Regime forfettario 2026: requisiti e limiti. Conviene ancora?

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. È stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e ha subito nel tempo numerose modifiche, l'ultima delle quali rilevante è stata l'innalzamento della soglia di ricavi da 65.000 a 85.000 euro, intervenuto con la Legge di Bilancio 2023 e confermato per il 2026.

La struttura del regime si basa su un principio di semplificazione radicale: invece di determinare il reddito imponibile come differenza analitica tra ricavi e costi effettivi, si applica al totale dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività predeterminato per legge in funzione del codice ATECO dell'attività. Sul reddito così determinato si applica una imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce integralmente IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. Per i contribuenti che avviano una nuova attività, l'aliquota scende al 5% per i primi cinque anni, a condizione che non abbiano esercitato attività d'impresa o professionale nei tre anni precedenti e che l'attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente.

Il regime comporta l'esonero dall'obbligo di applicare l'IVA sulle fatture emesse: il forfettario non addebita IVA ai propri clienti, non ha diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti, non è tenuto alla liquidazione periodica né alla dichiarazione annuale IVA. Questo semplifica notevolmente la gestione amministrativa, ma può rappresentare uno svantaggio quando si lavora prevalentemente con soggetti privati che non scaricano l'IVA.

Requisiti di accesso nel 2026

L'accesso al regime forfettario nel 2026 è subordinato al rispetto di un'unica soglia quantitativa: i ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente non devono aver superato 85.000 euro. Per chi inizia l'attività, la soglia si considera proporzionata all'anno di inizio: se l'attività è iniziata a luglio, si calcolano sette dodicesimi di 85.000 euro.

Attenzione — soglia di 100.000 euro
Esiste una seconda soglia, di 100.000 euro, con effetto diverso e più immediato: se nel corso dell'anno in corso i ricavi o compensi superano tale importo, il regime forfettario cessa di applicarsi a partire dallo stesso anno (non dall'anno successivo) e il contribuente è tenuto ad applicare l'IVA sulle operazioni effettuate dopo il superamento.

Il legislatore non prevede ulteriori soglie né vincoli legati alla tipologia di attività, alla forma giuridica (che deve però essere sempre quella di persona fisica), o alla presenza di dipendenti o collaboratori, fermo restando che il costo dei lavoratori dipendenti o para-subordinati, se superiore a 20.000 euro, costituisce causa di esclusione (si veda il paragrafo successivo).

Cause di esclusione

Pur in presenza del requisito principale — ricavi entro 85.000 euro — esistono specifiche cause ostative che impediscono l'accesso o la permanenza nel regime. È necessario verificarne l'assenza prima di applicare il regime:

  • Utilizzo di regimi speciali IVA: editori, tabaccai, rivenditori di beni usati, agenzie di viaggio e tutte le attività soggette a regimi IVA speciali non possono accedere al forfettario.
  • Residenza fiscale all'estero: sono esclusi i soggetti non residenti in Italia, con eccezione per i residenti in uno Stato UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo.
  • Cessioni di immobili e mezzi di trasporto nuovi verso altri Paesi UE in via prevalente.
  • Partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: la partecipazione in tali soggetti, anche minoritaria, esclude dal forfettario.
  • Partecipazione di controllo o collegamento in SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività economicamente riconducibile a quella del forfettario: esclusione applicabile anche a partecipazioni indirette.
  • Esercizio di attività in prevalenza nei confronti di datori di lavoro attuali o recenti: se nell'anno corrente o in quello precedente il contribuente presta lavoro dipendente o assimilato e svolge attività autonoma prevalentemente verso lo stesso datore di lavoro o verso soggetti ad esso riconducibili, non può accedere al forfettario. La soglia è 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente percepito.
  • Costo del lavoro dipendente e para-subordinato superiore a 20.000 euro nell'anno precedente: il sostenimento di spese per dipendenti, collaboratori a progetto, associati in partecipazione con apporto di lavoro o lavoratori assunti con contratto intermittente che superano cumulativamente tale importo esclude dal regime.

I coefficienti di redditività per categoria ATECO

Il cuore del meccanismo forfettario è il coefficiente di redditività, che determina quale quota dei ricavi lordi è considerata imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva. Il coefficiente varia dal 40% all'86% in funzione del gruppo di attività. Di seguito i principali:

Gruppo di attività Codici ATECO Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10–11 40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45, 46, 47 (da 47.2 a 47.7) 40%
Commercio ambulante prodotti alimentari 47.81 40%
Commercio ambulante altri prodotti 47.82, 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41–43, 68 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55–56 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, formazione, servizi finanziari 64–66, 69–75, 85, 86, 88, 90–92, 94 78%
Altre attività economiche Residuale 67%

Il coefficiente indica la percentuale di ricavi ritenuta "reddito": il resto è considerato, forfettariamente, costo dell'attività. Un consulente con codice ATECO 70.22 (attività di consulenza gestionale) ha un coefficiente del 78%: su 80.000 euro di compensi, il reddito imponibile sarà 62.400 euro.

Come si calcola l'imposta sostitutiva

Il calcolo avviene in tre passaggi:

  1. Ricavi o compensi incassati nell'anno (principio di cassa per quasi tutte le attività in forfettario).
  2. Reddito forfettario = ricavi × coefficiente di redditività.
  3. Reddito imponibile = reddito forfettario − contributi previdenziali versati nell'anno (deducibili per intero).
  4. Imposta sostitutiva = reddito imponibile × 15% (oppure 5% per i primi cinque anni).

Contributi previdenziali in regime forfettario

La gestione previdenziale del forfettario dipende dalla categoria di appartenenza. I professionisti iscritti a casse private (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti ecc.) versano i contributi secondo le regole della propria cassa previdenziale, esattamente come nel regime ordinario. Non esistono agevolazioni contributive specifiche per questa categoria in virtù del forfettario.

I soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa, collaboratori) versano il 26,23% del reddito netto forfettario, con la deducibilità di quanto versato dal reddito prima del calcolo dell'imposta.

Per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS di categoria esiste invece una riduzione contributiva del 35% dei contributi fissi (il minimale) riservata ai soggetti in regime forfettario, da richiedere in via telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno tramite la gestione "Comunicazioni bidirezionali". L'agevolazione è significativa: riduce il minimale annuo da circa 4.500–5.000 euro a circa 2.900–3.200 euro.

Conviene ancora? Il confronto con il regime ordinario

La risposta dipende da tre variabili: il livello di ricavi, l'entità dei costi effettivamente sostenuti e il livello di reddito da altre fonti (lavoro dipendente, immobili, redditi di capitale). Non esiste una risposta assoluta.

Il regime forfettario è strutturalmente conveniente quando:

  • Le spese effettive dell'attività sono inferiori alla percentuale non tassata dal coefficiente. Un consulente con coefficiente 78% ha il 22% dei ricavi "esentato" forfettariamente: se i costi reali sono il 10%, il forfettario è più favorevole; se i costi reali sono il 30%, il regime ordinario consentirebbe di dedurre di più.
  • Il reddito complessivo del contribuente non è elevato. L'imposta sostitutiva al 15% è svantaggiosa rispetto all'IRPEF solo se il reddito imponibile supera la soglia del primo scaglione (28.000 euro), ma anche in quel caso la convenienza va calcolata tenendo conto delle detrazioni da lavoro autonomo, delle deduzioni dei contributi e di eventuali oneri deducibili.
  • Si è nei primi cinque anni di attività con aliquota al 5%: in questo caso il vantaggio è quasi sempre netto, salvo situazioni di costi molto elevati.

Quando il regime forfettario non conviene

Vi sono situazioni specifiche in cui il forfettario risulta svantaggioso e la valutazione di un'alternativa è doverosa:

  • Attività ad alto costo: chi sostiene spese significative — collaboratori, affitti, materiali, attrezzature — può trovare più conveniente il regime ordinario, che consente la deduzione analitica dei costi effettivi.
  • Clientela prevalentemente in regime IVA: chi fattura principalmente a imprese o professionisti che detraggono l'IVA non subisce lo svantaggio dell'indetraibilità IVA nel forfettario; al contrario, chi fattura a privati deve confrontare il prezzo comprensivo o meno dell'IVA con il proprio posizionamento di mercato.
  • Redditi da lavoro dipendente elevati: il reddito forfettario si cumula con gli altri redditi ai fini del calcolo delle detrazioni e degli assegni familiari. Un forfettario con reddito da dipendente già elevato potrebbe perdere detrazioni e benefici parametrati al reddito complessivo (ISEE, bonus, detrazioni per familiari a carico) che nel regime ordinario sarebbero calcolabili diversamente.
  • Previsione di superamento della soglia nei mesi successivi: pianificare l'uscita dal forfettario con anticipo è preferibile all'uscita coatta per superamento del limite, specie per la gestione dell'IVA.

Uscita dal regime: quando avviene e cosa cambia

Il regime forfettario cessa di applicarsi in due modalità:

  1. Dall'anno successivo, se nell'anno precedente i ricavi hanno superato 85.000 euro ma non 100.000 euro. In questo caso, il contribuente può ancora applicare il forfettario per tutti i giorni dell'anno corrente, e transita al regime ordinario solo dal 1° gennaio dell'anno seguente.
  2. Dall'operazione che determina il superamento, se i ricavi superano 100.000 euro nel corso dell'anno. In questo caso il regime cessa immediatamente: dalla fattura che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, il contribuente deve applicare l'IVA su quell'operazione e su tutte le successive.

Il passaggio al regime ordinario comporta: obbligo di registrazione IVA, contabilità ordinaria o semplificata, determinazione analitica del reddito, versamento IRPEF con relative addizionali, e richiede una pianificazione attenta soprattutto nei mesi a ridosso del superamento della soglia.

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