Srl o Srls: confronto diretto su costi, capitale, fiscalità e limiti nascosti

La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) è da decenni la forma societaria più diffusa in Italia tra le piccole e medie imprese. La Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.) è stata introdotta dal D.L. 1/2012 (convertito con L. 27/2012) e modificata dal D.L. 76/2013, con l’obiettivo dichiarato di abbattere le barriere di accesso all’imprenditoria, soprattutto per i giovani.

Entrambe le forme appartengono alla categoria delle “società di capitali”: i soci rispondono dei debiti sociali solo nei limiti del capitale conferito. Questo principio cardine — la responsabilità limitata — le differenzia radicalmente dalle società di persone (s.n.c., s.a.s.) in cui i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

La differenza tra S.r.l. e S.r.l.s. non è di tipo qualitativo: non si tratta di due entità diverse, ma della stessa struttura societaria declinata con regole parzialmente diverse in materia di capitale minimo, statuto, costi di costituzione e alcuni aspetti operativi. Questa distinzione è importante da tenere a mente: molte caratteristiche sono identiche.

La S.r.l.: caratteristiche principali

La Società a Responsabilità Limitata è disciplinata dagli artt. 2462–2483 del Codice Civile. È uno strumento estremamente flessibile, frutto di numerosi interventi del legislatore che nel tempo ne hanno ampliato le possibilità operative e la plasticità statutaria.

Capitale sociale

Il capitale sociale minimo per la costituzione di una S.r.l. è di 1 euro. Questo importo, formalmente, consente la costituzione, ma è bene essere chiari: un capitale sociale di 1 euro è del tutto inadeguato per qualsiasi attività commerciale reale. Il capitale deve essere adeguato all’oggetto sociale e all’attività svolta, perché in mancanza di adeguata patrimonializzazione si apre la strada a problemi operativi (difficoltà ad ottenere credito bancario, difficoltà a stipulare contratti rilevanti) e, soprattutto, a responsabilità degli amministratori in caso di crisi.

Fino a raggiungere la soglia di 10.000 euro di capitale nominale, almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato immediatamente alla costituzione; la quota residua può essere versata successivamente, nei tempi previsti dallo statuto. Superata la soglia dei 10.000 euro, l’intero conferimento in denaro deve essere versato all’atto della costituzione.

Il capitale può essere sottoscritto mediante conferimenti in denaro, in natura (beni mobili, immobili, aziende) o mediante compensazione di crediti vantati dai soci nei confronti della società, previo rispetto delle formalità previste dalla legge (perizia di stima per i conferimenti in natura).

Quote e struttura societaria

Le quote della S.r.l. non sono rappresentate da azioni (come nella S.p.A.) ma da partecipazioni al capitale sociale. Ogni socio detiene una quota, che può essere liberamente suddivisa in base all’accordo tra i soci. Le quote possono avere diritti diversi: la legge consente una grandissima flessibilità nella modellazione dei diritti di voto, dei diritti patrimoniali (dividendi) e dei diritti amministrativi.

La S.r.l. può essere:

       Unipersonale: un solo socio, che detiene il 100% del capitale. In questo caso il socio risponde illimitatamente se non sono rispettate le formalità pubblicitarie (iscrizione nel Registro delle Imprese) e se il capitale non è integralmente versato.

       Pluripersonale: due o più soci.

Lo statuto: la leva della flessibilità

Lo statuto è il documento costitutivo fondamentale della S.r.l. e può essere modellato in modo estremamente flessibile. Tra le previsioni più importanti che è possibile inserire nello statuto di una S.r.l.:

       Diritti di voto diversificati: è possibile creare categorie di quote con voto plurimo, voto limitato a specifiche materie, o prive del diritto di voto.

       Diritti patrimoniali differenziati: alcune quote possono avere diritto a una percentuale di dividendi superiore o inferiore alla propria quota di partecipazione al capitale.

       Clausole di prelazione e gradimento: il trasferimento delle quote può essere vincolato al preventivo gradimento degli altri soci o all’esercizio del diritto di prelazione.

       Lock-up: divieto di trasferimento delle quote per un determinato periodo.

       Clausole drag-along e tag-along: tipiche degli accordi tra investitori e fondatori, permettono al socio di maggioranza di trascinare i soci di minoranza in una vendita (drag-along) o al socio di minoranza di seguire la vendita del socio di maggioranza alle stesse condizioni (tag-along).

       Organi di controllo: obbligatori al superamento di determinate soglie dimensionali (Revisore unico o Collegio Sindacale), facoltativi al di sotto.

       Criteri di nomina e revoca degli amministratori: il CDA o l’amministratore unico, la durata della carica, le modalità di delibera.

Organi sociali

Organo

Descrizione e obblighi

Assemblea dei soci

Organo sovrano della società. Delibera su approvazione del bilancio, distribuzione degli utili, modifiche statutarie, nomina e revoca degli amministratori. Le delibere possono essere adottate con voto espresso per iscritto (consultazione scritta), senza necessità di riunione formale, salvo diversa previsione statutaria.

Amministratore Unico o CDA

Organo gestorio. Nelle piccole S.r.l. è quasi sempre presente un Amministratore Unico. Il CDA è preferito quando i soci vogliono partecipare attivamente alla gestione mantenendo una struttura collegiale.

Organo di controllo (facoltativo o obbligatorio)

Revisore unico o Collegio Sindacale. Obbligatorio quando la società supera due dei tre parametri: attivo € 4.400.000, ricavi € 8.800.000, dipendenti medi 50. Obbligatorio anche quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato o controlla società obbligate al bilancio di esercizio.

Revisore legale (facoltativo o obbligatorio)

La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale (se composto da revisori) o a un revisore esterno. Obbligatoria nelle stesse condizioni previste per l’organo di controllo.

La S.r.l.s.: caratteristiche principali

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata è disciplinata dall’art. 2463-bis del Codice Civile. Nasce come strumento per abbattere i costi di costituzione e incentivare la nascita di nuove imprese. Nel corso degli anni, alcune delle limitazioni originarie sono state eliminate (ad es. il limite di età di 35 anni per i soci), ma alcuni vincoli strutturali rimangono.

Capitale sociale

Il capitale minimo della S.r.l.s. è di 1 euro, con un massimo di 9.999,99 euro. Questo limite massimo è la caratteristica più distintiva e, al tempo stesso, il principale limite operativo della S.r.l.s.: non è possibile dotare la società di un capitale pari o superiore a 10.000 euro senza trasformarla in S.r.l. ordinaria. L’intero capitale deve essere versato integralmente in denaro al momento della costituzione: non sono ammessi conferimenti in natura.

Il vincolo del capitale massimo non è solo simbolico. La mancanza di un patrimonio iniziale adeguato incide concretamente su: accesso al credito bancario, possibilità di partecipare a gare d’appalto pubbliche, capacità di stipulare contratti rilevanti con controparti commerciali strutturate.

Lo statuto standard: il vantaggio e il limite più rilevante

Il punto più significativo della S.r.l.s. è l’utilizzo obbligatorio dello statuto standard approvato con D.M. Giustizia 138/2012. Lo statuto non può essere modificato o personalizzato: è un modello uniforme che si applica a tutte le S.r.l.s. senza eccezioni.

Questo significa che non è possibile inserire:

       Categorie di quote con diritti diversi.

       Clausole di drag-along, tag-along, vesting.

       Diritti patrimoniali differenziati tra soci.

       Quorum deliberativi rafforzati o speciali.

       Meccanismi di governance complessi (comitati, deleghe strutturate).

La rigidità dello statuto rende la S.r.l.s. inadeguata per qualsiasi operazione che preveda l’ingresso di investitori (business angel, venture capital, fondi) o la strutturazione di accordi complessi tra fondatori.

Costi di costituzione

Il vantaggio più concreto della S.r.l.s. è il risparmio sui costi di costituzione. La legge prevede:

       Atto costitutivo e statuto: gratuiti (nessun onorario notarile per la redazione dell’atto).

       Imposta di registro: esente.

       Tassa di concessione governativa: non dovuta.

       Diritti di segreteria CCIAA e imposta di bollo: dovuti (importi modesti, nell’ordine di 200–300 euro complessivi).

Il risparmio rispetto alla S.r.l. ordinaria è reale ma, come vedremo, il costo della costituzione di una S.r.l. ordinaria è sceso notevolmente negli ultimi anni grazie alla possibilità di costituzione online introdotta dalla direttiva UE 2019/1151, recepita in Italia con D.Lgs. 183/2021.

Soci: chi può partecipare

Originariamente riservata agli under 35, la S.r.l.s. è oggi aperta a persone fisiche di qualsiasi età. Unico vincolo rimasto: i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. Non è possibile avere come socio di una S.r.l.s. un’altra società, un ente o un fondo. Questo limita fortemente le possibilità di strutturare gruppi societari e di fare ingresso di investitori istituzionali.

Il confronto diretto: S.r.l. vs S.r.l.s.

La tabella seguente riassume le principali differenze tra le due forme societarie su tutti gli aspetti rilevanti. È lo strumento più utile per orientare i clienti nella scelta.

Elemento

S.r.l.

S.r.l.s.

Capitale minimo

1 euro (ma si raccomanda un importo adeguato all’attività)

1 euro

Capitale massimo

Illimitato

9.999,99 euro (massimo legale)

Versamento del capitale

25% in denaro alla costituzione (se capitale < 10.000 euro); intero se >= 10.000 euro

Intero capitale versato integralmente in denaro alla costituzione

Conferimenti in natura

Ammessi (previo perizia di stima)

Non ammessi (solo denaro)

Statuto

Libero e personalizzabile (massima flessibilità)

Standard obbligatorio ex D.M. 138/2012 (non modificabile)

Soci

Persone fisiche, persone giuridiche, enti, fondi

Solo persone fisiche

Numero soci

Uno o più (anche unipersonale)

Uno o più (anche unipersonale)

Quote con diritti diversi

Sì, ampia flessibilità per legge

No, non consentite

Clausole parasociali complesse

Sì (drag-along, tag-along, vesting, ecc.)

Molto limitate (statuto rigido)

Organo di amministrazione

Libero (AU, CDA, ecc.)

Come da statuto standard

Costo di costituzione (onorario notarile)

Variabile: da circa 1.500 a 3.000 euro + IVA (atto standard); possibile costituzione online a costo ridotto

Zero (gratuita per legge)

Imposta di registro

200 euro

Esente

Tassa di concessione governativa

Non più dovuta (abolita)

Non dovuta

Diritti CCIAA e bollo

~200–300 euro

~200–300 euro (identici)

Trasformazione in S.r.l.

Non applicabile

Possibile in qualsiasi momento (ma richiede atto notarile e adeguamento statutario)

Accesso a investitori

Sì, piena compatibilità con VC, BA, fondi

Molto limitato (soci solo PF, statuto rigido)

Partecipazione ad appalti pubblici

Sì, senza limitazioni particolari

Sì, ma il basso capitale può essere causa di esclusione

Regime fiscale IRES/IRAP

Identico alla S.r.l.s.

Identico alla S.r.l.

Obblighi contabili e bilancio

Identici (bilancio di esercizio, libri contabili obbligatori)

Identici alla S.r.l.

Regime IVA

Identico

Identico

Responsabilità dei soci

Limitata al capitale conferito (salvo eccezioni)

Identica alla S.r.l.

Vantaggi e svantaggi analitici

La S.r.l.: vantaggi e svantaggi

Vantaggi

1. Statuto liberamente personalizzabile
La S.r.l. consente di modellare la governance su misura delle esigenze dei soci. È possibile prevedere categorie di quote con diritti di voto differenziati (voto plurimo, voto limitato o assente), diritti patrimoniali non proporzionali, clausole di prelazione, gradimento, drag-along e tag-along, nonché meccanismi di lock-up o vesting. Questa flessibilità è essenziale per accordi complessi tra soci o con investitori.

2. Nessun limite al capitale sociale
Il capitale può essere fissato a qualsiasi importo, anche molto elevato, senza vincoli massimi. Ciò consente di dotare la società di una solida patrimonializzazione iniziale, utile per affrontare il mercato, accedere al credito e partecipare a gare d’appalto senza ostacoli legati a requisiti patrimoniali minimi.

3. Accesso a tutte le forme di finanziamento
La S.r.l. può raccogliere capitale non solo tramite aumenti di capitale, ma anche attraverso finanziamenti soci (pur con le cautele dell'art. 2467 c.c.), emissione di obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi e ricorso al credito bancario ordinario. La struttura patrimoniale libera da tetti massimi facilita l’ingresso di investitori istituzionali (business angel, fondi di venture capital, private equity).

4. Soci di qualsiasi natura
Possono essere soci persone fisiche, persone giuridiche, enti, fondi, trust. Questo permette di realizzare strutture di gruppo (holding operative, capofila), piani di incentivazione tramite società veicolo, e operazioni di finanza straordinaria complesse.

5. Piena compatibilità con operazioni straordinarie
La S.r.l. può partecipare a fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, trasformazioni e cessione di rami d’azienda senza particolari limiti, a differenza della S.r.l.s. che per sua natura risulta inadeguata a queste operazioni.

6. Maggiore credibilità commerciale
Un capitale adeguato (ben superiore al minimo legale di 1 euro) trasmette affidabilità a banche, fornitori, clienti e controparti commerciali strutturate. La possibilità di personalizzare lo statuto segnala serietà e progettualità a lungo termine.

7. Possibilità di adottare il regime di trasparenza fiscale
Ai sensi degli artt. 115-116 TUIR, la S.r.l. (purché non quotata e con non più di 10 soci persone fisiche) può optare per la trasparenza fiscale, imputando il reddito direttamente ai soci, evitando la doppia imposizione. La S.r.l.s. non può accedervi se ha soci persone giuridiche (ma in astratto potrebbe, se composta solo da PF; tuttavia i limiti strutturali restano).

Svantaggi

1. Costi di costituzione più elevati
L’atto notarile per una S.r.l. personalizzata comporta onorari variabili (mediamente tra 1.500 e 3.000 euro + IVA), cui si aggiungono imposta di registro (200 euro) e diritti di segreteria CCIAA. La costituzione online ha ridotto ma non azzerato questi costi.

2. Maggiore complessità amministrativa
Uno statuto personalizzato richiede maggiore attenzione in fase di redazione e per eventuali modifiche successive. Ogni modifica statutaria necessita di atto notarile e iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Obbligo di organo di controllo al superamento di soglie dimensionali
Se la società supera due dei tre parametri (attivo 4,4 milioni €, ricavi 8,8 milioni €, dipendenti 50), è obbligatoria la nomina di un organo di controllo (revisore unico o collegio sindacale), con costi annui aggiuntivi.

4. Intervento notarile sempre richiesto
Anche per modifiche statutarie minori è necessario l’intervento del notaio, con relativi costi e tempi.

La S.r.l.s.: vantaggi e svantaggi

Vantaggi

1. Costi di costituzione azzerati
Nessun onorario notarile per la redazione dell’atto (gratuito per legge), esenzione da imposta di registro e da tassa di concessione governativa. Si pagano solo i diritti di segreteria CCIAA e l’imposta di bollo (circa 200-300 euro complessivi).

2. Rapidità di costituzione
L’utilizzo dello statuto standard approvato con D.M. 138/2012 velocizza l’iter notarile, riducendo i tempi di redazione e controllo.

3. Responsabilità limitata identica alla S.r.l.
I soci rispondono dei debiti sociali solo nei limiti del capitale conferito, con la stessa tutela patrimoniale della S.r.l. ordinaria (salvo i casi di unipersonalità con capitale non integralmente versato).

4. Regime fiscale e contabile identico
Non vi è alcuna differenza in termini di IRES (24%), IRAP (3,9% ordinario), IVA, tassazione dei dividendi, obblighi contabili e di bilancio.

5. Ideale per attività di test o piccole dimensioni
Perfetta per progetti pilota, attività stagionali, imprese individuali in fase di avvio con bassi rischi e investimenti contenuti, dove non servono né capitale elevato né governance complesse.

6. Trasformabilità in S.r.l. in qualsiasi momento
È possibile trasformare la S.r.l.s. in S.r.l. ordinaria con atto notarile, senza interruzione dell’attività. La trasformazione è particolarmente indicata quando si supera la soglia dei 9.999,99 euro di capitale o si vuole far entrare un socio persona giuridica.

7. Nessun onere di perizia di stima
Poiché non sono ammessi conferimenti in natura, si evitano i costi e i tempi delle perizie giurate di stima previste dall’art. 2343 c.c. (richiamato per le S.r.l.).

Svantaggi

1. Statuto standard e rigido
Lo statuto non può essere modificato né personalizzato. È quindi impossibile prevedere categorie di quote con diritti diversi, clausole di drag-along/tag-along, diritti di veto, quorum rafforzati, meccanismi di vesting, o qualsiasi altra clausola di governance su misura.

2. Capitale massimo limitato a 9.999,99 euro
Questo è il limite forse più penalizzante. Non è possibile dotare la società di un patrimonio iniziale superiore a tale soglia senza trasformarsi in S.r.l. ordinaria. Molti bandi pubblici, gare d’appalto e finanziamenti bancari richiedono un capitale sociale minimo (spesso 10.000 o 20.000 euro) che la S.r.l.s. non può raggiungere.

3. Solo persone fisiche come soci
Non possono essere soci altre società, enti, fondi di investimento, trust. Questo preclude: l’ingresso di investitori istituzionali, la costituzione di holding, la partecipazione a gruppi societari, e qualsiasi operazione di venture capital o private equity.

4. Nessun conferimento in natura
Non è possibile apportare beni mobili, immobili, aziende, marchi, brevetti o crediti. Tutti i conferimenti devono essere in denaro e integralmente versati alla costituzione.

5. Credibilità commerciale limitata
Il capitale bassissimo (spesso 1 euro) crea diffidenza in banche, fornitori, clienti e controparti commerciali strutturate. Spesso viene percepita come una "società di comodo" o poco seria.

6. Esclusione da molte gare d’appalto
Molte stazioni appaltanti richiedono requisiti patrimoniali minimi (es. capitale sociale versato non inferiore a 10.000 o 20.000 euro) che la S.r.l.s. non può soddisfare.

7. Incompatibile con il Venture Capital
Nessun fondo di investimento o business angel strutturato investirà in una S.r.l.s., sia per il limite del capitale, sia per l’impossibilità di personalizzare la governance, sia per il divieto di soci persone giuridiche.

8. Trasformazione in S.r.l. comunque onerosa
Sebbene possibile, la trasformazione richiede un atto notarile (con relativi costi), l’aumento di capitale almeno a 10.000 euro (con versamento integrale), e la redazione di un nuovo statuto personalizzato. I costi iniziali "risparmiati" si ripresentano al momento della crescita.

9. Impraticabile come holding o capofila
Non può essere utilizzata come società holding di un gruppo perché non può detenere partecipazioni in altre società (non può essere socia di altre S.r.l. o S.p.A. essendo essa stessa persona fisica solo come socio? Attenzione: la S.r.l.s. può detenere partecipazioni, ma il problema è che non può avere soci persone giuridiche. Tuttavia, se la holding S.r.l.s. vuole partecipare in una S.r.l. operativa, questo è ammesso. Il vero limite è che la holding S.r.l.s. non può avere a sua volta soci persone giuridiche. Va chiarito meglio).

Il problema del finanziamento socio e del Trattamento di Fine Mandato

Oltre ai vincoli strutturali già elencati, esistono due limitazioni pratiche meno note ma molto rilevanti nella gestione quotidiana: l’impossibilità sostanziale di utilizzare il finanziamento socio in modo efficiente e l’esclusione di fatto del trattamento di fine mandato (T.F.M.) per gli amministratori.

Il finanziamento socio è il prestito che un socio eroga direttamente alla società per fornire liquidità, senza aumentare il capitale sociale. È una pratica diffusissima nelle piccole imprese per superare temporanee carenze di cassa. L’art. 2467 c.c. dispone che il rimborso del finanziamento socio è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, e deve essere restituito se il rimborso avviene nell’anno precedente il fallimento. Nelle S.r.l.s., il capitale è per legge molto basso. Se la società riceve un finanziamento di 20.000 euro da un socio, si presume automaticamente uno "squilibrio patrimoniale eccessivo". In caso di crisi, quel finanziamento sarà considerato a rischio di postergazione integrale, e il socio rischia di perderlo completamente. Nella S.r.l.s., invece di fare un finanziamento socio, sarebbe più corretto procedere a un aumento di capitale. Ma l’aumento di capitale è precluso oltre i 9.999,99 euro. Si crea un vicolo cieco: l’unico strumento rapido per la liquidità (finanziamento) è fiscalmente e giuridicamente rischioso, mentre lo strumento sicuro (aumento di capitale) non è percorribile.

Il TFM è un’indennità che la società può corrispondere all’amministratore (socio o terzo) alla cessazione della carica. È uno strumento di previdenza complementare e di fidelizzazione, deducibile fiscalmente se correttamente formalizzato. Per essere deducibile, il diritto al TFM e l’importo specifico devono risultare da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione (art. 105 TUIR). La S.r.l.s. ha uno statuto standard obbligatorio che non può contenere clausole personalizzate sul TFM. Non è possibile redigere un contratto con l’amministratore prima della nomina che abbia data certa (se non con strumenti complessi come la PEC o la raccomandata, ma la prassi notarle ritiene insufficiente tale formalizzazione in assenza di previsione statutaria).

Aspetti fiscali e contributivi: cosa è uguale, cosa è diverso

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la tassazione. Molti credono erroneamente che la S.r.l.s. goda di regimi fiscali agevolati rispetto alla S.r.l. La realtà è che sotto il profilo fiscale e contributivo le due forme sono assolutamente identiche. Vediamo i principali aspetti.

IRES e IRAP

Sia la S.r.l. sia la S.r.l.s. sono soggette a:

       IRES (Imposta sul Reddito delle Società): aliquota ordinaria del 24% sul reddito imponibile netto. Dal 2024, la Riforma Fiscale (D.Lgs. 216/2023) introduce la possibilità di un’aliquota IRES ridotta al 15% per la quota di utili accantonata a riserva e reinvestita in beni strumentali o assunzioni, sotto determinate condizioni (c.d. IRES premiale). La misura è ancora oggetto di chiarimenti normativi.

       IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): aliquota ordinaria del 3,9% sul valore della produzione netta (determinato secondo criteri specifici, senza deduzione di interessi passivi e costo del lavoro dipendente ordinario). Le aliquote variano per regione.

IVA

Nessuna differenza: entrambe le società applicano l’IVA secondo le regole ordinarie del D.P.R. 633/1972. Non esistono regimi IVA speciali collegati alla forma giuridica (S.r.l. o S.r.l.s.).

Tassazione dei dividendi

I dividendi distribuiti dalla società ai soci persone fisiche sono soggetti a:

       Ritenuta a titolo d’imposta del 26% se la partecipazione è non qualificata (meno del 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale per le S.r.l. non quotate).

       Tassazione progressiva IRPEF (con esclusione dal reddito imponibile del 41,86% del dividendo) per le partecipazioni qualificate.

Identica disciplina per S.r.l. e S.r.l.s. Non vi sono differenze.

Trattamento fiscale dell’amministratore-socio

Il compenso dell’amministratore (socio o terzo) è deducibile dalla società se deliberato dall’assemblea. Per il socio-amministratore, il compenso percepito è tassato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis, TUIR), con applicazione delle aliquote IRPEF progressive. Anche qui nessuna differenza tra le due forme.

Contributi previdenziali

Categoria

Regime previdenziale

Socio lavoratore (che presta attività nella società in modo prevalente e continuativo)

Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS se l’attività è di tipo commerciale/artigianale. Contribuzione sul reddito d’impresa con minimale fisso annuo (~4.000 euro) e aliquota del 24% sul reddito eccedente il minimale.

Amministratore (non socio o socio non lavoratore)

Iscrizione alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,23% (per chi non ha altra previdenza obbligatoria) o 16,50% (per chi è già pensionato o assicurato altrove) sul compenso percepito.

Socio non operativo (solo partecipazione al capitale)

Nessun obbligo contributivo INPS per il solo fatto di essere socio; obbligo scatta solo se presta attività lavorativa.

Professionista-socio iscritto a Cassa professionale

I contributi vanno versati alla Cassa di riferimento (Cassa Forense, CIPAG, ecc.) secondo i rispettivi regolamenti.

La costituzione

Nonostante le differenze, l’iter di costituzione di entrambe le forme societarie è sostanzialmente analogo, con alcune particolarità.

La costituzione della S.r.l.

 

1

Definizione dell’assetto societario

Prima della costituzione occorre definire: soci e rispettive quote, oggetto sociale, sede, capitale sociale, organo di amministrazione, regime di governance. Il commercialista è fondamentale in questa fase per disegnare la struttura ottimale.

 

2

Versamento del capitale

Se il capitale è superiore a 10.000 euro, versamento integrale su conto dedicato (o da aprire) prima dell’atto notarile. Se inferiore a 10.000 euro, versamento del 25% alla costituzione; il saldo entro il termine previsto dallo statuto (di norma 90 giorni).

 

3

Atto costitutivo e statuto dal notaio

Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto da parte del notaio, in forma di atto pubblico. Il notaio verifica i requisiti, raccoglie le firme (in presenza o con procura) e provvede alla registrazione. Possibilità di costituzione online tramite piattaforma Infocamere (senza presenza fisica) dal 2023.

 

4

Registrazione all’Agenzia delle Entrate

Il notaio provvede alla registrazione dell’atto e al pagamento dell’imposta di registro (200 euro fissi) e dell’imposta di bollo.

 

5

Iscrizione nel Registro delle Imprese

Il notaio deposita l’atto al Registro delle Imprese della CCIAA competente. La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione. I tempi sono di norma 5–10 giorni lavorativi.

 

6

Apertura partita IVA e adempimenti fiscali iniziali

Il commercialista provvede all’apertura della partita IVA (modello AA7), alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati rilevanti, all’iscrizione INPS (se necessaria), all’apertura del libro soci e dei libri contabili e sociali obbligatori.

 

7

Iscrizione INPS e INAIL (se applicabile)

Se la società impiega lavoratori dipendenti o se i soci prestano attività lavorativa nella società, occorre procedere alle iscrizioni previdenziali e assicurative.

Specificità della costituzione della S.r.l.s.

Per la S.r.l.s., l’iter è analogo con le seguenti differenze:

       Lo statuto è quello standard ex D.M. 138/2012: il notaio non redige uno statuto personalizzato, ma utilizza il modello standard. Per questo l’onorario notarile non è dovuto.

       Il capitale deve essere versato integralmente in denaro prima della costituzione. Non è possibile differire nemmeno una quota.

       Non sono necessari particolari accordi tra soci in sede di costituzione (lo statuto standard regola già tutto).

       I tempi di costituzione sono tendenzialmente più brevi proprio per la standardizzazione.

La costituzione online

Dal 2023, recependo la Direttiva UE 2019/1151, è possibile costituire sia S.r.l. sia S.r.l.s. interamente online, senza necessità di presenza fisica dinanzi al notaio. La procedura avviene tramite la piattaforma telematica del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) o di Infocamere, con firma digitale e identità digitale (SPID o CIE). Questo ha ulteriormente ridotto il divario di costo e praticità tra le due forme.

La trasformazione da S.r.l.s. a S.r.l.

Uno degli aspetti più importanti da illustrare ai clienti che scelgono la S.r.l.s. è la possibilità di trasformarla in S.r.l. ordinaria in qualsiasi momento. La trasformazione non è un ‘cambio’ di società: è una modifica della forma giuridica dello stesso soggetto giuridico, senza interruzione dell’attività, senza estinzione dei contratti in corso, senza modifica dei rapporti con dipendenti, banche e fornitori.

Quando è necessario trasformare

La trasformazione da S.r.l.s. a S.r.l. diventa necessaria (o altamente consigliabile) quando:

       Il capitale sociale deve essere aumentato a 10.000 euro o oltre (ad esempio per accedere a finanziamenti o a gare d’appalto).

       Entra un nuovo socio che è una persona giuridica (altra società, ente, fondo di investimento).

       Si vuole modificare lo statuto per inserire clausole personalizzate (diritti diversi, clausole di governance, strumenti finanziari).

       L’impresa si struttura in modo da richiedere una governance più articolata.

       Si intende accedere a operazioni di venture capital o private equity.

Come avviene la trasformazione

Fase

Descrizione

Delibera assembleare

L’assemblea dei soci delibera la trasformazione con le maggioranze previste dallo statuto standard (di norma unanimità o maggioranza qualificata).

Redazione del nuovo statuto

Il notaio redige il nuovo statuto personalizzato della S.r.l., con le modifiche desiderate dai soci.

Aumento del capitale (se necessario)

Se si vuole portare il capitale a 10.000 euro o oltre, si procede contestualmente all’aumento, con versamento delle somme necessarie.

Atto notarile di trasformazione

Il notaio redige l’atto di trasformazione (atto pubblico), con onorario a suo carico. Sono dovute le imposte ordinarie (registro, bollo).

Iscrizione nel Registro delle Imprese

Il notaio deposita l’atto; la trasformazione ha efficacia dalla data di iscrizione.

Aggiornamento di tutti i documenti societari

Carta intestata, contratti, conti bancari, modulistica: la denominazione cambia da S.r.l.s. a S.r.l.

Come scegliere

La scelta tra S.r.l. e S.r.l.s. non dipende da una valutazione astratta di “quale è meglio” in assoluto, ma dalla specifica situazione del cliente: obiettivi, settore, prospettive di crescita, struttura dei soci, esigenze di finanziamento. Ecco uno schema decisionale pratico.

Scegli la S.r.l.s. se...

PROFILO IDEALE PER LA S.r.l.s.

✔ Stai avviando una piccola attività in fase di test, con investimento iniziale contenuto e rischi limitati.

✔ I soci sono tutti persone fisiche e non è previsto l’ingresso di soci istituzionali o di altre società.

✔ L’attività non richiede apporto di beni in natura (solo denaro).

✔ Non hai immediato bisogno di credito bancario strutturato o di garanzie patrimoniali rilevanti.

✔ Vuoi minimizzare i costi iniziali e hai la certezza che, se l’attività cresce, potrai trasformare la società.

✔ L’attività è di tipo artigianale, commerciale semplice, prestazione di servizi senza particolari requisiti patrimoniali.

✔ Esempio tipico: un libero professionista che decide di strutturarsi in forma societaria per una piccola attività accessoria; un giovane imprenditore che vuole testare un’idea di business con il minimo investimento.

Scegli la S.r.l. se...

PROFILO IDEALE PER LA S.r.l.

✔ L’attività richiede un capitale iniziale rilevante (attrezzature, magazzino, immobili, personale).

✔ Prevedi l’ingresso di investitori (business angel, venture capital, fondi) anche nel medio termine.

✔ Vuoi strutturare la governance in modo personalizzato (diritti di veto, quote con voti plurimi, clausole di drag-along).

✔ Uno dei soci è o sarà una persona giuridica (altra società, holding, fondo).

✔ Intendi partecipare a gare d’appalto o bandi che richiedono requisiti patrimoniali.

✔ Vuoi apportare beni in natura (macchinari, immobili, avviamento, brevetti) come conferimento.

✔ L’attività è già avviata e strutturata (start-up con fatturato, impresa in crescita).

✔ Intendi costruire un gruppo societario (holding + operative).

✔ Hai esigenza di accedere al credito bancario senza dover fornire garanzie personali eccessive.

✔ Esempio tipico: qualsiasi impresa con prospettive di crescita reale, startup tecnologica, impresa manifatturiera, studio professionale strutturato, holding familiare.

 

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