Capita spesso che un’impresa o un professionista si trovi ad avere versato - sugli acquisti - piu’ IVA di quanta ne abbia incassata sulle vendite. Nasce cosi’ il credito IVA: una somma che l’Erario deve al contribuente e che puo’ essere recuperata in due modi, la compensazione o il rimborso. Sapere come si forma il credito, con quali limiti puo’ essere utilizzato e quando scatta l’obbligo del visto di conformita’ e’ decisivo per la gestione finanziaria dell’attivita’, perche’ un credito IVA mal governato si traduce in liquidita’ immobilizzata o, peggio, in contestazioni.
Questa guida spiega come nasce il credito IVA, come funziona la compensazione orizzontale e verticale, quali sono i presupposti per chiedere il rimborso e quando e’ necessario il visto di conformita’.
Come nasce il credito IVA
Il meccanismo dell’IVA si fonda sulla detrazione: dall’imposta incassata sulle vendite (IVA a debito) il soggetto passivo detrae l’imposta pagata sugli acquisti inerenti (IVA a credito). Quando l’IVA a credito supera quella a debito, si genera un credito nei confronti dell’Erario. Le situazioni tipiche sono due: il credito periodico, che emerge nelle liquidazioni mensili o trimestrali, e il credito annuale, che risulta dalla dichiarazione IVA. Alcune attivita’ sono strutturalmente a credito, ad esempio per l’effetto di aliquote sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti, per la prevalenza di operazioni non imponibili (esportatori) o per investimenti rilevanti in beni strumentali con IVA detraibile.
La compensazione verticale e orizzontale
Il primo modo per utilizzare il credito e’ la compensazione. Si distingue tra compensazione verticale (o "IVA da IVA"), in cui il credito IVA e’ utilizzato per abbattere debiti della stessa imposta nei periodi successivi, e compensazione orizzontale, in cui il credito IVA e’ utilizzato - tramite modello F24 - per pagare altri tributi e contributi (IRPEF, IRES, ritenute, contributi INPS e cosi’ via). La compensazione orizzontale e’ lo strumento piu’ flessibile, ma e’ soggetta a limiti e controlli introdotti nel tempo in funzione antifrode.
In particolare, la compensazione orizzontale del credito IVA annuale oltre una determinata soglia e’ subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge e, al superamento di un ulteriore limite, all’apposizione del visto di conformita’. Vi sono inoltre un tetto annuo complessivo alle compensazioni e l’obbligo, per i crediti piu’ elevati, di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dell’F24. Questi vincoli vanno conosciuti in anticipo, perche’ una compensazione effettuata senza i presupposti puo’ essere scartata o dare luogo a recupero con sanzioni.
Il rimborso del credito IVA
Quando il credito non puo’ o non conviene essere compensato, il contribuente puo’ chiederne il rimborso. Il rimborso puo’ essere annuale, richiesto con la dichiarazione IVA, oppure trimestrale, richiesto - al ricorrere dei presupposti - tramite l’apposito modello (il modello TR) per i crediti maturati nel trimestre. Non tutti i crediti sono rimborsabili: la legge, all’art. 30 del D.P.R. 633/1972, individua i presupposti che danno diritto al rimborso. Tra i principali: la cessazione dell’attivita’; l’esercizio prevalente di operazioni con aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti; il compimento di operazioni non imponibili per una quota rilevante del volume d’affari (tipicamente gli esportatori); l’acquisto di beni ammortizzabili; le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale. Esiste poi la possibilita’ di chiedere a rimborso il credito "minore" emergente dalla dichiarazione annuale entro certe condizioni.
Il visto di conformita’ e le garanzie
Per i rimborsi e per le compensazioni orizzontali che superano le soglie di legge, occorre il visto di conformita’, l’attestazione rilasciata da un professionista abilitato che certifica la corrispondenza tra i dati della dichiarazione e la documentazione contabile. Il visto e’ lo strumento con cui il legislatore ha sostituito, in molti casi, l’obbligo di prestare una garanzia (fideiussione o polizza): per i rimborsi fino a determinati importi, o apponendo il visto e rendendo un’apposita dichiarazione sostitutiva sulla solidita’ patrimoniale, il contribuente puo’ ottenere il rimborso senza garanzia; la garanzia resta invece richiesta per i rimborsi di importo elevato o nelle situazioni considerate a maggior rischio (ad esempio contribuenti con attivita’ avviata da poco o con posizioni irregolari). La presenza del visto, in sostanza, accelera e mette in sicurezza il recupero del credito.
Tempi, interessi e gestione del credito
Il rimborso IVA non e’ immediato: l’Agenzia delle Entrate esegue controlli prima dell’erogazione e, in caso di ritardo oltre i termini di legge, sul rimborso maturano gli interessi a favore del contribuente. Nella pratica, la scelta tra compensazione e rimborso e’ una decisione di gestione finanziaria: la compensazione offre un recupero piu’ rapido e sotto il controllo del contribuente, ma incontra limiti annui e presupposti formali; il rimborso libera il credito in misura piena ma richiede tempi piu’ lunghi e, sopra le soglie, visto o garanzia. Una corretta pianificazione - che tenga conto delle soglie, dei presupposti e del fabbisogno di liquidita’ - consente di non lasciare il credito "fermo" e di evitare errori nell’utilizzo. La gestione integrata di liquidazioni, dichiarazione IVA, compensazioni e rimborsi e’ parte dei servizi di contabilita’ per le societa’ di capitali e per le altre forme d’impresa.