Chi entra in una S.r.l. vuole sapere, prima ancora di come si esce, chi potrà entrare al suo fianco e a quali condizioni potrà cedere la propria quota. È il tema della circolazione delle partecipazioni, che la legge rimette in larga parte all'autonomia statutaria: l'art. 2469 c.c. fissa il principio della libera trasferibilità ma consente allo statuto di limitarla, bilanciando l'interesse del socio a disinvestire con quello della compagine a controllare il proprio assetto. Dalla prelazione al gradimento, dal drag-along al tag-along, le clausole di circolazione sono lo strumento con cui si governa l'ingresso e l'uscita dei soci: conoscerle è indispensabile sia per redigere uno statuto efficace sia per capire quali vincoli gravano su una quota che si intende acquistare o cedere.
L'art. 2469, comma 1, c.c. stabilisce che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. La libera trasferibilità è dunque la regola di default, ma è una regola derogabile: è proprio nelle deroghe – le clausole limitative – che si esprime la natura personalistica della S.r.l., dove l'identità dei soci conta e la compagine vuole poter incidere su chi ne farà parte.
La libertà statutaria di limitare la circolazione non è senza confini. L'art. 2469, comma 2, c.c. prevede che, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni, o ne subordini il trasferimento al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi senza prevederne condizioni e limiti, ovvero ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. In questi casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. Il recesso è così il contrappeso che l'ordinamento pone ai vincoli più stringenti: a fronte dell'impossibilità di vendere, il socio ha diritto di uscire ottenendo la liquidazione della quota.
La prelazione è la clausola più diffusa: impone al socio che intenda cedere la propria quota di offrirla preventivamente agli altri soci, a parità di condizioni, consentendo loro di acquistarla con preferenza rispetto a terzi. Il meccanismo si articola in una denuntiatio – la comunicazione con cui il socio rende note le condizioni della cessione – e in un termine entro cui i soci possono esercitare il diritto. Si distingue tra prelazione propria, in cui il socio deve offrire agli altri alle stesse condizioni pattuite con il terzo, e prelazione impropria, in cui il prezzo è determinato secondo criteri prestabiliti dallo statuto (ad esempio il valore di perizia), con la cautela che quest'ultima, comprimendo il valore realizzabile, può avvicinarsi a un limite tale da far sorgere il diritto di recesso. Quanto agli effetti della violazione, la prevalente ricostruzione riconosce alla clausola, se inserita nello statuto, efficacia reale: la cessione compiuta in spregio alla prelazione è inopponibile alla società e ai soci pretermessi, i quali possono reagire; diversamente, una pattuizione meramente parasociale avrebbe efficacia solo obbligatoria, con conseguente mero obbligo risarcitorio.
La clausola di gradimento subordina il trasferimento della quota all'approvazione di un organo sociale, degli altri soci o di un terzo. Occorre distinguere il gradimento non mero, ancorato a requisiti o condizioni oggettive predeterminati (ad esempio il possesso di determinati requisiti professionali o patrimoniali da parte dell'acquirente), dal mero gradimento, rimesso a una valutazione puramente discrezionale e insindacabile. Quest'ultimo è ammesso, ma – come visto – se privo di condizioni e limiti fa sorgere il diritto di recesso del socio, proprio perché espone la partecipazione al rischio di una incedibilità di fatto. La buona tecnica statutaria suggerisce, quando si opta per il gradimento, di accompagnarlo con criteri oggettivi o con obblighi di acquisto in capo agli altri soci in caso di diniego, così da contemperare il controllo sulla compagine con la tutela del socio uscente.
Il drag-along, o clausola di trascinamento, attribuisce al socio (tipicamente di maggioranza) che riceva da un terzo un'offerta di acquisto dell'intera partecipazione il diritto di obbligare gli altri soci a cedere contestualmente le proprie quote, alle medesime condizioni. La sua funzione è facilitare l'exit: l'acquirente interessato a rilevare il cento per cento della società trova nella clausola la garanzia di poter acquisire l'intero capitale, senza il rischio di restare in società con una minoranza non consenziente. Proprio perché incide in modo intenso sulla posizione del socio trascinato, la prassi notarile e la dottrina ne hanno elaborato i limiti di validità: la clausola è ritenuta legittima a condizione che al socio trascinato sia garantito un corrispettivo non inferiore al valore di liquidazione della quota, determinato secondo i criteri previsti per il recesso, così da assicurare un'equa valorizzazione della partecipazione ceduta coattivamente. Quanto all'introduzione, trattandosi di clausola che incide sulla posizione individuale del socio, la via più prudente è quella del consenso unanime, ferme restando le soluzioni che ne consentano l'introduzione a maggioranza con riconoscimento del recesso al socio dissenziente.
Speculare al drag-along è il tag-along, o clausola di covendita, che opera a tutela della minoranza: attribuisce al socio il diritto di vendere la propria quota insieme a quella del socio che cede, alle stesse condizioni. In questo modo, quando il socio di riferimento esce vendendo a un terzo, il socio di minoranza non resta prigioniero di un nuovo assetto a lui sgradito, ma può uscire anch'egli beneficiando delle medesime condizioni economiche. È una clausola di protezione che bilancia il potere del socio forte e rende più appetibile l'ingresso di soci di minoranza, ai quali offre una via di uscita ancorata alle scelte del socio di controllo.
Le clausole di circolazione sono contenute nello statuto e la loro introduzione o modifica costituisce modifica dell'atto costitutivo, da adottare con verbale notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese. Per le clausole che incidono più intensamente sulla posizione individuale del socio – come il drag-along – si pone il problema del quorum, tra chi richiede l'unanimità e chi ammette la maggioranza con il correttivo del recesso: la scelta va ponderata e documentata. Resta infine fermo che il trasferimento della quota, una volta rispettati i vincoli statutari, produce effetto nei confronti della società con il deposito dell'atto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c., snodo in cui le clausole di circolazione si raccordano con la disciplina generale della cessione delle quote.
SRL: istruzioni per l'uso
La guida pratica del commercialista per aprire, gestire e proteggere la tua società: forma giuridica, compenso o dividendi, holding, trust e passaggio generazionale.
Scarica gratis Ti basta lasciare la tua email.Servizi Contabili Società di Capitali
Tenuta della contabilità ordinaria per SRL e SpA: registrazioni, bilancio d’esercizio, dichiarazioni fiscali e adempimenti camerali gestiti dal commercialista.
Risposta entro 24 ore lavorative, senza impegno.