Il sovraindebitamento è la situazione in cui una persona fisica o un soggetto non soggetto alle procedure concorsuali ordinarie (fallimento/liquidazione giudiziale) si trova nella persistente incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. In altre parole, il debitore non riesce più a pagare i propri debiti con le risorse che ha o che ragionevolmente potrà avere nel prossimo futuro.
La disciplina è contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019, che ha abrogato e sostituito la precedente L. 3/2012 (la cosiddetta “legge salva-suicidi”). Il CCII è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con successive integrazioni ad opera del D.Lgs. 136/2024 (in vigore dall’anno 2024) che ha recepito la Direttiva Europea 2019/1023 sull’insolvenza.
Il legislatore ha inteso costruire un sistema coerente di strumenti di regolazione della crisi che permetta ai soggetti sovraindebitati di liberarsi dal peso dei debiti insostenibili, ripartire su basi nuove e, al contempo, soddisfare i creditori nel miglior modo possibile date le circostanze.
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LE TRE PROCEDURE PER IL SOVRAINDEBITAMENTO |
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1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII) — per i consumatori puri, senza necessità del voto dei creditori. |
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2. Concordato minore (artt. 74–83 CCII) — per professionisti, imprenditori non fallibili e altri soggetti diversi dal consumatore, con accordo da raggiungere con i creditori. |
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3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268–277 CCII) — procedura liquidatoria residuale, aperta a tutti i soggetti sovraindebitati, con possibile esdebitazione finale. |
Questa guida si concentra principalmente sulla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e sul concordato minore, illustrando in dettaglio le differenze tra i due istituti, i soggetti che possono accedervi, i benefici che offrono e il percorso pratico da seguire, incluso il contenuto della documentazione da presentare all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.). Si tratta, in sostanza, di:
Per accedere a qualunque procedura di sovraindebitamento devono sussistere alcune condizioni fondamentali:
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Condizione |
Spiegazione pratica |
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Stato di sovraindebitamento |
Il debitore deve trovarsi in una situazione di persistente incapacità di adempimento. Non basta una difficoltà temporanea. |
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Meritevolezza del debitore |
Il debitore non deve aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. Non deve aver distratto beni, effettuato pagamenti preferenziali scorretti o aver assunto debiti in modo sconsiderato. |
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Assenza di procedure pendenti |
Non devono essere in corso altre procedure di sovraindebitamento a carico dello stesso soggetto, salvo che quelle precedenti siano state chiuse. |
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Debiti scaduti e certi |
I debiti devono essere già scaduti o almeno prevedibili con certezza. Non si può accedere in via preventiva se non si è ancora in stato di crisi. |
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No procedure fallimentari pendenti |
Non devono essere in corso procedure di liquidazione giudiziale (fallimento) che ricomprendono il medesimo patrimonio. |
La legge prevede cause ostative all’accesso alle procedure. In particolare, non possono accedere:
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ATTENZIONE: la meritevolezza è giudicata diversamente nelle due procedure principali |
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Piano del consumatore: il giudice valuta la meritevolezza autonomamente, senza che i creditori possano ‘votare’ contro. Il giudice può omologare il piano anche se i creditori si oppongono, purché il debitore sia meritevole e il piano sia conveniente rispetto alla liquidazione. |
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Concordato minore: la meritevolezza è comunque valutata, ma il piano deve anche ottenere il voto favorevole della maggioranza dei creditori (calcolata per valore dei crediti). La valutazione del giudice interviene in sede di omologazione. |
La scelta tra piano di ristrutturazione del consumatore e concordato minore non è discrezionale: dipende dalla qualità soggettiva del debitore e dalla natura dei debiti. Comprendere bene questa distinzione è il primo passo indispensabile.
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Elemento |
PIANO DEL CONSUMATORE |
CONCORDATO MINORE |
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Soggetti ammessi |
Solo consumatori (persone fisiche con debiti extraprofessionali) |
Professionisti, imprenditori agricoli, start-up, soci responsabili, consumatori con debiti misti |
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Natura dei debiti |
Debiti contratti per scopi estranei all’attività professionale/imprenditoriale |
Debiti da attività professionali o imprenditoriali (anche misti nel caso del consumatore con partita IVA) |
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Voto dei creditori |
NON richiesto. I creditori possono solo opporsi. |
Sì, richiesto. Maggioranza per valore dei crediti ammessi al voto |
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Ruolo del giudice |
Verifica meritevolezza e convenienza rispetto alla liquidazione; omologa o rigetta |
Omologa se il piano è approvato dai creditori; verifica eventuali abusi e la convenienza per i dissenzienti |
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Continuità aziendale |
Non applicabile (il consumatore non ha azienda) |
Può prevedere la continuità dell’attività professionale o imprenditoriale |
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Creditori privilegiati |
Possono essere soddisfatti parzialmente solo se la soddisfazione è superiore a quella che otterrebbero in liquidazione |
Idem, con le stesse cautele |
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Proposta ai creditori |
Non necessaria approvazione |
La proposta viene votata dai creditori |
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Crisi da indebitamento del nucleo familiare |
Sì, procedura unitaria per più membri della stessa famiglia |
Sì, anche qui è possibile la procedura familiare unitaria |
Una questione pratica molto frequente riguarda chi ha sia debiti personali (mutuo, carta di credito) sia debiti professionali o di piccola impresa. In questo caso la giurisprudenza — e la stessa formulazione del CCII — distingue in base alla prevalenza: se i debiti di consumo sono prevalenti, il debitore può accedere al piano del consumatore; se invece prevalgono i debiti professionali o di impresa, lo strumento corretto è il concordato minore. La valutazione è rimessa al giudice in sede di ammissione, su parere dell’OCC.
Le procedure di sovraindebitamento offrono una serie di vantaggi significativi sia durante il procedimento sia al termine dello stesso. Di seguito i principali.
Dal momento del deposito della domanda e, comunque, dal momento in cui il giudice adotta i provvedimenti di ammissione o protezione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (pignoramenti, sequestri conservativi) sui beni del debitore. Questa sospensione è uno degli effetti più immediati e praticamente rilevanti per il debitore in difficoltà.
Il giudice può concedere misure protettive anche in via d’urgenza, prima dell’ammissione formale, su semplice istanza del debitore. Le misure protettive decadono se la domanda viene dichiarata inammissibile o il piano/accordo non viene omologato.
Dalla data di apertura della procedura (o dalla data di concessione delle misure protettive), gli interessi moratori e le sanzioni civili cessano di maturare sui debiti inclusi nella procedura. Questo vale per i debiti chirografari; per i debiti garantiti da privilegio o ipoteca, gli interessi continuano a maturare solo fino alla concorrenza del valore del bene su cui insiste la garanzia.
Il debitore può proporre di pagare i creditori in misura ridotta rispetto all’importo originario (falcidia), anche per i crediti privilegiati e ipotecari, purché la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio. I crediti tributari e previdenziali possono essere oggetto di falcidia, inclusi quelli dell’Agenzia delle Entrate, con alcune limitazioni specifiche per l’IVA (che può essere falcidiata solo in misura limitata salvo eccezioni previste dalla legge).
Al termine della procedura, il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. È il vero “fresh start”: il debitore riparte senza il peso dei debiti pregressi, con piena capacità patrimoniale. L’esdebitazione è concessa dal Tribunale con decreto, su istanza del debitore, verificata la corretta esecuzione del piano o dell’accordo.
L’esdebitazione non si estende a tutte le categorie di debiti. Sono esclusi:
Il CCII prevede uno strumento di grande rilievo sociale: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Chi non possiede beni aggredibili e non ha redditi sufficienti a soddisfare nemmeno in minima parte i creditori può richiedere direttamente l’esdebitazione senza dover proporre un piano. La concessione è discrezionale e richiede la meritevolezza; il debitore è tenuto, nei quattro anni successivi, a versare ai creditori la metà di qualunque sopravvenienza patrimoniale rilevante. Questa procedura è consentita una sola volta nella vita.
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI BENEFICI |
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✓ Blocco immediato di pignoramenti e azioni esecutive in corso. |
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✓ Sospensione di interessi moratori e sanzioni civili. |
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✓ Possibilità di ridurre l’importo dei debiti (falcidia), anche tributari e previdenziali. |
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✓ Possibilità di dilazionare i pagamenti in un piano pluriennale. |
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✓ Esdebitazione finale: cancellazione dei debiti residui. |
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✓ Mantenimento della residenza familiare, se previsto nel piano. |
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✓ Possibilità di continuare l’attività professionale o imprenditoriale (nel concordato minore). |
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✓ Accesso anche per l’incapiente assoluto senza patrimonio aggredibile. |
Il ruolo dell’OCC: l’Organismo di Composizione della Crisi
L’OCC — Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa — è un soggetto abilitato dal Ministero della Giustizia e iscritto in un apposito registro tenuto dallo stesso Ministero. Il suo ruolo è centrale e insostituibile: senza l’OCC non è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento.
Gli OCC possono essere costituiti presso gli Ordini professionali (commercialisti, avvocati, notai), presso le Camere di Commercio, o essere enti privati iscritti al registro. Il debitore sceglie liberamente a quale OCC rivolgersi, anche al di fuori del proprio circondario giudiziario.
L’OCC svolge molteplici funzioni nel corso della procedura:
Il debitore deve presentare un’istanza scritta all’OCC prescelto, accompagnata da una prima documentazione informativa. L’OCC, dopo aver verificato la propria competenza e l’assenza di conflitti di interessi, nomina un gestore della crisi (un professionista iscritto all’Albo dei gestori della crisi) che seguirà il caso in concreto.
I compensi dell’OCC sono regolati dal D.M. 202/2014 e successive integrazioni. In linea generale, il costo della procedura varia in funzione dell’entità del passivo e della complessità del caso; è bene richiedere un preventivo prima di avviare il procedimento.
Di seguito viene illustrato il percorso completo, dalla fase iniziale di analisi fino all’esdebitazione. I passaggi si riferiscono principalmente al piano del consumatore, con le indicazioni specifiche per il concordato minore dove necessario.
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1 |
Analisi preliminare e scelta della procedura Il debitore, preferibilmente con l’assistenza di un commercialista o di un avvocato, raccoglie tutta la documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale, reddituale e debitoria. Si verifica se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura e si sceglie lo strumento più adatto: piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata. |
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2 |
Contatto con l’OCC e incarico del gestore Il debitore si rivolge all’OCC prescelto, presenta una prima documentazione e sottoscrive l’incarico. L’OCC nomina un gestore della crisi (un professionista qualificato) che condurrà l’istruttoria e redigerà la relazione particolareggiata. In questa fase si definiscono anche i costi della procedura. |
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3 |
Raccolta e predisposizione della documentazione completa Il gestore, con il supporto del debitore e dei suoi consulenti, raccoglie tutta la documentazione necessaria (vedi Sezione 7 per il dettaglio). Si procede alla ricostruzione analitica del passivo (lista creditori), dell’attivo (lista beni e diritti) e della situazione reddituale. Si elabora il piano di ristrutturazione o la proposta di concordato. |
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4 |
Redazione della relazione OCC L’OCC redige la relazione particolareggiata che accompagna il ricorso. Questo documento è la “spina dorsale” della procedura: certifica la situazione del debitore, valuta la meritevolezza, attesta la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione. |
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5 |
Deposito del ricorso al Tribunale Il debitore, tramite il proprio difensore (un avvocato abilitato), deposita il ricorso al Tribunale competente (quello del luogo di residenza o sede principale del debitore). Al ricorso si allegano il piano o la proposta e la relazione dell’OCC. Il debitore può contestualmente chiedere misure protettive urgenti. |
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6 |
Decreto di ammissione e misure protettive Il giudice, esaminato il ricorso, emette il decreto di ammissione alla procedura. Con questo decreto dispone la sospensione delle azioni esecutive e dei procedimenti di espropriazione forzata, fissa un termine per la comunicazione ai creditori e, nel caso del concordato minore, un termine per l’espressione del voto. |
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7 |
Comunicazione ai creditori (e voto nel concordato minore) L’OCC provvede a notificare a tutti i creditori la proposta e la relativa documentazione. Nel piano del consumatore i creditori possono presentare opposizione nel termine fissato dal giudice. Nel concordato minore i creditori esprimono il loro voto (favorevole o contrario) entro il termine stabilito; si richiede il voto favorevole della maggioranza per valore dei crediti (50%+1). |
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8 |
Udienza di omologazione Il giudice, valutate le eventuali opposizioni (piano del consumatore) o il risultato del voto (concordato minore), fissa un’udienza per decidere sull’omologazione. Nel piano del consumatore il giudice valuta autonomamente la meritevolezza e la convenienza per i creditori; nel concordato minore, se i creditori hanno votato favorevolmente, il giudice omologa salvo gravi irregolarità. |
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9 |
Esecuzione del piano o dell’accordo Ottenuta l’omologazione, il debitore dà esecuzione al piano, effettuando i pagamenti nei termini e nei modi previsti. L’OCC o il gestore monitora l’andamento e può riferire al giudice in caso di difficoltà o di violazioni. Il piano può prevedere pagamenti diretti ai creditori oppure un gestore che raccoglie le somme e le distribuisce. |
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10 |
Esdebitazione Al termine dell’esecuzione del piano, il debitore presenta istanza di esdebitazione al Tribunale. Il giudice, verificato il corretto adempimento, concede l’esdebitazione con decreto. Da questo momento il debitore è liberato dai debiti residui non soddisfatti e può ricominciare senza il peso del passato. |
La corretta e completa predisposizione della documentazione è uno degli elementi più critici dell’intera procedura. Una documentazione incompleta o imprecisa può comportare il rigetto del ricorso o, peggio, l’accusa di aver fornito informazioni false ai creditori — con conseguente perdita del beneficio dell’esdebitazione e possibili responsabilità penali.
Di seguito viene illustrato il contenuto dettagliato di ciascun documento o categoria documentale da consegnare all’OCC.
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Documento |
Contenuto e finalità |
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Documento di identità in corso di validità |
Carta di identità o passaporto. Serve a identificare univocamente il debitore. |
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Codice fiscale |
Tessera sanitaria o certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. |
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Stato di famiglia |
Rilasciato dal Comune di residenza; indica la composizione del nucleo familiare convivente. Fondamentale per determinare le spese essenziali del debitore. |
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Certificato di residenza |
Conferma l’indirizzo di residenza attuale, rilevante anche per determinare il Tribunale competente. |
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Estratto dell’atto di matrimonio o unione civile (se applicabile) |
Serve a verificare il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e le obbligazioni familiari. |
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Sentenza di separazione/divorzio (se applicabile) |
Indica eventuali obblighi di mantenimento verso il coniuge o i figli, che sono esclusi dall’esdebitazione. |
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Documento |
Contenuto e finalità |
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Ultime tre dichiarazioni dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) |
Permettono di ricostruire il reddito percepito negli ultimi anni. Sono fondamentali per valutare la meritevolezza (redditi compatibili con i debiti contratti?) e la capacità restitutiva futura. |
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CU (Certificazione Unica) degli ultimi tre anni |
Per i lavoratori dipendenti o i pensionati, integra o sostituisce la dichiarazione dei redditi. |
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Ultime tre buste paga (per lavoratori dipendenti) |
Attestano il reddito mensile attuale e la stabilità lavorativa. |
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Attestazione del cedolino pensionistico (per pensionati) |
Indica l’importo della pensione mensile e le trattenute in corso. |
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Estratti conto bancari degli ultimi 12 mesi (tutti i conti) |
Permettono di ricostruire i flussi di cassa effettivi, verificare la veridicità dei debiti indicati e identificare eventuali operazioni anomale. È uno degli elementi più analizzati dal gestore OCC. |
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Estratti conto di carte di credito e carte revolving (12 mesi) |
Essenziali per ricostruire i debiti con istituti finanziari e banche. |
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Rendiconto delle spese mensili correnti |
Un prospetto delle spese ordinarie (affitto o mutuo, utenze, alimenti, trasporti, spese scolastiche, spese mediche). Serve a determinare il “minimum vitale” e la capacità restitutiva netta. |
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Documento |
Contenuto e finalità |
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Visura catastale aggiornata (per tutti gli immobili) |
Indica i beni immobili di proprietà del debitore e del coniuge in regime di comunione. Può essere ottenuta dall’Agenzia delle Entrate-Territorio. |
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Visura ipocatastale |
Indica i gravami (ipoteche, servitù, trascrizioni pregiudizievoli) iscritti sugli immobili. Fondamentale per valutare il valore netto degli immobili. |
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Perizia estimativa degli immobili (se richiesta dall’OCC) |
Stima il valore di mercato degli immobili. L’OCC può richiedere una perizia giurata di un tecnico abilitato, soprattutto se l’immobile ha un peso rilevante nel patrimonio. |
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Visura camerale (per imprenditori e professionisti) |
Indica le società in cui il debitore ha quote o partecipazioni. |
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Contratti di locazione (come locatore o conduttore) |
Se il debitore percepisce canoni di locazione, questi sono reddito; se paga un affitto, è una spesa rilevante. |
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Atti di acquisto di beni immobili (ultimi 5 anni) |
Permette di verificare se vi siano state alienazioni sospette o atti in frode ai creditori. |
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Inventario dei beni mobili di valore (auto, imbarcazioni, oggetti di valore) |
I beni mobili registrati sono verificati tramite PRA; per gli altri è necessaria una dichiarazione sostitutiva. |
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Estratto del libretto di risparmio, dossier titoli, polizze assicurative |
Tutti gli strumenti finanziari detenuti devono essere indicati. Le polizze vita con valore di riscatto rientrano nell’attivo. |
Questa è la parte più delicata. Occorre una ricostruzione completa e analitica di tutti i debiti, senza omissioni. L’OCC verificherà ogni posizione e ne accerterà l’importo esatto.
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Tipo di debito |
Documentazione richiesta |
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Debiti bancari (mutui, prestiti personali, linee di credito) |
Contratti originari, piano di ammortamento, lettere di messa in mora, estratti conto del prestito, comunicazioni della banca. Importo del residuo debito capitale più interessi. |
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Debiti da carte di credito e finanziarie |
Estratti conto degli ultimi 12 mesi, contratti di apertura del fido/carta revolving, comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine. |
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Debiti tributari (Agenzia delle Entrate, AdER) |
Visura delle cartelle esattoriali (ottenibile tramite il cassetto fiscale del contribuente o da Agenzia delle Entrate-Riscossione). Estratto del ruolo aggiornato. Avvisi di accertamento. Comunicazioni di irregolarità. |
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Debiti previdenziali (INPS, INAIL, Casse professionali) |
Comunicazioni dell’ente, estratto contributivo, piani di rateazione in essere o decaduti. |
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Debiti verso fornitori e privati |
Fatture insolute, contratti, scritture private, decreti ingiuntivi, sentenze di condanna. |
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Debiti da pignoramenti in corso |
Atti di pignoramento, ordinanza del giudice dell’esecuzione, estratti del fascicolo esecutivo. |
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Fideiussioni e garanzie prestate |
Contratti di fideiussione; se il debitore garantisce i debiti altrui, queste esposizioni devono essere indicate come passivo potenziale. |
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Debiti da obblighi familiari (mantenimento, alimenti) |
Sentenze o provvedimenti del giudice. Questi debiti non rientrano nell’esdebitazione ma vanno comunque indicati per una visione completa. |
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Documento |
Contenuto e finalità |
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Ultime tre dichiarazioni IVA e modelli F24 |
Ricostruisce il volume d’affari e i debiti tributari connessi all’attività. |
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Bilanci o rendiconti degli ultimi tre anni (se imprenditore) |
Permettono di valutare l’andamento economico e finanziario dell’attività e di individuare il momento di insorgenza della crisi. |
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Libro giornale e libro degli inventari (se obbligatori) |
Per imprenditori soggetti alla contabilità ordinaria. |
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Registro dei corrispettivi o prima nota (per professionisti) |
Ricostruisce i ricavi dell’attività professionale. |
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Visura camerale aggiornata |
Indica la forma giuridica, l’oggetto sociale, gli amministratori, i soci. |
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Elenco analitico dei creditori dell’attività |
Con indicazione del credito chirografario o privilegiato, dell’anzianità del debito, della causa del credito. |
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Piano industriale o professionale di continuità (se previsto) |
Se il concordato minore prevede la prosecuzione dell’attività, è necessario un piano che dimostri la sostenibilità economica futura. |
Il debitore deve firmare e rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000) in cui attesta:
Questa dichiarazione ha rilevanza penale: chi rende dichiarazioni false può essere perseguito ai sensi degli artt. 483 e 495 c.p.
La relazione particolareggiata è il documento più importante della procedura: è redatta dal gestore della crisi nominato dall’OCC e accompagna il ricorso al Tribunale. Il giudice ne fa la base della propria valutazione. Ecco cosa deve contenere:
Per il concordato minore (art. 76 CCII) la relazione ha contenuto analogo, con l’aggiunta della valutazione della correttezza dei dati aziendali e dell’analisi delle ragioni del dissesto imprenditoriale o professionale.
Il piano di ristrutturazione è il cuore della proposta al Tribunale e ai creditori. Non esiste un formato standardizzato, ma la giurisprudenza e la prassi degli OCC hanno definito con chiarezza i contenuti minimi irrinunciabili.
A. Premessa e inquadramento del caso
Descrizione sintetica della situazione personale e familiare del debitore, delle cause che hanno determinato il sovraindebitamento e delle circostanze che ne attestano la meritevolezza. È la “narrazione” della crisi: perché il debitore si trova in questa situazione e perché merita una seconda possibilità.
B. Attivo disponibile
Elencazione analitica di tutti i beni e le risorse del debitore: immobili (con stima del valore e dei gravami), liquidità, crediti verso terzi, beni mobili registrati, polizze vita, fondi pensione. Per ogni bene: descrizione, valore di mercato, valore di realizzo stimato in caso di liquidazione, vincoli in essere.
C. Passivo (elenco dei creditori)
Elenco completo dei creditori con indicazione per ciascuno di: nome/ragione sociale, importo del credito, natura del credito (privilegiato, chirografario, ipotecario), stato del credito (scaduto, a scadere, contestato), eventuali procedure esecutive in corso.
D. Reddito disponibile e spese essenziali
Prospetto mensile del reddito netto del debitore (stipendio, pensione, canoni, altri proventi) e delle spese essenziali del nucleo familiare (affitto o mutuo, utenze, alimenti, trasporti, spese scolastiche, spese mediche). La differenza costituisce il “surplus” destinabile al pagamento dei creditori.
E. Proposta ai creditori (il cuore del piano)
Indicazione specifica di come e quando ciascuna categoria di creditori sarà soddisfatta. Il piano può prevedere:
F. Confronto con la liquidazione
Elemento fondamentale: il piano deve dimostrare che i creditori, con il piano proposto, ricevono almeno quanto riceverebbero in caso di liquidazione del patrimonio del debitore. Questo confronto deve essere fatto in modo analitico, indicando il valore di realizzo stimato dei beni in una liquidazione e confrontandolo con quanto offerto dal piano.
G. Fonti di finanziamento del piano
Indicazione di come il debitore intende finanziare il piano: reddito da lavoro, liquidazione di beni, apporti di terzi, vendita dell’immobile, ecc. Per ogni fonte: ammontare, tempistica, grado di certezza.
I debiti verso l’Erario (Agenzia delle Entrate, AdER) e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Casse professionali) possono essere falcidiati, ma con alcune cautele:
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