I contribuenti in regime forfettario non possono presentare il modello 730. Questa limitazione, che a prima vista potrebbe sembrare una complicazione, ha una sua logica precisa: il 730 è strutturato intorno all'IRPEF ordinaria, le sue detrazioni e i suoi meccanismi di conguaglio attraverso il sostituto d'imposta. Il forfettario, invece, applica un'imposta sostitutiva — il 15% o il 5% nei primi cinque anni — che per sua natura non si integra con il sistema IRPEF ordinario. Lo strumento dichiarativo corretto è il Modello Redditi PF, con il quadro LM dedicato ai redditi soggetti a imposta sostitutiva. Questa guida accompagna il contribuente forfettario attraverso la logica del quadro LM, i calcoli che deve saper fare, gli errori più frequenti e gli adempimenti accessori che spesso vengono trascurati.
La ragione per cui il regime forfettario e il modello 730 sono incompatibili è strutturale e non procedurale: il 730 gestisce l'IRPEF, mentre il forfettario paga un'imposta sostitutiva che si sostituisce all'IRPEF (e alle addizionali regionali e comunali) sui redditi dell'attività. Due sistemi di tassazione diversi richiedono due strumenti dichiarativi diversi.
Questo ha una conseguenza rilevante che molti forfettari non considerano adeguatamente: le detrazioni IRPEF non si applicano all'imposta sostitutiva. Le spese mediche, gli interessi sul mutuo, le spese di ristrutturazione, le erogazioni liberali — tutte le voci che un lavoratore dipendente porta in detrazione nel 730 — non riducono l'imposta sostitutiva del forfettario. Possono ridurre l'eventuale IRPEF dovuta su altri redditi non forfettari (redditi fondiari, pensione, redditi di capitale in regime ordinario), ma non l'imposta sull'attività in regime forfettario. Per molti forfettari che hanno solo redditi dall'attività autonoma, questo significa che le detrazioni fiscali — pur sostenendo le spese corrispondenti — non producono alcun beneficio fiscale.
Per una panoramica completa sui requisiti e sui limiti del regime forfettario: Regime forfettario 2026: guida completa. Per capire come il codice ATECO influenza il calcolo dell'imposta: Codice ATECO e regime forfettario.
Il Modello Redditi PF è composto da diversi quadri, ciascuno dedicato a una categoria specifica di reddito o di adempimento. Per il contribuente forfettario che non ha altri redditi particolari, i quadri rilevanti sono pochi — ma è fondamentale non tralasciarne nessuno.
Il frontespizio raccoglie i dati anagrafici del contribuente, la residenza, il codice fiscale e la firma della dichiarazione. È il primo elemento che viene verificato automaticamente: un codice fiscale errato o una residenza non aggiornata possono generare anomalie nel processo di liquidazione. Il quadro LM è il cuore della dichiarazione del forfettario: contiene il calcolo del reddito forfettario, l'imposta sostitutiva e gli acconti versati. Il quadro RR è dedicato ai contributi previdenziali INPS versati nell'anno, che il forfettario deve dichiarare separatamente poiché sono deducibili dal reddito imponibile prima del calcolo dell'imposta sostitutiva. Il quadro RN contiene la liquidazione dell'IRPEF ordinaria, necessario solo se il forfettario ha anche redditi non soggetti all'imposta sostitutiva. Il quadro RL raccoglie altri redditi (fondiari per gli immobili che non costituiscono abitazione principale, redditi diversi, plusvalenze), anch'esso necessario solo in presenza di tali redditi. Il quadro W è dedicato alle criptovalute e ai prodotti finanziari con imposta sostitutiva, se presenti.
Il quadro LM si articola in due sezioni principali. La sezione I riguarda i contribuenti minimi (regime introdotto dalla L. 244/2007, progressivamente in esaurimento per le nuove aderenze ma ancora presente per chi vi era già). La sezione II è quella che interessa i forfettari: contiene i campi per la dichiarazione dei ricavi o compensi percepiti nell'anno, il coefficiente di redditività applicabile, il reddito imponibile risultante e il calcolo dell'imposta sostitutiva.
Il campo relativo ai ricavi o compensi deve contenere la somma di tutti i compensi incassati nell'anno solare nell'ambito dell'attività in regime forfettario. Il regime forfettario adotta il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati nell'anno, non quelli fatturati. Una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio dell'anno successivo non va dichiarata nell'anno di emissione ma in quello di incasso. Questo principio, apparentemente semplice, genera frequenti errori quando il contribuente ha fatture aperte a cavallo d'anno.
Il campo del coefficiente di redditività è precompilato in base al codice ATECO dell'attività: il contribuente deve solo verificare che il coefficiente indicato corrisponda a quello previsto dalla tabella allegata alla L. 190/2014 per il proprio codice attività. I coefficienti vanno dal 40% per il commercio al dettaglio (47.x) al 78% per le attività professionali e intellettuali non altrimenti classificate (86.x per le professioni sanitarie, 64% per quelle tecniche e scientifiche). Un errore nel coefficiente di redditività — anche di un solo punto percentuale — modifica l'intero calcolo dell'imponibile e dell'imposta.
Il reddito imponibile forfettario è il risultato di un calcolo che parte dai ricavi lordi e applica sequenzialmente due riduzioni: il coefficiente di redditività e la deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno.
La formula è la seguente: Reddito imponibile = (Ricavi × Coefficiente) − Contributi previdenziali versati nell'anno.
Il coefficiente di redditività determina la quota di ricavi che si presume costituire il reddito dell'attività, dopo aver forfettariamente considerato i costi. Se il coefficiente è del 67% (ad esempio per le attività artigiane) e i ricavi sono stati 50.000 euro, il reddito lordo forfettario è 33.500 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali INPS effettivamente versati nell'anno (non quelli dovuti, ma quelli pagati): se il contribuente ha versato 4.000 euro di contributi nel corso dell'anno, il reddito imponibile finale è 33.500 − 4.000 = 29.500 euro.
Su questa base si calcola l'imposta sostitutiva. I contributi previdenziali che eccedono il reddito forfettario (situazione possibile per chi ha ricavi molto bassi e contributi fissi elevati) non possono essere dedotti dai redditi di altre categorie: la deduzione è limitata al reddito forfettario stesso e l'eccedenza non è trasferibile. Questo è uno dei punti in cui la deducibilità dei contributi per il forfettario è meno favorevole rispetto al regime ordinario.
Una precisazione importante riguarda i contributi versati nell'anno ma riferiti a periodi diversi: i contributi INPS pagati a giugno e novembre dell'anno X (acconti e saldo dell'anno X-1) sono deducibili nella dichiarazione dell'anno X, non dell'anno X-1 a cui si riferiscono. Il regime forfettario segue il principio di cassa anche per la deducibilità dei contributi: rileva il momento del pagamento, non quello di competenza.
L'imposta sostitutiva si applica sul reddito imponibile forfettario con le seguenti aliquote:
Il calcolo è semplice nella sua struttura: Imposta sostitutiva = Reddito imponibile × Aliquota (5% o 15%). Il risultato è l'imposta lorda, che coincide con quella netta (non vi sono detrazioni applicabili). Da questa imposta si sottraggono gli acconti versati nel corso dell'anno (primo acconto a giugno/luglio, secondo acconto a novembre) per determinare il saldo da versare o il credito da riportare.
Un aspetto che genera errori frequenti è la gestione dell'imposta per il contribuente che ha applicato l'aliquota del 5% nei primi anni e sta effettuando la dichiarazione del quinto anno, ultimo in cui l'agevolazione si applica. Dal sesto anno, l'aliquota passa al 15% non solo per i nuovi ricavi ma anche per eventuali acconti versati con l'aliquota sbagliata. Il momento del passaggio deve essere gestito con attenzione per evitare errori nel calcolo degli acconti dell'anno successivo.
Il quadro RR è il quadro in cui il contribuente forfettario dichiara i contributi previdenziali versati nell'anno, che verranno poi dedotti nel quadro LM per determinare il reddito imponibile. La compilazione del quadro RR richiede di distinguere tra le diverse categorie di contributi e di indicare gli importi corretti per ciascuna.
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (la categoria più numerosa tra i forfettari che non appartengono a ordini professionali con cassa propria), il quadro RR sezione II raccoglie i contributi calcolati sul reddito forfettario dell'anno precedente (con la peculiarità che il contributo del forfettario alla Gestione Separata si calcola sul reddito imponibile dell'anno in corso, non di quello precedente, producendo un meccanismo in cui il saldo viene versato a giugno e gli acconti a novembre). L'aliquota IVS per i forfettari iscritti alla Gestione Separata è pari al 26,23% del reddito imponibile forfettario, ridotta al 24% per chi è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. un dipendente che ha anche una partita IVA forfettaria).
Per gli artigiani e i commercianti, il quadro RR sezione I raccoglie i contributi fissi versati nei quattro appuntamenti trimestrali e l'eventuale contributo aggiuntivo sull'eccedenza del reddito rispetto al minimale. Per il 2026, il minimale di reddito artigiani e commercianti si colloca intorno ai 18.500 euro annui: sopra questa soglia il contribuente versa contributi aggiuntivi proporzionali al reddito eccedente. Per i dettagli aggiornati: Contributi INPS 2026 per artigiani e commercianti.
Per i professionisti con cassa privata (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro), i contributi versati alla propria cassa di appartenenza sono deducibili nel quadro LM ma devono essere indicati con i codici specifici della cassa corrispondente. La complessità aumenta per chi ha versato contributi a più casse nello stesso anno, o per chi ha trasferito la posizione da una gestione all'altra.
Il regime forfettario tassa solo i redditi dell'attività autonoma o d'impresa per cui si è scelto il regime. Tutti gli altri redditi che il contribuente percepisce — rendite catastali, pensioni, redditi da capitale, redditi da lavoro dipendente, plusvalenze immobiliari — rimangono soggetti all'IRPEF ordinaria e vanno dichiarati nei rispettivi quadri del Modello Redditi PF, confluendo poi nel quadro RN per la liquidazione dell'IRPEF.
Questa coesistenza di imposta sostitutiva e IRPEF ordinaria nella stessa dichiarazione è una delle fonti maggiori di complessità per il forfettario. Il contribuente deve compilare sia il quadro LM (per l'imposta sostitutiva) sia il quadro RN (per l'IRPEF sugli altri redditi), tenendo conto che i due sistemi sono separati — il reddito forfettario non si cumula con gli altri redditi ai fini del calcolo dell'aliquota IRPEF — ma interagiscono nella determinazione delle detrazioni per reddito.
La situazione più comune è quella del professionista forfettario che percepisce anche un reddito da fabbricato per un immobile locato: la rendita catastale (o il canone ridotto del 5% in regime ordinario, o il canone al netto in cedolare secca) va dichiarata nel quadro RB e confluisce nel quadro RN per il calcolo dell'IRPEF. Se la cedolare secca è stata applicata, il canone non confluisce nell'IRPEF ordinaria ma viene tassato separatamente con la cedolare.
Una situazione meno frequente ma particolarmente delicata è quella del forfettario che ha percepito anche reddito da lavoro dipendente nello stesso anno — situazione ammessa dalla legge con alcune limitazioni sul totale dei redditi da dipendente: per il 2026 il limite è di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente (o assimilati) nell'anno precedente come condizione di accesso al regime. Per la guida completa su questa situazione: Lavoratore dipendente e partita IVA contemporaneamente.
Il forfettario, come tutti i contribuenti che presentano il Modello Redditi PF, è tenuto al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva se l'imposta dell'anno precedente supera 51,65 euro. Gli acconti si calcolano come percentuale dell'imposta del periodo d'imposta precedente e si versano in due rate.
Il primo acconto è pari al 40% dell'imposta dell'anno precedente e va versato entro il 30 giugno (o il 31 luglio con maggiorazione dello 0,4%). Il secondo acconto è pari al 60% e va versato entro il 30 novembre. I versamenti avvengono tramite F24, con i codici tributo specifici per l'imposta sostitutiva dei forfettari (codice tributo 1790 per il primo acconto, 1791 per il secondo acconto, 1793 per il saldo).
Il metodo di calcolo standard — detto storico — prende a base l'imposta dell'anno precedente. Il contribuente può però scegliere il metodo previsionale, che consente di versare acconti commisurati all'imposta che si prevede di dover pagare nell'anno in corso, anziché quella dell'anno precedente. Il metodo previsionale è vantaggioso quando si prevede un reddito inferiore a quello dell'anno precedente (per esempio, l'anno corrente è il primo in cui si applica l'aliquota del 15% invece del 5%, o viceversa l'attività ha avuto un calo significativo di ricavi). Tuttavia, se la stima risulta errata e l'imposta effettiva è superiore a quanto versato in acconto, scattano interessi e sanzioni sull'insufficiente versamento degli acconti.
Un errore particolarmente frequente riguarda l'anno di transizione dal regime ordinario al regime forfettario o viceversa: le basi di calcolo degli acconti cambiano (da IRPEF a imposta sostitutiva o il contrario) e il contribuente che applica meccanicamente il metodo storico può trovarsi a versare acconti calcolati sul regime sbagliato. Per la gestione dell'uscita dal regime forfettario: Come uscire dal regime forfettario.
L'analisi sistematica delle dichiarazioni dei contribuenti forfettari rivela alcune ricorrenze che meritano attenzione specifica.
Il primo errore, il più comune e il più costoso, è la mancata deduzione dei contributi previdenziali. Molti forfettari, soprattutto quelli che compilano autonomamente la dichiarazione, non inseriscono correttamente il quadro RR o non raccordano i contributi versati con la deduzione nel quadro LM. Il risultato è un imponibile più alto del dovuto, un'imposta sostitutiva più elevata e, spesso, acconti sovrastimati per l'anno successivo. Il danno economico può essere significativo: su 5.000 euro di contributi non dedotti, l'imposta sostitutiva pagata in eccesso è di 750 euro (al 15%) o di 250 euro (al 5%).
Il secondo errore frequente è la confusione tra ricavi per competenza e ricavi per cassa. Il forfettario che emette una fattura a dicembre e la incassa a gennaio dell'anno successivo deve dichiarare quella fattura nell'anno di incasso, non nell'anno di emissione. Fare il contrario significa anticipare il pagamento dell'imposta di un anno. Se la stessa fattura viene poi incassata e dichiarata anche nell'anno successivo, il reddito viene tassato due volte. La riconciliazione tra fatture emesse e incassi effettivi è un controllo fondamentale che richiede un registro degli incassi aggiornato.
Il terzo errore riguarda la verifica dei requisiti di permanenza nel regime. Il contribuente che ha superato la soglia di 85.000 euro di ricavi nell'anno precedente non può più applicare il regime forfettario nell'anno in corso: deve presentare il Modello Redditi PF in regime ordinario, con tutte le implicazioni sul calcolo dell'imponibile, dell'IVA da versare e delle liquidazioni periodiche non effettuate. Chi scopre in sede di dichiarazione di aver superato la soglia nell'anno precedente senza averlo rilevato si trova in una situazione di irregolarità che richiede una gestione professionale.
Il quarto errore, più sottile, riguarda il coefficiente di redditività applicato all'attività sbagliata. Un contribuente che svolge più attività con codici ATECO diversi — ad esempio consulenza informatica (62.01 — coefficiente 78%) e commercio al dettaglio online (47.91 — coefficiente 40%) — deve applicare il coefficiente corretto a ciascuna categoria di ricavi, o applicare il coefficiente dell'attività prevalente se i ricavi delle diverse attività sono indistinguibili. Un unico coefficiente applicato indistintamente a tutti i ricavi può portare a una sottostima o sovrastima significativa del reddito imponibile.
Per il forfettario con una sola attività, ricavi esclusivamente da questa, contributi versati con regolarità e nessun altro reddito, la compilazione autonoma della dichiarazione è teoricamente fattibile — il quadro LM, nella sua struttura logica, è meno complesso del quadro RE del regime ordinario. Tuttavia, anche in questo caso semplice, la verifica della corretta applicazione del principio di cassa, il raccordo tra contributi versati e deducibili, e il calcolo corretto degli acconti richiedono attenzione e una certa familiarità con la modulistica.
L'assistenza professionale diventa necessaria — e il suo valore supera ampiamente il suo costo — in tutte le situazioni in cui la dichiarazione non è semplice: presenza di altri redditi oltre all'attività forfettaria, operazioni immobiliari, cambi di regime nel corso dell'anno o nell'anno precedente, attività con più codici ATECO, contribuenti che si avvicinano alla soglia di 85.000 euro e devono monitorare con precisione i ricavi dell'anno, e forfettari che esercitano l'attività anche come dipendenti e devono gestire la coesistenza dei due rapporti. In tutte queste situazioni, la dichiarazione diventa un atto di pianificazione fiscale oltre che di adempimento: il professionista non si limita a compilare i quadri, ma verifica che le scelte fatte durante l'anno siano state coerenti con il regime, identifica eventuali irregolarità da sanare e imposta correttamente gli acconti futuri. Per il servizio di dichiarazione Modello Redditi PF per i forfettari: Modello Redditi PF forfettari — Studio Taglione.
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