L'Esclusione del Socio di S.r.l.: Presupposti, Clausole Statutarie, Procedimento, Liquidazione e Fiscalità della Quota

Poche vicende societarie sono delicate quanto l’allontanamento forzato di un socio. L’esclusione del socio di S.r.l. tocca il nucleo stesso del contratto sociale, perché sottrae a una persona la sua partecipazione contro la sua volontà, e per questo il legislatore l’ha circondata di cautele precise. La materia è regolata da un unico, laconico articolo – l’art. 2473-bis del codice civile – il cui “ermetismo” ha lasciato a dottrina, giurisprudenza e prassi notarile il compito di definirne i confini applicativi. Ricostruire quei confini, alla luce degli orientamenti più recenti, non è un esercizio teorico: è il modo per capire quando l’esclusione è davvero praticabile e quando resta soltanto un’aspirazione priva di fondamento giuridico, destinata a tradursi in un contenzioso perso. Questa guida ripercorre l’istituto in tutte le sue articolazioni: la ragione storica, i presupposti, i requisiti delle clausole, il procedimento, la liquidazione della quota, il trattamento fiscale delle somme corrisposte al socio uscente e le indicazioni operative per redigere una clausola che regga alla prova del tribunale.

Una facoltà nata dalla valorizzazione della persona del socio

Prima della riforma del diritto societario del 2003, l’esclusione era estranea alle società di capitali: apparteneva alle società di persone, dove la figura del socio è centrale e il rapporto fiduciario prevale sul capitale. Nella società per azioni, tradizionalmente costruita attorno all’apporto di capitale e alla libera circolazione dei titoli, l’idea stessa di espellere un azionista appariva incoerente con il tipo. La riforma ha mutato l’essenza della S.r.l., riconoscendone la vocazione personalistica e ammettendo esplicite “contaminazioni” con la disciplina delle società di persone: la centralità della persona del socio, il rilievo dell’intuitus personae, l’ampio spazio all’autonomia statutaria. In questa cornice si colloca l’art. 2473-bis c.c., che apre alla S.r.l. – e solo ad essa tra le società di capitali lucrative – la possibilità di escludere un socio.

La norma stabilisce che l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, rinviando, quanto alle modalità di liquidazione, alla disciplina del recesso di cui all’art. 2473 c.c., con un’esclusione importante su cui si tornerà. La collocazione dell’istituto tra le società di capitali “personalizzate” spiega anche la ragione dei suoi limiti: se il socio può essere allontanato, ciò deve avvenire entro confini prevedibili e verificabili, per non trasformare la maggioranza in un potere arbitrario di espulsione. Nelle società per azioni, dove rileva il capitale più della posizione soggettiva del socio, l’ammissibilità di analoghe clausole resta discussa e prevalentemente negata proprio perché l’azionista è tutelato dalla liquidità della sua posizione, non dalla stabilità del rapporto.

Il presupposto ineludibile: senza clausola statutaria, nessuna esclusione

Il primo dato da fissare è che, nella S.r.l., non esiste un’esclusione “legale”. A differenza delle società di persone, dove gli artt. 2286 e 2287 c.c. individuano direttamente le cause di esclusione – le gravi inadempienze, l’interdizione, l’inabilitazione, la condanna a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici, la sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento – e ne disegnano il procedimento, nella S.r.l. l’esclusione è possibile soltanto se e nella misura in cui l’atto costitutivo la prevede. In assenza di una clausola statutaria, nessun comportamento del socio, per quanto grave, ne consente l’allontanamento coattivo: la società potrà agire per il risarcimento dei danni o attivare altri rimedi, ma non potrà espellerlo. È una conclusione che sorprende molti imprenditori convinti che la “giusta causa” operi da sola; in realtà la giusta causa è condizione necessaria ma non sufficiente, perché deve innestarsi su una previsione statutaria che la contempli.

Da questa regola va tenuta distinta la sola figura tipizzata direttamente dal codice: quella del socio moroso. L’art. 2466 c.c. detta un procedimento autonomo per il socio che non esegue il conferimento dovuto: gli amministratori possono diffidarlo ad adempiere entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, possono vendere la quota agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione o, in mancanza, farla vendere a un terzo; se anche la vendita non ha luogo per assenza di offerte, la quota può essere fatta oggetto di esclusione, con conseguente riduzione del capitale. È una fattispecie a sé, con presupposti e regole proprie, che non richiede alcuna clausola statutaria perché è la legge stessa a prevederla, e che non va confusa con l’esclusione per giusta causa qui in esame. Non a caso si è osservato che le ipotesi convenzionali di cui all’art. 2473-bis si aggiungono a quella, legale, del socio moroso.

I due requisiti congiunti della clausola: specificità e giusta causa

La libertà concessa all’autonomia statutaria non è illimitata: incontra due condizioni, che devono ricorrere insieme. Le ipotesi di esclusione devono essere specifiche e devono essere sorrette da una giusta causa. La specificità impone che lo statuto individui in modo determinato le situazioni al ricorrere delle quali il socio può essere escluso: non è sufficiente un generico richiamo alla “giusta causa” o all’“inadempimento agli obblighi sociali”, perché una formula tanto ampia rimetterebbe di fatto alla maggioranza un potere espulsivo indeterminato, incompatibile con la funzione di garanzia della norma. La giusta causa, a sua volta, richiede che l’ipotesi prescelta abbia una reale idoneità a giustificare la rottura del vincolo sociale, non potendo tradursi in un pretesto per liberarsi di un socio sgradito.

La prassi giurisprudenziale ha dato corpo a questi principi con pronunce che è utile conoscere. Il Tribunale di Bolzano, con una decisione del 6 maggio 2020, ha dichiarato nulla per carenza di specificità la clausola che prevedeva l’esclusione del socio in caso di generiche “inadempienze agli obblighi assunti nei confronti della società”: una formulazione tanto diffusa negli statuti quanto, secondo il giudice, inefficace, perché priva della necessaria determinatezza. Nello stesso anno il Tribunale di Bologna ha invece ritenuto valida una clausola che elencava ipotesi puntuali, tra cui la nomina di un amministratore di sostegno, la sentenza di interdizione o di inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, il sequestro o il pignoramento della quota, la condanna a una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il confronto tra le due pronunce è illuminante: ciò che separa la clausola valida da quella nulla non è il tema, ma il grado di precisione con cui l’ipotesi è descritta.

A questo quadro si è aggiunto un recente e rilevante chiarimento della Corte di cassazione. Con l’ordinanza n. 18891 del 2024 la Suprema Corte ha riconosciuto la validità della clausola statutaria che impone al socio, al verificarsi di una situazione specifica, l’obbligo di alienare la propria quota senza una previa deliberazione dell’assemblea – nel caso deciso, l’obbligo dei soci di minoranza di offrire in acquisto le proprie quote alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell’attività lavorativa per società controllate o collegate. La Corte ha precisato che una simile clausola non si identifica con l’esclusione ex art. 2473-bis c.c., la quale richiede invece, sia pure non in modo espresso, una decisione dei soci. La distinzione ha grande valore pratico in sede di redazione dello statuto, perché separa il meccanismo espulsivo vero e proprio – che passa per una deliberazione – dalle clausole di dismissione obbligatoria della partecipazione, che operano in modo automatico al verificarsi del presupposto e seguono una logica diversa.

Le tipologie di giusta causa: cause oggettive e condotte in danno

Nella pratica statutaria le ipotesi di esclusione si dispongono lungo due direttrici. La prima raccoglie le cause oggettive, cioè eventi che, a prescindere da una condotta colpevole del socio, incidono sulla sua idoneità a permanere nella compagine: il fallimento del socio, che i giudici hanno ritenuto legittima causa di esclusione con l’avvertenza che il valore di liquidazione dovrà essere versato alla procedura; la sopravvenuta interdizione o inabilitazione; il pignoramento o il sequestro della quota; la condanna a pene che incidono sulla capacità del socio. A queste si affianca, per i soci che siano a loro volta società, la clausola cosiddetta di changing control: quella che consente di escludere il socio-società che muti la propria compagine sociale, anche a seguito di fusione o scissione, senza il consenso degli altri soci della partecipata – clausola ritenuta legittima perché riferita a un evento capace di incidere sull’identità dei soci e quindi sul fondamento dell’unità della compagine.

La seconda direttrice riguarda le condotte del socio in danno della società: il comportamento infedele e le gravi inadempienze. Rientrano qui, tipicamente, la violazione di obblighi di collaborazione o di non concorrenza, la sottrazione di opportunità d’affari, il compimento di atti che pregiudicano l’interesse sociale. La giurisprudenza ha ritenuto legittima, ad esempio, la clausola che consente di escludere il socio il quale svolga attività in concorrenza con quella sociale, osservando che rientra nella discrezionalità della maggioranza la scelta di non proseguire il rapporto con chi coltivi interessi contrastanti con l’attività economica della società, a prescindere dalla slealtà della concorrenza: espressione, anche questa, dell’intuitus personae che permea il tipo. Nel disegnare tali clausole, tuttavia, occorre mantenere il duplice requisito: descrivere la condotta in modo specifico ed evitare formule onnicomprensive che finirebbero per riproporre il vizio di indeterminatezza già sanzionato dai tribunali.

Introdurre la clausola: unanimità o maggioranza?

Un profilo tuttora dibattuto riguarda l’introduzione di clausole di esclusione in un momento successivo alla costituzione, mediante modifica dell’atto costitutivo. Secondo un’impostazione rigorosa, poiché la clausola incide su una posizione soggettiva fondamentale del socio – il suo stesso permanere nella compagine – la sua introduzione richiederebbe il consenso unanime, non potendosi imporre a chi non l’ha accettata un rischio espulsivo prima inesistente. Secondo un’altra lettura, muovendo dal principio generale per cui le posizioni dei singoli soci sono di regola modificabili a maggioranza, l’introduzione sarebbe possibile con le maggioranze proprie delle modifiche statutarie, purché nel rispetto della buona fede e della parità di trattamento fra i soci. La questione non è puramente teorica: da essa dipende la validità stessa della clausola e, di riflesso, delle esclusioni che su di essa si fonderanno. Nel dubbio, e in assenza di un orientamento del tutto consolidato, la via dell’unanimità resta la più prudente per mettere la clausola al riparo da future contestazioni; ove non sia raggiungibile, è almeno necessario documentare il rispetto della parità di trattamento e l’assenza di intenti discriminatori.

Il procedimento di esclusione

Il codice tace sul procedimento, che è quindi affidato all’atto costitutivo. In mancanza di una disciplina statutaria puntuale, la prassi ricostruisce un iter fondato sulla decisione dei soci. Verificatosi il presupposto previsto dalla clausola, l’esclusione è deliberata dai soci; il socio interessato, versando in una evidente situazione di conflitto di interessi, non è computato ai fini del calcolo delle maggioranze, secondo un principio mutuato dalla disciplina generale delle decisioni dei soci e dal parallelo con le società di persone. Al socio va data comunicazione motivata dell’esclusione, che non richiede formule sacramentali ma deve esporre con chiarezza la causa invocata; da tale comunicazione decorrono i termini per l’efficacia e per l’eventuale reazione del socio. Sul modello dell’art. 2287 c.c., dettato per le società di persone, si ritiene comunemente che l’esclusione divenga operante decorso un breve termine dalla comunicazione e che, entro un analogo termine, il socio possa proporre opposizione davanti al tribunale, il quale può anche sospendere l’efficacia della delibera in via cautelare.

Proprio perché la legge non disciplina questi passaggi, è opportuno che lo statuto li regoli espressamente: l’organo competente a deliberare, le maggioranze richieste, la forma della contestazione, i termini per l’efficacia e per l’opposizione. La chiarezza procedurale è la prima difesa contro l’impugnazione, perché sottrae margini all’incertezza e rende verificabile la correttezza dell’operato della maggioranza. Resta fermo, quale limite generale, il divieto di abuso del potere della maggioranza: l’esclusione deliberata per finalità estranee all’interesse sociale, al solo scopo di danneggiare il socio di minoranza o di alterare gli equilibri interni, integra un eccesso di potere ed è annullabile. La motivazione della delibera e la coerenza dell’esclusione con l’interesse sociale sono, sotto questo profilo, gli elementi che distinguono un provvedimento legittimo da un abuso.

La liquidazione della quota e il nodo del divieto di riduzione del capitale

Qui si annida la peculiarità più insidiosa dell’istituto. Al socio escluso spetta il rimborso della partecipazione secondo le regole del recesso richiamate dall’art. 2473 c.c.: la quota va liquidata in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento rilevante; in caso di disaccordo sulla stima, la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal tribunale, che provvede con relazione giurata secondo il meccanismo dell’arbitraggio previsto in via generale dall’art. 1349 c.c. Il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione dell’esclusione. Le modalità sono quelle del recesso: acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo individuato d’accordo tra i soci, oppure ancora utilizzo delle riserve disponibili della società.

L’art. 2473-bis c.c. introduce però una limitazione decisiva, che segna la differenza più profonda rispetto al recesso: nell’esclusione è esclusa la possibilità di rimborsare la partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. La ragione è intuibile: consentire di ridurre il capitale per pagare il socio escluso significherebbe permettere alla maggioranza di alterare la garanzia patrimoniale a danno dei creditori e a proprio vantaggio. La conseguenza pratica, tuttavia, è tanto rilevante quanto trascurata: se la società non dispone di riserve capienti e non vi è alcun socio o terzo disposto ad acquistare la quota, viene meno lo strumento residuale per corrispondere al socio escluso il valore che gli spetta. In tali condizioni l’esclusione rischia di non poter produrre effetti, perché non è consentito privare il socio della partecipazione senza liquidargliela. La conclusione operativa è netta: l’esclusione non è solo una questione di clausole ben scritte e di giusta causa accertata, ma anche, e forse soprattutto, una questione di capienza patrimoniale. Deliberare l’espulsione di un socio senza aver prima verificato la concreta possibilità di liquidarne la quota – con riserve disponibili o con un acquirente già individuato – espone la società a un vicolo cieco, in cui la delibera esiste ma non può realizzarsi.

Il trattamento fiscale delle somme liquidate al socio escluso

Alla dimensione civilistica se ne affianca una fiscale, spesso decisiva nella scelta delle modalità di liquidazione. Il punto di partenza è l’art. 47, comma 7, del TUIR, che – nominando espressamente, accanto al recesso, anche l’esclusione – stabilisce che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate. Su questa base, il trattamento in capo al socio persona fisica non imprenditore dipende dalle modalità concrete con cui la quota è liquidata.

Quando la liquidazione avviene mediante annullamento della quota con utilizzo del patrimonio netto della società – la cosiddetta liquidazione “tipica”, che nell’esclusione si realizza attingendo alle riserve disponibili – l’eccedenza tra la somma ricevuta e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione costituisce reddito di capitale assimilato ai dividendi, soggetto per le persone fisiche non imprenditori a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento; e ciò, secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria, anche quando le somme siano prelevate da riserve di capitale. Quando invece la liquidazione avviene mediante acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo – la liquidazione “atipica”, che nell’esclusione è frequente proprio perché la riduzione del capitale è preclusa – il socio uscente realizza un reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67 del TUIR, pari alla differenza tra corrispettivo e costo fiscale della partecipazione, anch’esso tassato con imposta sostitutiva del 26 per cento. In entrambi i casi il socio deve comunicare tempestivamente alla società il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, affinché il prelievo sia correttamente commisurato.

Sul versante della società va infine ricordato che la cosiddetta “differenza da recesso” – l’onere sopportato dalla società per liquidare al socio un valore superiore alla quota di capitale e riserve a lui riferibile – è stata qualificata dalla Corte di cassazione come anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti e, come tale, ritenuta indeducibile dal reddito d’impresa. È un profilo che incide sulla pianificazione complessiva dell’operazione e che va valutato caso per caso insieme al proprio consulente, perché la scelta della modalità di liquidazione produce effetti non solo civilistici ma anche tributari.

Casi particolari: compagini a due soci, base familiare, unipersonalità sopravvenuta

Alcune situazioni meritano un’attenzione specifica. Nelle società a due soci, e ancor più in quelle a partecipazioni paritarie, l’esclusione è spesso il terreno su cui si consuma il conflitto: la difficoltà di formare una maggioranza al netto del socio da escludere può rendere l’istituto poco praticabile, e la contrapposizione tende a sfociare in altri rimedi, dallo scioglimento per impossibilità di funzionamento all’azione giudiziale. Nelle società a base familiare, dove le clausole di esclusione sono talvolta impiegate per governare l’uscita di rami familiari o il venir meno di rapporti di lavoro o di collaborazione, la redazione della clausola deve essere particolarmente accurata nell’individuare presupposti oggettivi e verificabili, per non prestarsi a strumentalizzazioni. Va infine ricordato che l’esclusione che lasci un unico socio non è di per sé un problema: la società prosegue come unipersonale, con i relativi adempimenti pubblicitari. La disciplina dell’art. 2473-bis, del resto, si applica indistintamente alla S.r.l. ordinaria e alla S.r.l. semplificata.

Redigere la clausola: indicazioni operative

Da tutto quanto precede discende un metodo. Una clausola di esclusione destinata a reggere deve, in primo luogo, elencare in modo specifico e determinato le ipotesi di esclusione, distinguendo con chiarezza le cause oggettive dalle condotte in danno ed evitando formule generiche del tipo “grave inadempimento” senza ulteriore specificazione. Deve, in secondo luogo, disciplinare il procedimento: l’organo competente a deliberare, le maggioranze, la non computabilità del socio interessato, la forma e il contenuto della comunicazione, i termini per l’efficacia e per l’opposizione. Deve, in terzo luogo, definire i criteri di valutazione della quota e le modalità di rimborso compatibili con il divieto di riduzione del capitale, prevedendo, ove opportuno, obblighi di acquisto a carico degli altri soci o meccanismi che assicurino la capienza. È nella fase di redazione – in sede di costituzione o di successiva modifica statutaria – che si costruisce la solidità dell’istituto; ciò che non è previsto o è previsto male difficilmente potrà essere corretto nel momento del conflitto.

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