Come aprire un negozio online (e-commerce): partita IVA, regime fiscale, IVA e adempimenti

Vendere online — su Amazon, Etsy, Shopify o con un proprio sito — richiede gli stessi adempimenti fiscali di qualsiasi attività commerciale, con alcune specificità legate alla natura digitale delle transazioni e alle regole IVA intracomunitarie. Molti si aspettano di poter iniziare senza partita IVA, vendendo come privati, e si trovano poi a dover regolarizzare posizioni irregolari dopo che le piattaforme hanno trasmesso i loro dati all'Agenzia delle Entrate. Questa guida spiega cosa serve davvero per aprire un e-commerce in regola, dal codice ATECO alla gestione IVA sulle vendite UE, dal dropshipping alle obbligazioni doganali.

Quando serve la partita IVA per vendere online

La risposta breve è: quasi sempre. La legge italiana non prevede una soglia di fatturato sotto la quale si può vendere online senza partita IVA, a differenza di quanto molti credono. La partita IVA è obbligatoria per chiunque svolga un'attività commerciale in modo abituale e continuativo, indipendentemente dall'importo dei ricavi.

Esistono due eccezioni pratiche, entrambe limitate. La prima è la vendita di beni propri usati: chi vende oggetti personali usati (non acquistati per essere rivenduti) su piattaforme come eBay o Vinted non svolge attività commerciale e non ha bisogno di partita IVA. Ma se gli acquisti e le rivendite diventano sistematici — anche senza lucro evidente — l'attività assume carattere commerciale e la partita IVA diventa obbligatoria. La guida "Ho guadagnato 3.500 € su Vinted: devo dichiararli?" sul sito tratta questo caso: Leggi la guida.

La seconda eccezione è la vendita occasionale di prodotti artigianali propri, che può rientrare nel lavoro autonomo occasionale se non supera 5.000 euro annui. Ma anche qui la continuità o la sistematicità dell'attività fa scattare l'obbligo. Per il quadro del lavoro autonomo occasionale: Lavoro autonomo occasionale.

Dal 2023, le piattaforme digitali (Amazon, Etsy, Airbnb, eBay e molte altre) sono obbligate dalla Direttiva DAC7 a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di tutti i venditori che superano determinate soglie (25 transazioni o 2.000 euro annui di corrispettivi sulla stessa piattaforma). L'Agenzia incrocia questi dati con le posizioni fiscali dei venditori: chi vende sistematicamente senza partita IVA riceve un invito a comparire o direttamente un avviso bonario. Il rischio di restare nell'ombra si è drasticamente ridotto.

Il codice ATECO per l'e-commerce

Il codice ATECO identifica l'attività svolta ai fini statistici, fiscali e contributivi. Per l'e-commerce, i codici più frequenti sono:

Codice ATECO Attività Note
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Il codice generale per chi vende online qualsiasi categoria merceologica
47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per corrispondenza, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione Applicabile a chi vende anche tramite catalogo o social
47.XX.XX Commercio al dettaglio specializzato per categoria merceologica Se l'attività riguarda una categoria specifica (abbigliamento 47.71, elettronica 47.43, ecc.) può essere più preciso indicare il codice di settore
74.10.29 Altre attività di design Per chi vende prodotti di design creati in proprio
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie Per la vendita di opere artigianali o artistiche originali

Il codice ATECO influenza direttamente il coefficiente di redditività del regime forfettario (47.91.10 ha coefficiente del 40%, tra i più bassi) e l'aliquota INPS applicabile. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025: Guida ATECO 2025.

Ditta individuale, SRL o partita IVA da professionista?

Per la maggior parte di chi inizia a vendere online, la forma naturale è la ditta individuale commerciale con iscrizione al Registro delle Imprese, che è la struttura prevista dalla legge per chi svolge attività commerciale al dettaglio.

La SRL diventa conveniente quando il fatturato supera stabilmente i 100.000–150.000 euro annui, quando si vuole proteggere il patrimonio personale dai rischi del commercio (resi, controversie con i clienti, responsabilità da prodotto) o quando si prevede l'ingresso di soci o investitori. I costi fissi di una SRL (commercialista, deposito bilancio, diritto camerale) sono significativi per chi è agli inizi. Per il confronto: SRL o SRLS: confronto diretto.

Per approfondire la ditta individuale come forma di partenza: Aprire una ditta individuale nel 2026.

Il regime fiscale: forfettario, semplificato o ordinario

Il commercio online rientra tra le attività per cui il regime forfettario è spesso molto conveniente, grazie al coefficiente di redditività del 40% per il codice 47.91.10. Su 80.000 euro di ricavi, solo 32.000 euro sono tassati con l'aliquota sostitutiva del 15% (o 5% nei primi cinque anni): l'imposta è circa 4.800 euro (o 1.600 euro al 5%). Il costo effettivo delle merci acquistate per la rivendita può benissimo superare il 60% forfettariamente esentato, rendendo il forfettario particolarmente vantaggioso.

Il limite è la soglia di 85.000 euro di ricavi: chi supera questa soglia passa al regime semplificato o ordinario, con obbligo di applicare l'IVA sulle vendite, tenere i registri IVA e presentare le liquidazioni periodiche. La transizione richiede una pianificazione anticipata perché cambia radicalmente la gestione contabile. Per il confronto tra regimi: Calcolatore convenienza regime forfettario. Per la guida completa: Regime forfettario 2026.

Attenzione per i forfettari — Il titolare di e-commerce in regime forfettario non applica IVA sulle vendite ai clienti italiani e privati UE, il che può essere un vantaggio competitivo (prezzo uguale ma netto per il venditore) o uno svantaggio (il cliente business non può detrarre l'IVA). Per i forfettari che vendono a privati, il vantaggio è concreto.

L'IVA nell'e-commerce: le regole base

Chi opera in regime IVA ordinario (cioè non forfettario) deve applicare l'IVA sulle vendite secondo la tipologia di cliente e il Paese di destinazione. Le aliquote IVA italiane dipendono dalla categoria del prodotto: 4% per i generi alimentari di prima necessità, libri, farmaci; 10% per alcuni alimentari, abbigliamento per bambini; 22% per la maggior parte delle categorie tipiche dell'e-commerce (elettronica, abbigliamento adulti, accessori, cosmetici, articoli per la casa).

L'IVA si applica nel Paese del consumatore, non in quello del venditore — questo è il principio fondamentale del sistema IVA europeo per le vendite B2C. In pratica, un venditore italiano che spedisce un prodotto a un privato francese deve in linea di principio applicare l'IVA francese, non quella italiana. Il sistema OSS (One Stop Shop) è il meccanismo che consente di gestire questa complessità senza doversi registrare in ogni Paese UE.

Vendite a clienti UE: la soglia OSS e il regime One Stop Shop

Dal 1° luglio 2021, la disciplina IVA delle vendite a distanza intra-UE verso consumatori privati (B2C) è stata riformata. Il principio è che le vendite cross-border B2C UE siano tassate nel Paese del consumatore, ma con una semplificazione importante: esiste una soglia unica di 10.000 euro annui di vendite B2C verso tutti i Paesi UE (cumulativa) sotto la quale si può applicare l'IVA italiana invece di quella del Paese del consumatore.

Superata la soglia di 10.000 euro di vendite B2C verso altri Paesi UE nell'anno corrente o in quello precedente, scatta l'obbligo di applicare l'IVA del Paese di destinazione. Per gestire questo obbligo senza doversi registrare ai fini IVA in ogni Paese UE, il venditore si iscrive al regime OSS (One Stop Shop) in Italia: presenta un'unica dichiarazione trimestrale sul portale dell'Agenzia delle Entrate e versa l'IVA di tutti i Paesi UE all'Agenzia italiana, che poi distribuisce le quote ai rispettivi Stati.

L'iscrizione al regime OSS è facoltativa sotto la soglia di 10.000 euro e obbligatoria sopra. La dichiarazione OSS è trimestrale (scadenza il 31 del mese successivo al trimestre). I forfettari che non applicano l'IVA non sono soggetti all'OSS.

Vendite a clienti extra-UE: esportazioni e IOSS

Le vendite di beni a clienti residenti fuori dall'UE sono esportazioni ai fini IVA: non imponibili ex art. 8 DPR 633/72 (codice natura N3.1 in fattura elettronica). Il bene deve fisicamente uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna, e il venditore deve conservare la prova documentale dell'esportazione (bolla doganale di esportazione, documento di trasporto internazionale).

Per le vendite di beni di valore contenuto (fino a 150 euro) importati da magazzini extra-UE direttamente al consumatore finale UE, si applica il regime IOSS (Import One Stop Shop). In questo caso il venditore raccoglie l'IVA al momento della vendita (con l'aliquota del Paese di destinazione) e la versa mensilmente tramite una dichiarazione IOSS. I beni spediti con l'identificativo IOSS passano la dogana senza ulteriore tassazione IVA. Senza iscrizione IOSS, i beni di valore fino a 150 euro vengono tassati in dogana nel Paese di arrivo, con addebito al consumatore finale — il che crea attriti nell'esperienza d'acquisto.

Il dropshipping: chi è il cedente ai fini IVA

Il dropshipping è un modello in cui il rivenditore non gestisce fisicamente la merce: riceve l'ordine dal cliente finale, lo trasmette al fornitore (spesso extra-UE), e il fornitore spedisce direttamente al cliente. Il rivenditore non tocca mai la merce.

Ai fini IVA, il dropshipping italiano che acquista da un fornitore extra-UE e vende a un consumatore italiano o UE deve gestire due operazioni distinte:

  • L'acquisto dal fornitore extra-UE è un'importazione: l'IVA è assolta in dogana al momento dell'ingresso del bene nel territorio UE (tendenzialmente a carico del fornitore o del corriere in base agli Incoterms del contratto);
  • La vendita al cliente finale è una vendita interna (con IVA italiana) o una vendita intra-UE B2C (con OSS) a seconda del Paese del cliente.

Se il fornitore extra-UE spedisce direttamente al cliente finale UE con valore superiore a 150 euro, si tratta di un'importazione nel Paese del cliente con tassazione IVA locale. Il modello IOSS non copre beni sopra i 150 euro. Il rivenditore dropshipper deve verificare con cura le regole doganali e IVA del Paese di destinazione.

Vendere su marketplace: Amazon, Etsy, eBay e gli obblighi DAC7

I marketplace come Amazon (in particolare il programma FBA — Fulfillment by Amazon), Etsy, eBay e simili agiscono in alcuni casi come venditori presunti (deemed supplier) ai fini IVA. Questo significa che quando il venditore è un soggetto extra-UE che vende a consumatori finali UE tramite Amazon, è Amazon a dover applicare e versare l'IVA, non il venditore terzo.

Per i venditori italiani che usano Amazon FBA, la situazione è diversa: sono loro i cedenti ai fini IVA, e devono gestire correttamente l'IVA sulle vendite anche se Amazon gestisce la logistica. Se i prodotti sono stoccati in magazzini Amazon in Germania, Francia o Spagna, potrebbe scattare l'obbligo di identificazione IVA in quei Paesi (salvo utilizzo del regime OSS che copre queste vendite).

Dal 2023, per effetto della Direttiva DAC7, tutti i marketplace operanti in UE trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei venditori italiani che superano le soglie (25 transazioni o 2.000 euro annui di corrispettivi sulla stessa piattaforma nell'anno solare). Questi dati vengono incrociati con le dichiarazioni dei redditi e con la posizione IVA dei venditori. Chi non ha dichiarato i propri redditi da marketplace riceve comunicazioni dall'Agenzia.

Il registratore di cassa e la fatturazione elettronica

Chi vende online a consumatori finali italiani è soggetto all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, esattamente come un negozio fisico. Non è quindi sufficiente emettere uno scontrino cartaceo o tenere un registro manuale: i corrispettivi devono essere certificati tramite un registratore di cassa telematico (RT) o, per gli e-commerce, tramite uno dei sistemi equivalenti approvati dall'Agenzia delle Entrate (inclusi alcuni gateway di pagamento integrati).

L'obbligo si applica anche ai forfettari. Chi non si è dotato di registratore di cassa telematico è già in violazione e rischia sanzioni significative (chiusura dell'attività da 3 giorni a un mese per la terza violazione nel quinquennio). Per la fattura elettronica verso clienti business: Fattura elettronica: guida completa.

Per le vendite a clienti business (B2B) italiani, il venditore deve emettere fattura elettronica tramite SDI come per qualsiasi altra attività commerciale. Le vendite a privati (B2C) italiani vengono invece certificate tramite corrispettivo elettronico.

INPS e previdenza per il commerciante online

Il titolare di un e-commerce strutturato come ditta individuale commerciale si iscrive alla Gestione Commercianti INPS con i relativi obblighi di versamento dei contributi fissi trimestrali (circa 4.500 euro annui senza riduzione, circa 2.900 con la riduzione del 35% per i forfettari) e del contributo percentuale sull'eccedenza del reddito rispetto al minimale. Per tutti i dettagli: Contributi INPS 2026 per artigiani e commercianti.

I contributi INPS sono il costo fisso più sottovalutato da chi apre un e-commerce: sono dovuti indipendentemente dal fatturato, anche in caso di perdita d'esercizio nel primo anno, e si aggiungono all'imposta sul reddito. La pianificazione di questo flusso di cassa è essenziale per la sostenibilità del business nella fase di avvio.

Gli adempimenti doganali per l'importazione di merce

Chi acquista merce da fornitori extra-UE (Cina, Bangladesh, USA, India) per rivenderla online in Italia deve gestire l'importazione doganale dei beni. L'importazione comporta:

  • Dazi doganali: aliquota variabile per categoria merceologica e Paese di origine, calcolata sul valore in dogana del bene (prezzo di acquisto + spese di trasporto e assicurazione). Le tariffe doganali sono consultabili nel sistema TARIC della Commissione Europea;
  • IVA all'importazione: si applica sull'imponibile doganale (valore in dogana + dazi) con l'aliquota IVA italiana della categoria merceologica. Per chi è in regime IVA ordinario, l'IVA all'importazione è detraibile nella liquidazione periodica. Per i forfettari, l'IVA all'importazione è un costo non recuperabile;
  • Dichiarazione doganale: per le importazioni commerciali occorre presentare la dichiarazione doganale tramite uno spedizioniere doganale abilitato. Per le spedizioni di piccolo valore e volume, molti corrieri gestiscono la sdoganamento per conto del destinatario, addebitando il costo delle spese doganali;
  • Conformità del prodotto: i beni importati devono rispettare le normative CE applicabili (sicurezza elettrica, sicurezza dei giocattoli, marcatura CE, RAEE per i prodotti elettronici). L'importatore è considerato responsabile della conformità del prodotto se il produttore è extra-UE.

Per aprire la partita IVA e impostare correttamente la struttura fiscale dell'e-commerce: Apertura partita IVA con assistenza. Per il calcolo del valore della partita IVA in rapporto al carico fiscale complessivo: Calcolatore valore partita IVA.

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