La gestione dell'automobile è uno dei temi fiscali più dibattuti tra lavoratori dipendenti, amministratori di società e titolari di partita IVA. Da un lato, l'auto aziendale offre la comodità di un veicolo a disposizione senza costi diretti apparenti; dall'altro, il rimborso chilometrico consente di utilizzare la propria auto e ricevere un indennizzo fiscalmente efficiente. La domanda "quale conviene?" non ha una risposta universale: dipende da chi sei, da quanti chilometri percorri per lavoro, dal tipo di veicolo e dalla struttura del tuo rapporto con la società. Questa guida analizza entrambe le opzioni con numeri reali, distinguendo le regole applicabili ai lavoratori dipendenti, agli amministratori di SRL e ai professionisti con partita IVA.
Con "auto aziendale" si intende un veicolo di proprietà (o in leasing, noleggio a lungo termine o comodato) della società o del datore di lavoro, messo a disposizione del lavoratore o dell'amministratore. La modalità di utilizzo può essere esclusivamente aziendale — solo per trasferte di lavoro, con il veicolo che resta in azienda fuori dall'orario lavorativo — oppure in uso promiscuo, cioè sia per finalità lavorative che personali. Quest'ultima è di gran lunga la situazione più diffusa nella pratica.
Il rimborso chilometrico è invece un indennizzo corrisposto al lavoratore o al professionista che utilizza il proprio veicolo personale per svolgere attività lavorativa. L'importo del rimborso si calcola moltiplicando i chilometri percorsi per lavoro per una tariffa di riferimento, che nella maggior parte dei casi si basa sulle tabelle ACI — l'Automobile Club d'Italia pubblica annualmente le tariffe per ogni modello di autovettura, distinte per fascia di percorrenza.
Quando un datore di lavoro mette a disposizione un'auto aziendale in uso promiscuo a un dipendente — cioè utilizzabile sia per lavoro che per uso personale — si genera un fringe benefit tassabile in capo al dipendente. Il valore del benefit da assoggettare a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale viene determinato in modo forfettario, indipendentemente dall'uso effettivo del veicolo.
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) il criterio di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo è stato completamente riformato rispetto al sistema precedente, che si basava su una percentuale fissa (30%) del costo chilometrico ACI per 15.000 km annui. Dal 2025, il valore imponibile del benefit dipende dalle emissioni di CO₂ del veicolo, introducendo una logica di incentivazione ambientale nel sistema fiscale.
Le percentuali applicabili dal 2025 al costo chilometrico ACI per 15.000 km sono le seguenti:
| Emissioni CO₂ (g/km) | Percentuale imponibile |
|---|---|
| Fino a 60 g/km (veicoli elettrici e ibridi plug-in) | 10% |
| Da 61 a 160 g/km | 20% |
| Da 161 a 190 g/km | 30% |
| Oltre 190 g/km | 50% |
Questo significa che lo stesso veicolo, a seconda delle proprie emissioni, genera un fringe benefit imponibile molto diverso. Un'auto elettrica con costo ACI di 0,50 euro/km genera un benefit di 0,50 × 15.000 × 10% = 750 euro annui. Un'auto ad alte emissioni con lo stesso costo ACI genera invece un benefit di 0,50 × 15.000 × 50% = 3.750 euro annui.
Il fringe benefit viene sommato agli altri redditi da lavoro dipendente e tassato con le aliquote IRPEF progressive del dipendente. Dal lato del datore di lavoro, il costo dell'auto (leasing, carburante, manutenzione, assicurazione) è deducibile dall'IRES nella misura del 70% per le auto in uso promiscuo ai dipendenti — una percentuale significativamente più alta del 20% previsto per le auto aziendali ad uso non esclusivo. Questo rende le auto in uso promiscuo ai dipendenti fiscalmente convenienti per la società, indipendentemente dall'impatto sul dipendente.
Il rimborso chilometrico corrisposto al dipendente che usa la propria auto per trasferte lavorative è esente da IRPEF e contributi entro i limiti delle tariffe ACI, a condizione che la trasferta avvenga fuori dal Comune sede di lavoro. Al di sopra delle tariffe ACI, l'eccedenza è tassata come reddito da lavoro dipendente.
Le tariffe ACI vengono pubblicate ogni anno e differiscono per marca, modello, cilindrata e fascia di percorrenza annua (fino a 10.000 km, da 10.001 a 20.000 km, oltre 20.000 km). È fondamentale utilizzare la tariffa corrispondente alle caratteristiche dell'auto effettivamente usata dal dipendente e alla percorrenza effettiva.
Per beneficiare dell'esenzione fiscale, il rimborso chilometrico deve essere documentato in modo puntuale. Il dipendente deve produrre una nota spese che indichi: la data della trasferta, la destinazione (luogo di partenza e arrivo), il motivo lavorativo dello spostamento, i chilometri percorsi e la targa del veicolo utilizzato. Il datore di lavoro deve conservare questa documentazione ai fini di eventuali controlli fiscali e previdenziali. In assenza di documentazione adeguata, il rimborso viene considerato reddito imponibile.
Vediamo il confronto con un esempio pratico. Consideriamo un dipendente con un'auto aziendale di fascia media (emissioni 130 g/km, costo ACI 0,55 euro/km) e una percorrenza annua di 25.000 km, di cui 15.000 per uso lavorativo e 10.000 personali.
Il confronto mostra che non esiste una risposta universale. L'auto aziendale conviene al dipendente quando l'uso personale è elevato e i costi di mantenimento di un veicolo proprio sarebbero comunque sostenuti. Il rimborso chilometrico conviene quando i km lavorativi sono molti, il veicolo proprio ha costi di esercizio contenuti rispetto alla tariffa ACI, e si vuole mantenere la semplicità gestionale.
L'amministratore di SRL che usa la propria auto per spostamenti aziendali può ricevere dalla società un rimborso chilometrico. Le regole sono simili a quelle dei dipendenti: il rimborso è deducibile per la SRL nei limiti delle tariffe ACI e, in capo all'amministratore, non costituisce reddito imponibile entro gli stessi limiti.
Tuttavia, è fondamentale che gli spostamenti rimborsati siano genuinamente connessi all'attività aziendale e adeguatamente documentati. In caso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può contestare rimborsi chilometrici non supportati da documentazione idonea (trasferte prive di giustificazione, destinazioni non coerenti con l'attività della società, chilometraggi incoerenti con la percorrenza risultante dal libretto del veicolo).
Se la SRL acquista o prende in leasing un'auto e la mette a disposizione dell'amministratore-socio in uso promiscuo, si applica la stessa disciplina del fringe benefit descritta per i dipendenti, con le medesime percentuali di imponibilità basate sulle emissioni CO₂. Dal lato della SRL, la deducibilità del costo è del 70% per le auto in uso promiscuo agli amministratori dipendenti, e scende al 20% (con il limite di 18.075,99 euro di costo del veicolo) per le auto non assegnate a dipendenti o non strumentali all'attività.
Per i titolari di partita IVA in regime ordinario, le regole sulla deducibilità dei costi dell'auto e sulla detrazione dell'IVA sono tra le più restrittive dell'intero sistema fiscale italiano. La disciplina è contenuta nell'articolo 164 del TUIR e nell'articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972.
Per i lavoratori autonomi e i professionisti, i costi relativi all'auto (acquisto, leasing, carburante, manutenzione, assicurazione, bollo) sono deducibili nella misura del 20%, con il limite di costo fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro per l'acquisto. Questo significa che anche acquistando un'auto da 50.000 euro, la deduzione massima sul costo di acquisto è 18.075,99 × 20% = 3.615 euro. I costi di esercizio (carburante, manutenzione, ecc.) sono deducibili al 20% senza limite.
Fanno eccezione i veicoli strumentali all'attività (taxi, autoscuole, agenti di commercio, noleggiatori) per i quali è prevista la deducibilità integrale o in misura maggiore, e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, come già descritto.
L'IVA sull'acquisto e sui costi di esercizio dell'auto è detraibile nella misura del 40% per i professionisti e le imprese che non utilizzano il veicolo esclusivamente per attività imponibili. La detrazione integrale al 100% è ammessa solo per i veicoli strumentali all'attività in modo esclusivo.
Il professionista con partita IVA che riceve rimborsi chilometrici dai propri clienti deve trattarli come compensi imponibili se fatturati, oppure come anticipazioni in nome e per conto del cliente se documentati con ricevute nominative intestate al cliente. In questo secondo caso, i rimborsi non concorrono al reddito del professionista. La distinzione è rilevante e richiede attenzione nella gestione amministrativa delle note spese.
Accanto all'acquisto e al leasing, il noleggio a lungo termine si è affermato come modalità di utilizzo dell'auto sempre più diffusa, sia per le aziende che per i privati con partita IVA. I canoni di noleggio sono interamente deducibili come costi operativi (nei limiti percentuali sopra descritti), senza i vincoli sul valore del veicolo previsti per il leasing e l'acquisto. L'IVA sui canoni è detraibile nelle stesse percentuali. Il vantaggio principale è la prevedibilità dei costi: il canone mensile comprende manutenzione, assicurazione e spesso anche i pneumatici, eliminando le variabili impreviste tipiche del possesso diretto del veicolo.
Sintetizzando quanto analizzato, ecco una guida schematica per orientarsi nella scelta:
| Situazione | Soluzione tendenzialmente più conveniente |
|---|---|
| Dipendente con elevato uso personale del veicolo e auto a basse emissioni | Auto aziendale in uso promiscuo (fringe benefit contenuto, costi personali azzerati) |
| Dipendente con molti km lavorativi e auto propria efficiente | Rimborso chilometrico (esenzione fiscale totale entro tariffe ACI) |
| Amministratore-socio di SRL con auto ad alte emissioni | Rimborso chilometrico su auto propria (evita il fringe benefit al 50%) |
| Professionista con partita IVA e molti spostamenti lavorativi | Valutare noleggio a lungo termine (deducibilità canone) + rimborsi dai clienti in nome proprio |
| Azienda con flotta e dipendenti che usano molto l'auto per lavoro | Auto aziendale in uso promiscuo (deducibilità 70% per la società) |
In tutti i casi, la variabile determinante è la percorrenza personale vs lavorativa. Chi usa l'auto quasi esclusivamente per lavoro troverà spesso più conveniente il rimborso chilometrico; chi ha un elevato uso personale trae vantaggio dall'auto aziendale che, con un fringe benefit contenuto grazie alle basse emissioni, copre anche i costi privati.
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