La procura speciale è l'atto con cui una persona, fisica o giuridica, conferisce a un'altra il potere di compiere in suo nome e per suo conto uno o più atti determinati. È disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti del Codice Civile sulla rappresentanza. A differenza della procura generale, che riguarda tutti gli affari del rappresentato, quella speciale è limitata a ciò che vi è indicato: firmare un contratto, rappresentare la società in una gara, ritirare un documento, presentare una pratica, partecipare a un'assemblea.
La regola è che la procura deve avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). Per firmare un contratto che richiede la forma scritta basta una procura scritta; per una compravendita immobiliare o per la costituzione di una società serve la procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. Per molte pratiche amministrative e fiscali gli enti hanno propri modelli di delega che vanno usati al posto di una procura generica.
Per una società la procura è firmata dal legale rappresentante nei limiti dei suoi poteri. Se lo statuto prevede firma congiunta di più amministratori, la procura deve essere firmata da tutti quelli necessari. Le procure institorie e le procure generali rilasciate a dipendenti o collaboratori per la gestione di un ramo di attività vanno iscritte nel Registro delle Imprese per essere opponibili ai terzi; la procura speciale per un singolo atto, di norma, no.
Il rischio principale di una procura è che sia troppo ampia o troppo vaga. Il modello obbliga a indicare l'atto o gli atti consentiti, eventuali limiti di importo, se il procuratore può nominare sostituti, se può firmare atti con sé stesso o con terzi da lui rappresentati (il contratto con sé stesso è annullabile salvo autorizzazione specifica, art. 1395 c.c.), la durata e il dovere di rendiconto. Chi contratta con il procuratore può chiedere di vedere la procura: se il procuratore va oltre i poteri, l'atto non vincola il rappresentato, salvo ratifica.
La procura si estingue con il compimento dell'atto, alla scadenza indicata, per revoca o per rinuncia del procuratore, e in caso di morte o incapacità di una delle parti. La revoca va portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: altrimenti non è opponibile a chi l'ha ignorata senza colpa (art. 1396 c.c.). Conviene farsi restituire l'originale.
Dati del rappresentato e del procuratore, descrizione analitica dei poteri, limiti, durata, facoltà di sostituzione, dichiarazione di rato e valido, luogo, data e firma, con lo spazio per l'eventuale autenticazione.
Sì, se l'atto da compiere non richiede la forma notarile.
Risponde verso il rappresentato secondo le regole del mandato e verso i terzi se ha agito senza poteri o eccedendo i limiti.
Se a firmare non è il legale rappresentante, sì; i bandi chiedono di allegarla, spesso in copia autentica.
Per l'organo amministrativo c'è il verbale di nomina dell'amministratore; per gli incarichi in cui il rappresentante compie atti per conto altrui il contratto di mandato. Per le gare spesso servono anche la dichiarazione antimafia e la visura camerale.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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