Il verbale di nomina dell'amministratore documenta la decisione dei soci di una SRL di nominare l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione o più amministratori, di confermarli alla scadenza o di revocarli. La nomina degli amministratori spetta ai soci (art. 2479 c.c.), salvo che l'atto costitutivo preveda diversamente. Lo statuto stabilisce il sistema di amministrazione e la durata; se non dice nulla, gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni.
La nomina produce effetto con l'accettazione dell'amministratore, che può risultare dal verbale stesso se è presente o da una dichiarazione separata. Entro trenta giorni dalla notizia della nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese, con pratica telematica che riporta i dati anagrafici, la carica, i poteri e la durata. L'iscrizione rende la nomina opponibile ai terzi. Il nuovo amministratore deve anche comunicare il proprio domicilio digitale e, se richiesto, depositare la dichiarazione sull'assenza di cause di ineleggibilità.
Il compenso dell'amministratore va deliberato dai soci, all'atto della nomina o con una delibera successiva, prima del pagamento: la giurisprudenza ha più volte negato la deducibilità dei compensi non deliberati. Può essere fisso, legato ai risultati o articolato in compenso e trattamento di fine mandato. Il compenso è reddito assimilato al lavoro dipendente se l'amministratore non ha partita IVA per quell'attività, e comporta l'iscrizione alla Gestione Separata INPS; se l'amministratore è anche socio che lavora nell'impresa, va valutata l'iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.
I soci possono revocare l'amministratore in qualsiasi momento. Se manca una giusta causa e l'amministratore era nominato a tempo determinato, ha diritto al risarcimento del danno, di solito commisurato ai compensi che avrebbe percepito fino alla scadenza. La giusta causa va indicata e motivata nel verbale. L'amministratore può dimettersi con comunicazione alla società; le dimissioni hanno effetto immediato se resta in carica la maggioranza del consiglio, altrimenti dal momento in cui viene ricostituito l'organo.
Intestazione con dati della società, data e luogo, presidente e segretario, soci presenti e quote, verifica della costituzione, nomina con indicazione del sistema di amministrazione, durata e poteri, compenso, accettazione della carica, eventuale revoca con motivazione, chiusura dei lavori e firme. È predisposto anche per l'assemblea totalitaria.
Sì, se l'atto costitutivo non richiede che gli amministratori siano soci.
No, basta il verbale dell'assemblea ordinaria, trascritto nel libro delle decisioni dei soci e iscritto nel Registro delle Imprese.
No, la competenza è dei soci; un compenso deciso dall'amministratore stesso espone a contestazioni civilistiche e fiscali.
Approfondisci con le guide Compensi agli amministratori di SRL, I sistemi di amministrazione della SRL, La revoca dell'amministratore e La responsabilità dell'amministratore. Per delegare atti specifici c'è la procura speciale.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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