Il pignoramento dello stipendio è una forma di esecuzione forzata su crediti disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Tecnicamente si tratta di un pignoramento presso terzi: il debitore è il lavoratore, il terzo pignorato è il datore di lavoro, che per effetto dell'atto diventa obbligato a trattenere e versare al creditore procedente una quota della retribuzione mensile fino all'estinzione del debito.
Per azionare questo strumento, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, atto notarile, assegno protestato, ecc.), deve notificare un atto di precetto al debitore, e successivamente notificare l'atto di pignoramento sia al datore di lavoro (il terzo) che al debitore stesso.
La legge non riconosce a tutti i creditori gli stessi poteri. È fondamentale distinguere tre categorie, perché la misura massima della trattenuta varia sensibilmente.
In base all'art. 545, comma 3, c.p.c., i creditori ordinari possono pignorare al massimo un quinto (1/5, ossia il 20%) della retribuzione netta mensile. Questo limite è inderogabile e si applica a qualunque credito di natura civile o commerciale: finanziamenti, mutui, fatture insolute, risarcimenti danni, ecc.
Per i crediti tributari e contributivi riscossi tramite ruolo, l'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 — nel testo modificato dalla Legge 228/2012 — prevede una scala proporzionale al reddito:
Queste soglie si riferiscono alla retribuzione netta mensile effettivamente percepita, non alla retribuzione lorda contrattuale.
I crediti derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento (stabiliti dal giudice in sede di separazione, divorzio o procedimenti per i figli) godono di una disciplina privilegiata. Il giudice dell'esecuzione può autorizzare la trattenuta fino a un terzo (1/3) della retribuzione netta, tenuto conto delle esigenze del creditore alimentare.
Quando più creditori agiscono contemporaneamente, si applica l'art. 545 c.p.c. e le relative norme speciali. La regola generale è che la somma delle trattenute non può comunque superare il limite massimo previsto per la categoria più privilegiata. In caso di concorso tra creditori ordinari e fisco, la somma trattenuta non può superare il quinto. Il giudice dell'esecuzione coordina le assegnazioni in sede di distribuzione.
Il calcolo della quota pignorabile parte dalla retribuzione netta mensile, che si ottiene sottraendo dalla retribuzione lorda le ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) e i contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Retribuzione lorda: 2.800 € Contributi INPS a carico del lavoratore (9,19%): 257 € IRPEF lorda e addizionali (ipotesi): 560 € Retribuzione netta: 1.983 €
In caso di pignoramento da creditore ordinario: 1.983 € × 20% = 396,60 € di trattenuta mensile massima.
L'art. 545, comma 7, c.p.c. — introdotto dal D.L. 83/2015 — stabilisce che lo stipendio non può essere pignorato per la parte corrispondente al minimo vitale, ossia all'importo equivalente all'assegno sociale aumentato della metà. Nel 2025 l'assegno sociale ammonta a 534,41 euro mensili, quindi il minimo vitale è pari a circa 801 euro. Questa protezione opera automaticamente: se la retribuzione netta è molto bassa, la trattenuta si riduce di conseguenza fino ad azzerarsi qualora lo stipendio netto non superi tale soglia.
È un punto di grande importanza pratica e spesso frainteso: la quota trattenuta dal datore di lavoro per effetto del pignoramento non riduce la base imponibile IRPEF del lavoratore. Il reddito da lavoro dipendente viene dichiarato per l'intero ammontare lordo, indipendentemente da quanto effettivamente percepito. Il lavoratore paga le imposte su uno stipendio che in parte non ha incassato.
Il datore di lavoro compila la CU indicando la retribuzione lorda complessiva e le ritenute fiscali operate, senza fare menzione dell'importo pignorato. L'importo pignorato non compare né nella CU né nel modello 730 o Redditi del lavoratore come voce deducibile.
Le somme percepite a titolo di assegno unico universale, assegni familiari, integrazioni salariali (cassa integrazione), indennità di malattia e maternità INPS sono assolutamente impignorabili se accreditate su conto corrente bancario separato, e pignorabili solo nei limiti di legge se confluite nella retribuzione ordinaria. È quindi opportuno che il lavoratore — se possibile — mantenga conti separati per le prestazioni previdenziali.
Il Trattamento di Fine Rapporto maturato è pignorabile, ma con importanti limitazioni. La quota annualmente accantonata è pignorabile nella misura del 20% per i creditori ordinari. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il TFR liquidato è pignorabile anch'esso nel limite del quinto, ma solo se il pignoramento è stato correttamente notificato al datore di lavoro prima della liquidazione. Se il datore liquida il TFR senza rispettare il pignoramento notificato, diventa personalmente responsabile verso il creditore.
Entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, il datore di lavoro deve rendere la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), con cui comunica all'ufficiale giudiziario o al creditore l'esistenza e l'entità del rapporto di lavoro, la retribuzione percepita, l'eventuale presenza di altri pignoramenti già in essere. Dal 2022, con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), la dichiarazione del terzo può essere resa in forma semplificata con il modulo appositamente predisposto.
Se il datore di lavoro non rende la dichiarazione nei termini, il creditore può chiedere al giudice di fissare un'udienza per sentire il terzo; in caso di mancata comparizione o dichiarazione reticente, il giudice può dichiarare il terzo debitore del credito pignorato (art. 548 c.p.c.).
Dopo l'assegnazione del credito da parte del giudice (o dopo l'ordinanza di assegnazione provvisoria), il datore di lavoro deve:
Il datore di lavoro che omette le trattenute o versa le somme al lavoratore in violazione del pignoramento è direttamente responsabile verso il creditore per le somme non trattenute (art. 546 c.p.c.).
Se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro durante il corso del pignoramento (dimissioni, licenziamento, pensionamento), il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza al giudice dell'esecuzione e al creditore. Il pignoramento si estingue rispetto alle retribuzioni future, ma rimane valido sul TFR e sulle competenze di fine rapporto maturate.
La trattenuta operata in esecuzione del pignoramento non modifica la struttura del costo del lavoro per il datore di lavoro. Il costo del personale rimane invariato (retribuzione lorda + contributi a carico del datore). La differenza riguarda esclusivamente la modalità di liquidazione della retribuzione netta:
Il cedolino paga deve evidenziare chiaramente la voce di trattenuta per pignoramento come voce separata, con l'indicazione del creditore o dell'autorità assegnataria. La trasparenza del cedolino tutela sia il lavoratore (che può verificare la correttezza della trattenuta) sia il datore di lavoro (che documenta l'esatto adempimento dell'obbligo).
La trattenuta per pignoramento non influisce sugli adempimenti previdenziali e fiscali del datore di lavoro. I contributi INPS (sia la quota a carico del lavoratore sia quella a carico del datore) vengono calcolati sull'intera retribuzione imponibile lorda, così come le ritenute IRPEF. Il modello UniEmens, il modello F24 e le dichiarazioni fiscali vengono compilati come di consueto, senza alcuna variazione derivante dall'esistenza del pignoramento.
L'art. 545 c.p.c. prevede un elenco di somme che sono assolutamente impignorabili, indipendentemente dalla natura del creditore:
Sono invece pignorabilii solo in misura limitata (nei modi e nei limiti visti sopra): la retribuzione ordinaria, gli straordinari, i premi, le gratifiche, il TFR e le indennità di fine rapporto.
Da ricordare: le somme già accreditate sul conto corrente bancario del lavoratore perdono la loro natura di retribuzione e diventano deposito bancario, pignorabile con le regole ordinarie sui conti correnti (con il limite minimo di tre volte l'assegno sociale per la parte non eccedente tale importo, ai sensi dell'art. 545, comma 8, c.p.c.).
Il momento migliore per intervenire è tra la notifica del precetto e l'esecuzione del pignoramento. Il precetto deve essere notificato almeno dieci giorni prima dell'atto esecutivo e contiene l'intero importo richiesto. In questa finestra temporale è possibile:
Pagare o proporre una soluzione stragiudiziale. Il creditore, in molti casi, è disponibile ad accettare un pagamento dilazionato o una proposta di saldo e stralcio, specie se il credito è di natura bancaria o commerciale. Evitare il pignoramento conviene a entrambe le parti: al debitore perché evita le spese procedurali, al creditore perché ottiene liquidità più rapidamente.
Proporre opposizione al precetto. Se vi sono vizi formali nel precetto (es. importo errato, prescrizione del credito, nullità del titolo esecutivo) è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica. L'opposizione deve essere proposta davanti al Tribunale competente e può richiedere la sospensione dell'esecuzione.
Verificare la prescrizione del credito. Molti crediti — specialmente bancari e da carte di credito — si prescrivono in dieci anni (prescrizione ordinaria) o in cinque anni (per alcune tipologie). Se il creditore ha atteso troppo a lungo, la prescrizione può essere eccepita in sede di opposizione.
Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Si propone quando si contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente, ad esempio perché il debito è stato già pagato, perché il titolo esecutivo è inefficace o perché sono stati violati i limiti di pignorabilità. La proposizione dell'opposizione non sospende automaticamente l'esecuzione, ma il giudice può concedere la sospensione in presenza di gravi motivi.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Si propone entro venti giorni per vizi formali degli atti del procedimento esecutivo (notifiche irregolari, atti non conformi alle prescrizioni di legge, mancata indicazione del titolo).
Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.). Se il valore del credito pignorabile è manifestamente superiore al debito, il debitore può chiedere al giudice la riduzione della misura della trattenuta.
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019). Se il lavoratore si trova in una situazione di sovraindebitamento — ossia non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni — può accedere alle procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Per le persone fisiche non imprenditri esiste il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che consente di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile, con la possibilità di ottenere la sospensione di tutte le azioni esecutive in corso.
Esdebitazione del debitore incapiente. Per i soggetti che non hanno alcuna possibilità concreta di soddisfare i creditori, il D.Lgs. 14/2019 prevede la possibilità di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione) una volta sola nella vita, con conseguente cessazione dei pignoramenti in corso.
Alla ricezione di un atto di precetto o di pignoramento, il lavoratore dovrebbe nell'ordine:
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Tipo di creditore |
Quota massima |
Ulteriori limiti |
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Creditore ordinario (banca, privato) |
1/5 (20%) della netta |
Non al di sotto del minimo vitale (~801 €) |
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Erario/INPS (cartelle esattoriali) |
1/10, 1/7 o 1/5 a seconda della fascia di reddito |
Non al di sotto del minimo vitale ISTAT |
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Crediti alimentari (mantenimento) |
Fino a 1/3, su autorizzazione del giudice |
Discrezionalità del giudice |
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Somme già accreditate in c/c |
Libera, salvo minimo di 3× assegno sociale |
Solo sulla parte eccedente la soglia protetta |
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