Una delle domande più frequenti tra i titolari di SRL riguarda il modo più efficiente — fiscalmente e previdenzialmente — per prelevare denaro dalla propria società. La risposta non è mai univoca, perché dipende da variabili personali e aziendali che vanno valutate caso per caso. Questa guida analizza in modo completo e aggiornato tutti gli strumenti a disposizione: il compenso da amministratore, la distribuzione degli utili sotto forma di dividendi, e le possibili combinazioni tra i due, con un'attenzione particolare agli impatti fiscali, contributivi e di pianificazione patrimoniale.
L'amministratore di una SRL è la persona fisica (o giuridica) cui i soci affidano la gestione della società. Nella SRL unipersonale, socio e amministratore coincidono quasi sempre nella stessa persona. Nella SRL pluripersonale, l'amministratore può essere uno dei soci oppure un soggetto terzo, estraneo alla compagine societaria.
Dal punto di vista giuridico, il rapporto tra la SRL e il suo amministratore non è un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto di natura parasubordinata, inquadrabile nell'ambito del mandato. L'amministratore agisce in nome e per conto della società, e il suo compenso — se previsto — deve essere stabilito nell'atto costitutivo o deliberato dall'assemblea dei soci (o, nella SRL unipersonale, dall'unico socio con decisione scritta).
La scelta di come remunerare l'amministratore-socio non è meramente tecnica: è una decisione strategica che incide sulla tassazione complessiva del reddito prodotto dalla società, sul carico previdenziale, sulla disponibilità di liquidità personale e sulle possibilità di pianificazione patrimoniale a lungo termine. Ignorarla o affidarsi a soluzioni standard senza una valutazione personalizzata significa quasi sempre pagare più tasse del necessario.
Il compenso spettante all'amministratore deve essere stabilito formalmente, con delibera dell'assemblea o decisione scritta del socio unico. Non esiste un obbligo di legge a corrispondere un compenso: l'amministratore può svolgere la propria attività anche a titolo gratuito, e questa è una scelta legittima che a volte viene adottata per semplicità gestionale, soprattutto nelle fasi iniziali dell'attività.
Se il compenso è previsto, l'importo può essere fisso, variabile (agganciato agli utili o a obiettivi specifici) oppure misto. Non esistono limiti minimi o massimi di legge, ma il compenso deve essere congruo rispetto all'attività svolta: un compenso manifestamente sproporzionato rispetto alle mansioni svolte e alla dimensione aziendale può essere oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento sulla congruità dei costi dedotti.
Il compenso erogato all'amministratore è un costo deducibile dal reddito della SRL, a condizione che sia stato deliberato e che l'erogazione avvenga nello stesso esercizio in cui il compenso è deliberato oppure entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio di competenza. Questa regola, derivante dall'art. 95 del TUIR, è spesso fonte di errori: compensi deliberati ma non erogati entro il termine non sono deducibili nell'esercizio di competenza e vengono rinviati al momento dell'effettivo pagamento.
La deducibilità del compenso riduce la base imponibile IRES della SRL (aliquota 24%) e, in parte, quella IRAP. Questo è il principale vantaggio fiscale del compenso rispetto ai dividendi, che — come vedremo — non sono deducibili per la società.
Il compenso percepito dall'amministratore è qualificato fiscalmente come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR. Questo significa che è soggetto a tassazione IRPEF con le aliquote progressive ordinarie, applicabili per scaglioni di reddito:
A queste si aggiungono le addizionali regionali (mediamente 1,23–3,33%) e comunali (fino all'0,9%). La SRL opera come sostituto d'imposta, applicando le ritenute fiscali al momento del pagamento del compenso.
Il trattamento previdenziale dell'amministratore-socio è uno degli aspetti più articolati e spesso fraintesi dell'intera materia. Il regime applicabile dipende dalla natura del rapporto tra socio e società:
Il peso contributivo è quindi rilevante e deve essere incluso nel calcolo del costo complessivo del compenso per la SRL e del netto percepito dall'amministratore.
I dividendi sono la quota di utili che la SRL distribuisce ai propri soci al termine dell'esercizio (o, in acconto, in corso d'anno, se lo statuto lo consente e se sono rispettate le condizioni di legge previste dall'art. 2478-bis c.c.). La distribuzione degli utili richiede che il bilancio d'esercizio abbia registrato un utile, che siano stati effettuati gli accantonamenti obbligatori a riserva legale (almeno il 5% dell'utile netto fino a raggiungere il 20% del capitale sociale) e che l'assemblea abbia deliberato la distribuzione.
A differenza del compenso, i dividendi non sono un costo per la SRL: non riducono la base imponibile IRES. La società paga le tasse sull'utile lordo prima di distribuirlo. Questo è il punto cruciale della differenza tra compenso e dividendo.
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che non esercitano l'attività in regime d'impresa dipende dall'entità della partecipazione:
Nella SRL unipersonale, il socio unico detiene il 100% del capitale, quindi si trova sempre in regime di partecipazione qualificata. I dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% e sono soggetti a IRPEF progressiva su questa quota.
I dividendi non sono soggetti a contribuzione previdenziale INPS, almeno nelle ipotesi ordinarie. Questo è uno dei principali vantaggi fiscali dei dividendi rispetto al compenso: a parità di somma prelevata dalla SRL, il costo complessivo per il sistema fiscale-previdenziale è potenzialmente inferiore. Tuttavia, come vedremo nel confronto, questa affermazione richiede precisazioni importanti.
Per valutare correttamente la convenienza dell'una o dell'altra soluzione, è necessario ragionare sul costo complessivo per la SRL e sul netto effettivo in tasca al socio, tenendo conto di tutte le variabili.
Ipotizziamo una SRL con utile ante compenso di 100.000 euro e un socio-amministratore che vuole massimizzare il netto percepito. Se la SRL eroga l'intero importo come compenso all'amministratore:
Con la medesima SRL e 100.000 euro di utile ante imposte, se si opta per la sola distribuzione di dividendi (partecipazione qualificata):
In questo scenario semplificato, i dividendi sembrano più convenienti. Ma il quadro cambia se si considerano le variabili specifiche: la posizione previdenziale del socio (se già iscritto ad altra gestione, i contributi sul compenso sono ridotti o assenti), l'aliquota IRPEF marginale, la presenza di altri redditi e la necessità di accumulare contributi per la pensione.
Nella pratica professionale, la soluzione più efficiente è quasi sempre una combinazione calibrata di compenso e dividendi. La logica è la seguente: il compenso da amministratore viene fissato a un livello che consente di sfruttare le aliquote IRPEF più basse (tipicamente fino a 28.000–35.000 euro, dove l'aliquota è al 23–35%) e di ottenere la deduzione IRES corrispondente per la SRL. Gli utili residui vengono poi distribuiti come dividendi, con tassazione più contenuta sulla quota imponibile.
Questo approccio consente di:
Il dosaggio ottimale tra compenso e dividendi è altamente personalizzato e dipende da fattori come il reddito totale del socio (inclusi eventuali altri redditi), la sua età e la posizione pensionistica, la struttura patrimoniale complessiva e gli obiettivi di accumulo a lungo termine.
Oltre al compenso in denaro, l'amministratore può ricevere parte della propria remunerazione sotto forma di benefits in natura — i cosiddetti fringe benefit. Autovettura aziendale, telefono cellulare, buoni pasto, polizze assicurative, contributi a fondi pensione complementari: questi strumenti, se correttamente strutturati, consentono di ottimizzare ulteriormente il costo complessivo della remunerazione.
In particolare, i contributi versati dalla SRL a fondi di previdenza complementare a favore dell'amministratore sono deducibili dal reddito della società fino al limite di 5.164,57 euro annui, e non concorrono al reddito imponibile dell'amministratore entro lo stesso limite. Analogamente, alcune tipologie di fringe benefit godono di regimi fiscali agevolati che li rendono convenienti sia per la società che per il beneficiario.
Nel 2024 e 2025 il legislatore ha progressivamente ampliato le soglie di esenzione fiscale per i fringe benefit — arrivate a 1.000 euro in generale e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico — con la possibilità di includere tra i benefit esenti anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l'affitto o il mutuo sulla prima casa. Per il 2026 occorrerà verificare le conferme di questi plafond nella legge di bilancio.
Quando l'amministratore non è socio ma un soggetto terzo, le regole cambiano su alcuni aspetti. Il compenso è ugualmente deducibile dalla SRL, ma dal punto di vista previdenziale l'amministratore esterno è iscritto alla Gestione Separata INPS se non ha altra copertura previdenziale obbligatoria. La tassazione del compenso segue le stesse regole dell'amministratore-socio (reddito assimilato a lavoro dipendente), con la SRL che opera come sostituto d'imposta.
Non è invece applicabile la distribuzione di utili, che per definizione spetta solo ai soci. La remunerazione dell'amministratore terzo è quindi esclusivamente il compenso deliberato.
La legge consente, a determinate condizioni, la distribuzione di acconti sui dividendi in corso d'anno, prima della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. Per le SRL, l'art. 2478-bis c.c. non prevede espressamente questa possibilità come fa per le SpA, ma la prassi e la dottrina prevalenti la ammettono se lo statuto la consente e se si rispettano alcune cautele: la situazione patrimoniale deve risultare da una situazione contabile infrannuale aggiornata, gli amministratori devono attestare che la distribuzione non pregiudica la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni.
L'acconto dividendi può essere uno strumento utile per gestire il fabbisogno di liquidità personale del socio senza ricorrere all'anticipo del compenso o a finanziamenti soci, ma richiede attenzione nella documentazione e nella procedura.
Una pratica diffusa nelle SRL di piccole dimensioni è quella del finanziamento soci: il socio presta denaro alla società (o, al contrario, preleva fondi dalla società come anticipo che viene poi formalizzato come finanziamento). I finanziamenti soci fruttiferi sono soggetti alla ritenuta del 26% sugli interessi attivi percepiti dal socio, mentre i finanziamenti infruttiferi non generano reddito imponibile in capo al socio.
I prelievi in conto soci non formalizzati come finanziamento o anticipi di compenso rischiano invece di essere riqualificati dall'Agenzia delle Entrate come distribuzione occulta di utili o come compensi in nero, con conseguenze fiscali e sanzionatorie significative. È fondamentale che tutti i movimenti tra società e soci siano documentati e formalizzati correttamente.
La scelta della struttura ottimale di remunerazione non è un'operazione che si fa una volta e vale per sempre. Deve essere rivista periodicamente — tipicamente a fine anno in fase di pianificazione fiscale — tenendo conto dell'andamento economico della società, dei redditi complessivi del socio, delle modifiche normative e dei propri obiettivi personali e patrimoniali.
Un commercialista che conosce la situazione specifica del cliente è in grado di simulare diversi scenari e individuare la combinazione più efficiente tra compenso, dividendi, fringe benefit e previdenza complementare, ottimizzando il carico fiscale complessivo in modo legale e documentato. La pianificazione fiscale, quando è trasparente e fondata su strumenti giuridicamente corretti, è un diritto del contribuente.
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