Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato più diffuso tra i lavoratori autonomi italiani. Flat tax al 15% (o al 5% per i primi cinque anni), no IVA, contabilità semplificata: i vantaggi sono evidenti. Ma ci sono situazioni in cui il regime forfettario non è più applicabile — perché si superano i limiti di legge, perché non conviene più, oppure perché si vuole accedere a strumenti (detrazioni, deduzioni, finanziamenti) che il forfettario non consente.
Questa guida analizza in modo sistematico e aggiornato al 2026 tutte le ipotesi di uscita dal regime forfettario: quella obbligatoria per superamento dei limiti, quella per cause ostative sopravvenute, e quella volontaria per scelta del contribuente.
Prima di parlare di uscita, è necessario avere chiaro il quadro normativo attuale. Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e successive modificazioni. I requisiti di accesso e permanenza in vigore nel 2026 sono i seguenti.
Il requisito principale è il rispetto della soglia di ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente, fissata a 85.000 euro per tutte le categorie di attività, indipendentemente dal codice ATECO. Questo limite, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha sostituito i precedenti limiti differenziati per categoria.
È importante ricordare che:
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una norma di esclusione immediata particolarmente importante: se nel corso dell'anno i ricavi o compensi superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa di applicarsi a partire dallo stesso anno in cui avviene il superamento, e non dall'anno successivo come accade per il superamento della soglia ordinaria degli 85.000 euro.
In questo caso il contribuente è obbligato ad applicare l'IVA sulle operazioni effettuate dall'inizio dell'anno, non solo da quelle successive al superamento, con evidenti complessità operative e rischi di sanzioni se non gestito correttamente.
Indipendentemente dal livello dei ricavi, non possono accedere o permanere nel regime forfettario i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Se nell'anno i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime forfettario cessa di applicarsi dall'anno successivo. Il contribuente applica il forfettario per tutto l'anno in cui ha superato la soglia, e passa al regime ordinario (o semplificato, se ne ha i requisiti) a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.
Esempio: nel 2025 un professionista percepisce compensi per 90.000 euro. Applica il forfettario per tutto il 2025. Dal 1° gennaio 2026 è nel regime ordinario.
Come anticipato, il superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi nel corso dell'anno determina l'uscita immediata dal forfettario, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno stesso.
Questo crea una situazione tecnica molto delicata: il contribuente ha fatturato senza IVA per la parte dell'anno precedente al superamento, ma è tenuto a trattare le fatture dell'intero anno come se fossero soggette a IVA.
Sul piano pratico:
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 2023, ha fornito chiarimenti operativi su questa ipotesi, confermando che l'obbligo di IVA decorre dall'inizio dell'anno e non dal momento del superamento. È una delle norme più penalizzanti del sistema forfettario e richiede una gestione anticipatoria molto attenta.
Se nel corso dell'anno o a inizio dell'anno successivo il contribuente si viene a trovare in una delle situazioni ostative elencate dalla legge (ad esempio acquisisce una partecipazione in una SRL che svolge attività analoga alla propria, o percepisce redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro), perde il diritto al forfettario dall'anno successivo.
La verifica delle cause ostative va effettuata all'inizio di ogni anno d'imposta, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Contrariamente a quanto molti credono, non è possibile rinunciare liberamente al regime forfettario anno per anno a piacimento. La legge prevede un meccanismo preciso.
Il contribuente può optare per il regime ordinario (o semplificato), ma questa scelta vincola per almeno un triennio, dopo il quale la fuoriuscita dal regime forfettario diventa definitiva e non si può tornare al forfettario senza verificarne nuovamente tutti i requisiti.
La comunicazione dell'opzione avviene con comportamento concludente: basta iniziare ad applicare il regime ordinario (emettendo fatture con IVA, tenendo la contabilità) e comunicarlo nella prima dichiarazione IVA annuale utile. Non è necessaria una comunicazione preventiva.
I motivi più frequenti sono i seguenti.
Detrazioni e deduzioni non sfruttabili. Nel regime forfettario non è possibile fruire delle detrazioni IRPEF per spese sanitarie, interessi sul mutuo, ristrutturazioni, ecobonus, spese scolastiche dei figli. Per un contribuente con una famiglia numerosa, un mutuo importante o significative spese mediche, le detrazioni perse nel forfettario possono superare il vantaggio della flat tax al 15%.
Rapporti con committenti esteri o grandi aziende. Alcune grandi imprese e molte aziende straniere preferiscono fornitori con posizione IVA attiva, per poter detrarre l'IVA dei propri acquisti. Il forfettario, essendo escluso dal campo IVA, può rappresentare uno svantaggio competitivo in certi mercati.
Costi deducibili rilevanti. Il regime forfettario tassa il reddito applicando al fatturato un coefficiente di redditività (che varia dall'86% per i professionisti al 40% per alcune categorie di commercianti): le spese effettive non sono deducibili. Se il contribuente ha spese reali molto elevate (collaboratori, attrezzature, locazioni), può convenirgli uscire dal forfettario per dedurre i costi reali.
Accesso al credito. Le banche, nell'istruttoria dei mutui e dei finanziamenti, guardano al reddito IRPEF dichiarato. Nel forfettario il reddito imponibile è basso per definizione (è una percentuale del fatturato), il che può penalizzare la capacità di ottenere mutui, anche quando il fatturato reale è elevato.
Crescita aziendale e strutturazione dell'impresa. Chi intende assumere dipendenti, strutturarsi come impresa organizzata, o accedere a forme societarie più complesse, difficilmente può farlo rimanendo nel forfettario.
Chi era nel forfettario e ne esce deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione del regime IVA. Se già in possesso di partita IVA (il forfettario non obbliga alla posizione IVA separata, ma la partita IVA esiste comunque), è sufficiente presentare il modello AA9/12 per la variazione dei dati, indicando il passaggio al regime IVA ordinario.
Passando al regime ordinario, il contribuente deve scegliere tra:
Per i professionisti, la contabilità semplificata è quasi sempre la scelta ottimale, salvo esigenze specifiche.
All'uscita dal forfettario, il contribuente deve ricostruire il valore fiscale dei beni strumentali detenuti, per poter dedurre le quote di ammortamento negli anni successivi. Analogamente, chi ha rimanenze di magazzino deve valorizzarle al momento del passaggio al regime ordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i beni acquistati durante il periodo forfettario (per i quali non era stata detratta l'IVA), il contribuente può detrarre l'IVA al momento del passaggio al regime ordinario, ma solo per i beni ancora in giacenza o non ancora completamente ammortizzati.
L'anno di transizione dal forfettario al regime ordinario è particolarmente delicato sul piano dei versamenti. Nel regime ordinario gli acconti IRPEF si calcolano sull'imposta dell'anno precedente. Se nell'anno precedente si era nel forfettario e si pagava una flat tax del 15%, l'acconto calcolato con il metodo storico sarebbe troppo basso rispetto all'imposta effettivamente dovuta con le aliquote IRPEF progressive.
È fortemente consigliabile, nell'anno di transizione, effettuare una stima realistica del reddito ordinario e versare gli acconti con il metodo previsionale, per evitare di trovarsi con un debito IRPEF molto elevato a saldo.
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, il passaggio al regime ordinario non comporta variazioni nel regime contributivo: i contributi continuano a essere calcolati sul reddito professionale effettivo. Cambia però la base imponibile contributiva: nel forfettario era il reddito forfettario (fatturato × coefficiente di redditività), nel regime ordinario è il reddito al netto delle spese effettive.
Un aspetto spesso sottovalutato dell'uscita dal forfettario riguarda la comunicazione ai clienti e ai fornitori. Chi riceveva fatture senza IVA da un professionista forfettario dovrà sapere che d'ora in poi le fatture saranno soggette a IVA, con impatto sui propri flussi di cassa e sulla detraibilità dell'imposta.
Allo stesso modo, i fornitori del professionista che emettono fatture con IVA potranno ora essere utilizzati come IVA detraibile, con un vantaggio finanziario per il contribuente uscito dal forfettario.
Una volta usciti volontariamente dal forfettario, il rientro non è immediato. Il vincolo triennale imposto dall'opzione per il regime ordinario impedisce di tornare al forfettario prima della scadenza del triennio. Trascorso il periodo di vincolo, è possibile rientrare nel forfettario se si rispettano tutti i requisiti di accesso vigenti in quell'anno.
Non è invece soggetto al vincolo triennale chi è uscito per cause obbligatorie (superamento dei limiti o causa ostativa sopravvenuta): se nell'anno successivo i requisiti tornano ad essere rispettati, il contribuente può rientrare nel forfettario comunicandolo nella dichiarazione IVA.
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