La cessione del credito è il contratto con cui il creditore, il cedente, trasferisce a un terzo, il cessionario, il diritto di riscuotere un credito verso il debitore, il ceduto. È disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile. Si usa per ottenere liquidità subito invece di aspettare la scadenza, per compensare un proprio debito verso il cessionario o per chiudere rapporti tra soci, familiari o imprese.
Il credito si può cedere anche senza il consenso del debitore, salvo che abbia carattere strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge o dal contratto da cui nasce. La cessione però ha effetto verso il debitore solo quando gli viene notificata o quando lui la accetta (art. 1264 c.c.): finché non è informato, il debitore che paga al vecchio creditore è liberato. Il modello contiene il testo della notifica, da inviare con PEC o raccomandata.
Per legge il cedente garantisce l'esistenza del credito al momento della cessione, non la solvibilità del debitore: è la cessione pro soluto, in cui il rischio dell'insolvenza passa al cessionario (art. 1266 c.c.). Le parti possono però prevedere che il cedente garantisca anche il pagamento: è la cessione pro solvendo (art. 1267 c.c.), nella quale, se il debitore non paga, il cessionario può rivalersi sul cedente nei limiti di quanto ha pagato più interessi e spese. Il prezzo della cessione riflette questa scelta: nel pro soluto è di solito più basso del valore nominale.
Insieme al credito si trasferiscono i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori (art. 1263 c.c.). Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti che provano il credito: contratto, fatture, riconoscimenti, corrispondenza. Il modello prevede l'elenco degli allegati.
Per il cedente impresa la differenza tra il valore del credito e il prezzo incassato può costituire una perdita deducibile, se la cessione è pro soluto e rispetta le condizioni previste. Le cessioni di crediti tra soggetti IVA rientrano tra le operazioni esenti. Se l'atto viene registrato, l'imposta di registro proporzionale è in misura ridotta per le cessioni di crediti; tra soggetti IVA si registra in caso d'uso. Le cessioni dei crediti d'imposta da bonus edilizi seguono invece una disciplina completamente diversa e non si fanno con questo modello.
Dati di cedente, cessionario e debitore ceduto, descrizione del credito (titolo, importo, scadenza, eventuali garanzie), prezzo e pagamento, scelta tra pro soluto e pro solvendo, dichiarazioni del cedente sull'esistenza e sulla libera disponibilità del credito, consegna dei documenti, obbligo di notifica, spese e foro competente.
Sì, anche futuro, purché sia determinabile.
Sì, quelle relative al rapporto da cui nasce il credito, come l'inadempimento del cedente.
Il divieto è opponibile al cessionario solo se questi lo conosceva al momento della cessione.
Prima di cedere un credito scaduto conviene inviare una diffida ad adempiere o ottenere un riconoscimento di debito. Calcola gli interessi maturati per determinare il valore del credito.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
Inserisci la tua email: ti inviamo subito il modello. Per scaricarlo basta cliccare il pulsante nel messaggio che riceverai.
Bastano 30 secondi: una recensione su Google ci aiuta a continuare a offrire questi strumenti gratis a privati e imprese.
Lascia una recensione Ti basta un account Google, nessuna registrazione necessaria.Partita IVA: istruzioni per l'uso
Il manuale operativo 2026 per aprire, gestire e far crescere la tua attività: regimi fiscali, contributi, IVA e adempimenti spiegati con 15 casi pratici calcolati.
Scarica gratis Ti basta lasciare la tua email.Non hai tempo per compilare il modulo o vuoi essere sicuro che sia tutto corretto? Il nostro team si occupa di tutto: compilazione, invio e assistenza post-pratica.
Scopri il servizio Servizi Contabili Società di Capitali