Il Modello 730 è la dichiarazione dei redditi dedicata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, e uno dei suoi vantaggi più apprezzati è la semplicità con cui gestisce il conguaglio fiscale: niente calcoli, niente versamenti autonomi nella maggior parte dei casi, tutto avviene automaticamente in busta paga o nel cedolino della pensione. Eppure, quando si tratta di capire quando arriva il rimborso, o quando verrà trattenuto un debito, l'incertezza regna sovrana. Le tempistiche dipendono da molteplici variabili — chi siete, quando avete presentato la dichiarazione, l'entità del credito, la presenza o meno di un sostituto d'imposta — e i meccanismi sono molto meno intuitivi di quanto sembrino.
Questa guida analizza in modo sistematico e aggiornato al 2026 tutti i flussi di liquidazione del Modello 730: rimborsi ai dipendenti, rimborsi ai pensionati, rimborsi tramite Agenzia delle Entrate per chi non ha sostituto d'imposta, pagamenti dei debiti e scadenze degli F24.
Il Modello 730 è disciplinato dal D.P.R. 600/1973 e dalla normativa attuativa in materia di assistenza fiscale. Il suo meccanismo centrale è il conguaglio: a partire dai dati dichiarati, il sistema calcola l'imposta dovuta e la confronta con quanto già versato attraverso le ritenute operate dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nel corso dell'anno precedente.
Se le ritenute operate sono state superiori all'imposta effettivamente dovuta — perché si hanno spese detraibili, carichi di famiglia, deduzioni — emerge un credito IRPEF, che viene restituito al contribuente. Se invece le ritenute sono state insufficienti — perché si hanno altri redditi, perché si è cambiato lavoro a metà anno, perché si è goduto di detrazioni poi non spettanti — emerge un debito IRPEF, che viene trattenuto.
Il documento che fotografa il risultato di questa elaborazione è il prospetto di liquidazione, Modello 730-3: è qui che vengono indicati gli importi da rimborsare o da trattenere, mese per mese, con la precisione di un piano di ammortamento. È il documento più importante che il contribuente riceve dopo la presentazione della dichiarazione, e va letto con attenzione prima di qualunque verifica sui rimborsi.
Il flusso di informazioni che porta al conguaglio segue un percorso preciso: il Modello 730 elaborato dal CAF, dal professionista o dallo stesso contribuente viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta invia il Modello 730-4 al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), contenente le istruzioni operative per effettuare il conguaglio. È solo dopo aver ricevuto il 730-4 che il sostituto può procedere.
Capire i tempi di rimborso richiede prima di capire le scadenze entro cui il 730 deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Non esiste una sola scadenza: il calendario è articolato in base al canale di presentazione e alla data di consegna dei documenti.
Per il Modello 730/2026 (redditi 2025), il quadro è il seguente:
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Data di presentazione al CAF/professionista |
Termine di trasmissione all'AdE |
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Entro il 31 maggio |
Entro il 15 giugno |
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Dal 1° al 20 giugno |
Entro il 29 giugno |
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Dal 21 giugno al 15 luglio |
Entro il 23 luglio |
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Dal 16 luglio al 31 agosto |
Entro il 15 settembre |
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Dal 1° al 30 settembre |
Entro il 30 settembre |
La scadenza del 30 settembre 2026 è il termine finale e improrogabile per la presentazione del Modello 730/2026, sia in versione ordinaria (tramite CAF o professionista abilitato) sia in versione precompilata online. Chi presenta il 730 precompilato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate può inviarlo dal 14 maggio 2026 fino al 30 settembre 2026. La dichiarazione precompilata è disponibile in consultazione dal 30 aprile 2026.
La regola generale è semplice: prima si presenta, prima si riceve il rimborso — o prima viene trattenuto il debito. Ogni mese di ritardo nella presentazione si traduce in un mese di slittamento del conguaglio.
Per i lavoratori dipendenti con sostituto d'imposta, il rimborso IRPEF viene erogato direttamente nella busta paga. La regola di base è che il datore di lavoro eroga le somme nella prima retribuzione utile successiva al mese in cui ha ricevuto il Modello 730-4 dall'Agenzia delle Entrate, e in ogni caso non prima della retribuzione di competenza del mese di luglio.
Questo significa che, indipendentemente da quando si presenta il 730, il rimborso non può arrivare prima di luglio. Il meccanismo è quello di un treno che parte da un binario fisso: si può salire prima o dopo, ma il treno parte sempre a luglio per i dipendenti.
La tabella riepilogativa dei tempi per i lavoratori dipendenti nel 2026:
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Data di invio del 730 |
Mese di rimborso in busta paga (dipendenti) |
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Entro il 31 maggio |
Luglio 2026 |
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Dal 1° al 20 giugno |
Luglio 2026 |
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Dal 21 giugno al 15 luglio |
Agosto o settembre 2026 |
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Dal 16 luglio al 31 agosto |
Settembre o ottobre 2026 |
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Dal 1° al 30 settembre |
Ottobre o novembre 2026 |
La data da segnare sul calendario è quindi il 31 maggio: presentare entro questa data garantisce il rimborso già nella busta paga di luglio, ovvero nel momento più rapido possibile consentito dalla normativa.
Se il credito IRPEF è superiore alla retribuzione netta mensile — situazione che si verifica ad esempio quando si è in aspettativa non retribuita, o si ha uno stipendio molto basso con molte detrazioni — il datore di lavoro eroga comunque quanto possibile e trasferisce la parte residua ai mesi successivi, fino a dicembre. Se l'anno si chiude senza che il rimborso sia stato completamente erogato, la parte residua viene gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente.
Per i pensionati, il funzionamento è sostanzialmente analogo a quello dei dipendenti, con una differenza strutturale: l'INPS (o l'ente pensionistico di riferimento) effettua le operazioni di conguaglio con un ritardo di circa un mese rispetto ai datori di lavoro privati. Le operazioni per i pensionati partono dal mese di agosto o di settembre, non da luglio.
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Data di invio del 730 |
Mese di rimborso nel cedolino (pensionati) |
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Entro il 31 maggio |
Agosto 2026 |
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Dal 1° al 20 giugno |
Agosto o settembre 2026 |
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Dal 21 giugno al 15 luglio |
Settembre o ottobre 2026 |
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Dal 16 luglio al 31 agosto |
Ottobre o novembre 2026 |
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Dal 1° al 30 settembre |
Novembre 2026 |
I pensionati che presentano il 730 entro fine maggio possono quindi contare sul rimborso ad agosto — la seconda rata di pensione utile dopo l'elaborazione di luglio. Chi si muove più tardi slitterà inevitabilmente verso i mesi autunnali.
La normativa prevede che anche i pensionati possano richiedere la rateizzazione del conguaglio a debito in un massimo di rate mensili da concludersi entro novembre. Tuttavia, a differenza dei dipendenti (per cui la rateizzazione è gestita automaticamente dal datore di lavoro), i pensionati devono coordinarsi con il proprio ente pensionistico per capire le modalità operative specifiche.
Dal 2013, la legge consente di presentare il Modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta — cioè anche a chi non ha un datore di lavoro attivo o un ente pensionistico che effettui il conguaglio. In questa categoria rientrano:
Dal 2024, l'opzione del rimborso diretto tramite Agenzia delle Entrate è disponibile anche per chi ha un sostituto d'imposta: è sufficiente indicarlo nella compilazione del 730 (casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"), comunicare il proprio IBAN e l'Agenzia delle Entrate erogherà il credito direttamente sul conto corrente, mentre l'eventuale debito andrà versato autonomamente tramite F24.
I tempi per i rimborsi gestiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate sono significativamente più lunghi rispetto al canale del sostituto d'imposta. In linea di massima, l'Agenzia eroga i rimborsi entro sei mesi dalla scadenza della dichiarazione (o dalla data di trasmissione, se successiva al termine), il che con la scadenza del 30 settembre 2026 sposta il termine massimo a fine marzo 2027.
I tempi variano in funzione dell'entità del rimborso:
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Importo del rimborso |
Tempi indicativi di erogazione |
|
Fino a 1.000 euro |
A partire da dicembre 2026 |
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Da 1.000 a 4.000 euro |
Entro fine marzo 2027 (verifiche aggiuntive) |
|
Oltre 4.000 euro |
Fino a marzo 2027 (controlli preventivi obbligatori) |
L'Agenzia delle Entrate, per legge (art. 16-bis D.L. 124/2019), può effettuare controlli preventivi sui 730 che presentano rimborsi di importo superiore a 4.000 euro, oppure che mostrano significative variazioni rispetto all'anno precedente, o che hanno modificato dati precompilati attingendo dalla Certificazione Unica. In questi casi:
Questi controlli non implicano che la dichiarazione sia errata: sono una procedura di verifica ordinaria. Non si decade dal diritto al rimborso, che viene semplicemente differito.
Per ricevere il rimborso direttamente sul conto corrente, è indispensabile aver comunicato il proprio IBAN all'Agenzia delle Entrate. Questo può avvenire:
Un IBAN errato è la causa di ritardi più frequente: per rimborsi fino a mille euro con coordinate bancarie errate, l'Agenzia invia una lettera al contribuente invitandolo a riscuotere l'importo presso uno sportello postale. È opportuno verificare la correttezza dell'IBAN prima dell'invio del 730.
Quando dalla dichiarazione emerge un conguaglio a debito — l'imposta dovuta è superiore a quanto già trattenuto — il meccanismo è specularmente opposto al rimborso.
Il datore di lavoro trattiene le somme dovute direttamente dallo stipendio, a partire dalla retribuzione di luglio. Le somme da trattenere comprendono:
Il contribuente può richiedere la rateizzazione del saldo e del primo acconto in un massimo di 6 rate mensili consecutive, che devono concludersi entro novembre dello stesso anno. Sulle rate successive alla prima si applica un interesse dello 0,33% mensile.
Il piano di rateizzazione è il seguente:
|
Presentazione entro |
Prima rata |
Ultima rata (max) |
Rate possibili |
|
31 maggio |
Luglio |
Novembre |
5 rate |
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20 giugno |
Luglio |
Novembre |
5 rate |
|
15 luglio |
Agosto |
Novembre |
4 rate |
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31 agosto |
Settembre |
Novembre |
3 rate |
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30 settembre |
Ottobre |
Novembre |
2 rate |
Chi presenta il 730 a ridosso della scadenza di settembre rischia quindi di dover pagare tutto in 2 sole rate — ottobre e novembre — con un impatto significativo sulla liquidità mensile. La presentazione anticipata non è solo una questione di ottenere i rimborsi prima: è anche un modo per distribuire meglio i pagamenti a debito.
Può accadere che il debito IRPEF superi l'importo netto dello stipendio mensile. In questi casi, la quota non coperta in un mese viene trasferita al mese successivo, con l'aggiunta degli interessi di mora previsti per le ipotesi di incapienza. Se a dicembre — termine ultimo dell'anno — rimane ancora un debito non coperto dalle trattenute, il contribuente è tenuto a versarlo autonomamente tramite Modello F24.
Per i pensionati il funzionamento è identico, con le trattenute che partono da agosto o settembre. Il secondo o unico acconto IRPEF viene invece trattenuto nel cedolino di novembre — come per i dipendenti.
Il Modello F24 entra in scena in due situazioni principali nell'ambito del 730: quando non c'è un sostituto d'imposta che gestisca il conguaglio, e quando emerge un debito residuo non coperto dalle trattenute in busta paga.
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Versamento |
Scadenza ordinaria |
Scadenza con maggiorazione |
|
Saldo IRPEF 2025 + 1° acconto IRPEF 2026 |
30 giugno 2026 |
30 luglio 2026 (+0,40%) |
|
2° acconto IRPEF 2026 (o unico acconto) |
30 novembre 2026 |
Non rateizzabile |
Il saldo e il primo acconto possono essere rateizzati: il contribuente può scegliere di versare in più rate mensili che si concludano entro novembre, con l'interesse dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima. Il secondo acconto, invece, non è mai rateizzabile e deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Se il contribuente ritiene che l'imposta dovuta per l'anno in corso sarà inferiore rispetto all'anno precedente (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili o prevede un reddito più basso), può comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 10 ottobre 2026, richiedendo una riduzione o la non effettuazione dell'acconto. La comunicazione avviene sotto responsabilità del contribuente: se l'acconto effettivamente dovuto risulta superiore a quanto versato, si pagheranno interessi e sanzioni sulla differenza.
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Tributo |
Codice tributo F24 |
|
IRPEF – saldo |
4001 |
|
IRPEF – primo acconto |
4033 |
|
IRPEF – secondo acconto |
4034 |
|
Addizionale regionale IRPEF – saldo |
3801 |
|
Addizionale regionale IRPEF – acconto |
3802 |
|
Addizionale comunale IRPEF – saldo |
3844 |
|
Addizionale comunale IRPEF – acconto |
3843 |
|
Cedolare secca – saldo |
1842 |
|
Cedolare secca – acconto (unico o 2° rata) |
1843 |
I codici tributo vanno inseriti nella sezione "Erario" del Modello F24. Il periodo di riferimento è l'anno d'imposta (ad esempio "2025" per il saldo, "2026" per gli acconti). Il Modello F24 può essere pagato tramite home banking, sportelli bancari o postali, o tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Se dopo l'invio della dichiarazione il contribuente si accorge di un errore, può presentare un 730 integrativo, ma solo se la modifica è a favore del contribuente (maggior credito o minor debito). Il termine è il 25 ottobre 2026. Se invece l'errore è a suo sfavore, o se emergono redditi non gestibili con il 730, occorre presentare il Modello Redditi PF, la cui scadenza nel 2026 è fissata al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato).
Un 730 integrativo presentato a ottobre non può ovviamente rientrare nel calendario ordinario dei rimborsi estivi: il credito aggiuntivo emerso dall'integrativa verrà gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate nei mesi successivi.
Dal 2025, chi ha debiti erariali iscritti a ruolo e rifiuta la compensazione automatica con il rimborso 730 vede il proprio credito congelato per tutto l'anno. L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di compensare i rimborsi spettanti con i debiti fiscali preesistenti, e in caso di rifiuto da parte del contribuente, il rimborso viene sospeso fino a chiarimento della posizione debitoria.
Rimborsi che mostrano incongruenze rispetto ai dati precompilati dell'anno precedente, o che si discostano significativamente dagli importi abituali senza apparente motivazione, attivano verifiche aggiuntive da parte dell'Agenzia delle Entrate. Queste verifiche non fanno decadere il diritto al rimborso, ma lo differiscono — a volte di diversi mesi rispetto ai tempi ordinari.
Il contribuente può verificare in qualunque momento lo stato della propria pratica di rimborso accedendo al Cassetto Fiscale disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), tramite SPID, CIE o CNS. La sezione "Rimborsi" mostra lo stato di avanzamento, l'importo riconosciuto e la data di erogazione prevista o effettuata.
Se il rimborso non arriva entro i tempi previsti, il contribuente può:
Il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni dalla data di presentazione della dichiarazione, secondo quanto stabilito dal Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 1° ottobre 2003.
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Situazione |
Chi eroga il rimborso |
Tempi ordinari |
Note |
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Dipendente con sostituto — 730 entro 31 maggio |
Datore di lavoro |
Luglio |
Il più rapido possibile |
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Dipendente con sostituto — 730 entro 20 giugno |
Datore di lavoro |
Luglio |
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Dipendente con sostituto — 730 entro 15 luglio |
Datore di lavoro |
Agosto/settembre |
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|
Dipendente con sostituto — 730 entro 31 agosto |
Datore di lavoro |
Settembre/ottobre |
|
|
Dipendente con sostituto — 730 entro 30 settembre |
Datore di lavoro |
Ottobre/novembre |
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Pensionato — 730 entro 31 maggio |
INPS/ente pensionistico |
Agosto |
+1 mese rispetto ai dipendenti |
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Pensionato — 730 entro 20 giugno |
INPS/ente pensionistico |
Agosto/settembre |
|
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Pensionato — 730 entro 15 luglio |
INPS/ente pensionistico |
Settembre/ottobre |
|
|
Pensionato — 730 entro 30 settembre |
INPS/ente pensionistico |
Novembre |
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730 senza sostituto — rimborso fino a 1.000 € |
Agenzia delle Entrate |
Da dicembre 2026 |
|
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730 senza sostituto — rimborso 1.000–4.000 € |
Agenzia delle Entrate |
Entro marzo 2027 |
Verifiche aggiuntive |
|
730 senza sostituto — rimborso oltre 4.000 € |
Agenzia delle Entrate |
Entro marzo 2027 |
Controlli preventivi obbligatori |
|
Controlli preventivi attivati (qualunque contribuente) |
Agenzia delle Entrate |
Entro 6° mese dalla trasmissione |
Max marzo 2027 per 730/2026 |
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Data |
Adempimento |
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30 aprile 2026 |
Disponibilità 730 precompilato in consultazione |
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14 maggio 2026 |
Apertura invio 730 precompilato (modificabile e trasmissibile) |
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31 maggio 2026 |
Termine consegna al CAF/professionista per rimborso a luglio (dipendenti) / agosto (pensionati) |
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30 giugno 2026 |
Scadenza saldo IRPEF 2025 + 1° acconto 2026 per chi ha 730 senza sostituto |
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30 luglio 2026 |
Termine pagamento con maggiorazione 0,40% (per chi non ha pagato entro il 30 giugno) |
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10 ottobre 2026 |
Termine comunicazione al sostituto per riduzione/azzeramento 2° acconto |
|
25 ottobre 2026 |
Termine presentazione 730 integrativo (solo se a favore del contribuente) |
|
2 novembre 2026 |
Termine presentazione Modello Redditi PF (correttivo o integrativo a sfavore) |
|
30 novembre 2026 |
Scadenza 2° acconto IRPEF 2026 — non rateizzabile |
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Fine novembre 2026 |
Ultima rata debiti rateizzati del conguaglio 730 |
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Dicembre 2026 |
Inizio erogazione rimborsi AdE per 730 senza sostituto (importi fino a 1.000 €) |
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Entro marzo 2027 |
Termine massimo erogazione rimborsi AdE per rimborsi oltre 1.000 € / con controlli |
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