Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. È stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e ha subito nel tempo numerose modifiche, l'ultima delle quali rilevante è stata l'innalzamento della soglia di ricavi da 65.000 a 85.000 euro, intervenuto con la Legge di Bilancio 2023 e confermato per il 2026.
La struttura del regime si basa su un principio di semplificazione radicale: invece di determinare il reddito imponibile come differenza analitica tra ricavi e costi effettivi, si applica al totale dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività predeterminato per legge in funzione del codice ATECO dell'attività. Sul reddito così determinato si applica una imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce integralmente IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. Per i contribuenti che avviano una nuova attività, l'aliquota scende al 5% per i primi cinque anni, a condizione che non abbiano esercitato attività d'impresa o professionale nei tre anni precedenti e che l'attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente.
Il regime comporta l'esonero dall'obbligo di applicare l'IVA sulle fatture emesse: il forfettario non addebita IVA ai propri clienti, non ha diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti, non è tenuto alla liquidazione periodica né alla dichiarazione annuale IVA. Questo semplifica notevolmente la gestione amministrativa, ma può rappresentare uno svantaggio quando si lavora prevalentemente con soggetti privati che non scaricano l'IVA.
L'accesso al regime forfettario nel 2026 è subordinato al rispetto di un'unica soglia quantitativa: i ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente non devono aver superato 85.000 euro. Per chi inizia l'attività, la soglia si considera proporzionata all'anno di inizio: se l'attività è iniziata a luglio, si calcolano sette dodicesimi di 85.000 euro.
Il legislatore non prevede ulteriori soglie né vincoli legati alla tipologia di attività, alla forma giuridica (che deve però essere sempre quella di persona fisica), o alla presenza di dipendenti o collaboratori, fermo restando che il costo dei lavoratori dipendenti o para-subordinati, se superiore a 20.000 euro, costituisce causa di esclusione (si veda il paragrafo successivo).
Pur in presenza del requisito principale — ricavi entro 85.000 euro — esistono specifiche cause ostative che impediscono l'accesso o la permanenza nel regime. È necessario verificarne l'assenza prima di applicare il regime:
Il cuore del meccanismo forfettario è il coefficiente di redditività, che determina quale quota dei ricavi lordi è considerata imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva. Il coefficiente varia dal 40% all'86% in funzione del gruppo di attività. Di seguito i principali:
| Gruppo di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10–11 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45, 46, 47 (da 47.2 a 47.7) | 40% |
| Commercio ambulante prodotti alimentari | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante altri prodotti | 47.82, 47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41–43, 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 55–56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, formazione, servizi finanziari | 64–66, 69–75, 85, 86, 88, 90–92, 94 | 78% |
| Altre attività economiche | Residuale | 67% |
Il coefficiente indica la percentuale di ricavi ritenuta "reddito": il resto è considerato, forfettariamente, costo dell'attività. Un consulente con codice ATECO 70.22 (attività di consulenza gestionale) ha un coefficiente del 78%: su 80.000 euro di compensi, il reddito imponibile sarà 62.400 euro.
Il calcolo avviene in tre passaggi:
La gestione previdenziale del forfettario dipende dalla categoria di appartenenza. I professionisti iscritti a casse private (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti ecc.) versano i contributi secondo le regole della propria cassa previdenziale, esattamente come nel regime ordinario. Non esistono agevolazioni contributive specifiche per questa categoria in virtù del forfettario.
I soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa, collaboratori) versano il 26,23% del reddito netto forfettario, con la deducibilità di quanto versato dal reddito prima del calcolo dell'imposta.
Per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS di categoria esiste invece una riduzione contributiva del 35% dei contributi fissi (il minimale) riservata ai soggetti in regime forfettario, da richiedere in via telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno tramite la gestione "Comunicazioni bidirezionali". L'agevolazione è significativa: riduce il minimale annuo da circa 4.500–5.000 euro a circa 2.900–3.200 euro.
La risposta dipende da tre variabili: il livello di ricavi, l'entità dei costi effettivamente sostenuti e il livello di reddito da altre fonti (lavoro dipendente, immobili, redditi di capitale). Non esiste una risposta assoluta.
Il regime forfettario è strutturalmente conveniente quando:
Vi sono situazioni specifiche in cui il forfettario risulta svantaggioso e la valutazione di un'alternativa è doverosa:
Il regime forfettario cessa di applicarsi in due modalità:
Il passaggio al regime ordinario comporta: obbligo di registrazione IVA, contabilità ordinaria o semplificata, determinazione analitica del reddito, versamento IRPEF con relative addizionali, e richiede una pianificazione attenta soprattutto nei mesi a ridosso del superamento della soglia.
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