Fattura elettronica: guida completa per chi ha la partita IVA

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA dal 2024, ma il numero di domande che genera è inversamente proporzionale alla chiarezza con cui viene spiegata. Questa guida copre tutto: l'obbligo di legge, la struttura del file XML, il percorso attraverso il Sistema di Interscambio, ogni codice natura IVA con esempi pratici (da N1 a N7 con tutte le sottocategorie), l'autofattura, il reverse charge, la conservazione sostitutiva e le sanzioni. È pensata per chi ha appena aperto la partita IVA e non sa da dove cominciare, ma anche per chi emette fatture da anni e ha dubbi su casi specifici.

L'obbligo: chi deve emettere fattura elettronica

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 127/2015 e progressivamente esteso. Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo è universale: coinvolge tutti i soggetti titolari di partita IVA, senza eccezioni legate al volume d'affari o al regime fiscale. Il quadro in vigore è il seguente:

Soggetto Obbligo dal Note
Soggetti IVA in regime ordinario o semplificato 01/01/2019 Obbligo originario
Forfettari e minimi con ricavi > 25.000 € 01/07/2022 Primo ingresso forfettari
Forfettari e minimi con ricavi ≤ 25.000 € 01/01/2024 Estensione completa
Operatori sanitari (medici, psicologi, fisioterapisti…) con dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria Esclusi Divieto di fattura elettronica verso persone fisiche per prestazioni da refertare al STS; rimane l'obbligo verso altri soggetti IVA
Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia Non obbligati Possono emetterla volontariamente

L'esclusione degli operatori sanitari verso persone fisiche non è facoltativa: è un divieto. Il medico che emette fattura elettronica B2C a un paziente che ha diritto alla detrazione 730 viola la normativa sulla privacy sanitaria, perché la fattura transiterebbe per il SDI con i dati sulla prestazione. In questo caso si usa la ricevuta cartacea o il documento trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria.

Il Sistema di Interscambio (SDI): come funziona

Il Sistema di Interscambio (SDI) è la piattaforma tecnologica gestita dall'Agenzia delle Entrate che fa da intermediario tra chi emette la fattura e chi la riceve. Non è una piattaforma di pagamento né un registro contabile: è un nodo di instradamento e validazione dei file XML di fattura. Il percorso di ogni fattura elettronica passa obbligatoriamente per il SDI.

Il codice destinatario è il dato che permette al SDI di recapitare la fattura al cessionario/committente. È un codice alfanumerico di 7 caratteri assegnato al software di fatturazione del destinatario. Se il destinatario non ha un codice, si può usare il suo indirizzo PEC come canale di recapito alternativo, indicando il codice 0000000 nel campo Codice Destinatario e la PEC nel campo PEC Destinatario.

Una fattura scartata dal SDI si considera non emessa: deve essere corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto, utilizzando lo stesso numero e la stessa data della fattura originale.

La fattura si considera emessa nella data indicata nel campo <Data> del file XML, non nella data in cui il SDI la consegna al destinatario. Per le fatture immediate la data deve coincidere con la data di effettuazione dell'operazione. Per le fatture differite (emesse entro il 15 del mese successivo per operazioni dello stesso mese, documentate da DDT) la data può essere quella di emissione entro il 15. Il ritardo nell'emissione rispetto alla data dell'operazione è una violazione sanzionabile.

La struttura della fattura elettronica XML

La fattura elettronica italiana utilizza il formato XML FatturaPA, definito dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate (versione 1.3.2, attuale). Non è necessario conoscere il codice XML per usarlo: il software di fatturazione lo genera automaticamente. È però utile capire la struttura, perché i messaggi di errore del SDI fanno riferimento ai tag XML.

I codici RegimeFiscale

Il campo RegimeFiscale identifica il regime IVA del cedente/prestatore. I più comuni:

Codice Regime
RF01 Regime ordinario
RF02 Contribuenti minimi (L. 244/2007)
RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca
RF05 Vendita sali e tabacchi (art. 74 co.1 DPR 633/72)
RF10 Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter DPR 633/72)
RF16 Regime IVA del margine / beni usati
RF17 IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012)
RF19 Regime forfettario (L. 190/2014)

I dati obbligatori: cosa non può mancare

Una fattura elettronica priva di un dato obbligatorio viene scartata dal SDI con un codice errore specifico. I dati essenziali sono definiti dall'art. 21 del DPR 633/1972 e dalle specifiche tecniche FatturaPA:

Dato Dove compare nel XML Note operative
Data di emissione <Data> Formato AAAA-MM-GG; deve coincidere con la data dell'operazione per fatture immediate
Numero progressivo <Numero> Deve essere univoco per anno solare; la numerazione può essere alfanumerica (es. 1/2026, FT-001-2026)
Dati del cedente/prestatore <CedentePrestatore> Partita IVA, codice fiscale, denominazione, sede, regime fiscale
Dati del cessionario/committente <CessionarioCommittente> Partita IVA o codice fiscale; per i privati senza P.IVA è sufficiente il CF
Natura, quantità, qualità dei beni/servizi <DettaglioLinee> Descrizione non generica; "Consulenza" da solo non è sufficiente per alcune categorie
Imponibile per aliquota <DatiRiepilogo> Importo su cui si applica l'IVA (o su cui si applica il codice natura)
Aliquota IVA e importo <AliquotaIVA> <Imposta> Se AliquotaIVA = 0.00 è obbligatorio il campo <Natura>
Codice natura <Natura> Obbligatorio se IVA = 0. Indica perché non si applica l'IVA (N1–N7)
Importo totale documento <ImportoTotaleDocumento> Somma di imponibili + IVA. Per fatture in reverse charge coincide con il solo imponibile

I lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'acconto (professionisti, agenti) devono indicare la ritenuta nel campo <DatiRitenuta> dell'XML. La ritenuta non riduce l'<ImportoTotaleDocumento> (che rimane il totale lordo), ma viene indicata separatamente. Il committente applica la ritenuta sul compenso lordo (non sull'IVA), la trattiene e la versa all'Erario entro il 16 del mese successivo. Il professionista recupera la ritenuta in sede di dichiarazione come credito d'imposta.

I codici natura IVA: schema completo N1–N7

Quando una fattura non espone l'IVA — perché l'operazione è esclusa, esente, non imponibile, soggetta a un regime speciale o a reverse charge — il campo <AliquotaIVA> vale 0.00 e il campo <Natura> deve indicare il motivo. I codici natura sono la voce che più genera errori ed equivoci, perché ogni codice ha una base normativa precisa e una casistica ristretta.

Di seguito lo schema completo, con descrizione, riferimenti normativi, esempi pratici e note operative per ogni codice.

N1 Escluse ex art. 15 DPR 633/1972

Art. 15, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 non entrano nella base imponibile IVA perché non hanno natura corrispettiva o sono addebiti di costi sostenuti per conto del cliente. Non vanno nel volume d'affari IVA del cedente e non concorrono al calcolo del pro-rata di detraibilità.
Esempi pratici
  • Rimborso spese documentate anticipate per conto del cliente: il professionista che ha pagato una marca da bollo, una tassa di registro o una spesa notarile per conto del cliente le addebita in fattura con codice N1 allegando la documentazione di spesa;
  • Interessi di mora addebitati al cliente per ritardato pagamento;
  • Penali contrattuali per inadempimento del committente;
  • Anticipazioni di somme per conto del cedente/prestatore (es. corrispettivi incassati dall'agente per conto del preponente);
  • Concessioni governative rimborsate al cliente (es. tasse per pratiche amministrative).
Distinzione critica rispetto a N4: N1 riguarda importi che non sono corrispettivi della prestazione, ma reintegrazioni di spese. N4 riguarda invece prestazioni vere e proprie che la legge esenta dall'IVA. Un rimborso spese forfettario (non documentato) non può usare N1: va incluso nell'imponibile e assoggettato all'aliquota ordinaria della prestazione principale. — Imposta di bollo: le fatture N1 non sono soggette a imposta di bollo.

N2 Non soggette a IVA

Art. 2 co. 3, art. 3 co. 4, art. 7-bis–7-septies DPR 633/1972; art. 21 co. 6-bis DPR 633/1972
Il codice N2 si suddivide in due sottocategorie, obbligatorie dal 1° ottobre 2020 per una corretta qualificazione dell'operazione.

N2.1 Non soggette — artt. 2, 3, 5 DPR 633/72 (fuori campo soggettivo o oggettivo)

Operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA per mancanza dei presupposti soggettivi (il cedente non agisce nell'esercizio d'impresa o professione) o oggettivi (l'operazione non è una cessione di beni o prestazione di servizi rilevante).

  • Cessioni di beni o servizi effettuate da soggetti privati al di fuori dell'attività d'impresa (caso raro in fattura elettronica);
  • Contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici o privati senza corrispettivo specifico (contributi non collegati a prestazioni);
  • Risarcimenti danni puri (non connessi a obblighi di fare, non fare, permettere);
  • Cessione di azienda o di ramo d'azienda (operazione fuori campo IVA ex art. 2 co. 3 lett. b);
  • Operazioni effettuate in qualità di mandatario senza rappresentanza per conto del mandante.

N2.2 Non soggette — artt. 7-bis a 7-septies DPR 633/72 (carenza del presupposto territoriale)

Operazioni che non sono territorialmente rilevanti in Italia: il luogo di effettuazione dell'operazione ai fini IVA è un altro Paese, quindi l'IVA italiana non si applica.

  • Prestazioni di servizi rese a soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi UE (regola B2B: si tassa nel Paese del committente, reverse charge esterno);
  • Prestazioni di servizi rese a soggetti non UE (fuori campo IVA italiana);
  • Servizi relativi a immobili situati all'estero (perizie, gestioni immobiliari su immobili esteri);
  • Trasporti internazionali di persone per la tratta estera;
  • Servizi elettronici, di telecomunicazione e di radiodiffusione resi a privati (B2C) con sede in altri Paesi UE: tassati nel Paese del consumatore.
Imposta di bollo: le fatture N2.1 e N2.2 sono soggette a imposta di bollo di 2 euro se l'importo supera 77,47 euro. — Obbligo di indicazione in fattura: per le fatture N2.2 verso soggetti passivi UE è obbligatorio indicare la dicitura "inversione contabile" o "reverse charge" (art. 21 co. 6-bis DPR 633/72), e il numero di identificazione IVA del committente estero.

N3 Non imponibili 

Artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71, 72 DPR 633/1972
Le operazioni non imponibili sono operazioni che rientrano nel campo di applicazione IVA (hanno i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale) ma a cui la legge attribuisce un'aliquota zero. Diversamente dalle operazioni esenti, le operazioni non imponibili non pregiudicano il diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti: il fornitore che emette fatture non imponibili non perde la detrazione dell'IVA pagata sulle proprie spese.

N3.1 Non imponibili — esportazioni (art. 8 DPR 633/72)

Cessioni di beni esportati al di fuori del territorio UE (esportazioni dirette o triangolari). Il bene deve fisicamente uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna.

  • Esportazione diretta: il cedente italiano spedisce i beni direttamente in un Paese extra-UE;
  • Esportazione indiretta (art. 8 co. 1 lett. b): i beni sono consegnati a un esportatore abituale che li esporterà entro 90 giorni;
  • Triangolazione con cessionario extra-UE che provvede all'esportazione (art. 8 co. 1 lett. c).

N3.2 Non imponibili — cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993)

Cessioni di beni verso soggetti passivi IVA identificati in altri Paesi UE, con effettivo trasferimento fisico dei beni verso il Paese UE di destinazione.

  • Vendita di beni a un'azienda tedesca con spedizione in Germania;
  • Cessione intracomunitaria triangolare (venditore italiano, promotore tedesco, acquirente francese).

Obbligo di presentazione del modello INTRASTAT per le cessioni intracomunitarie.

N3.3 Non imponibili — cessioni verso esportatori abituali (art. 8 co. 1 lett. c DPR 633/72)

Cessioni di beni o servizi verso soggetti che hanno lo status di esportatori abituali e che emettono la dichiarazione d'intento al fornitore. L'esportatore abituale è chi nell'anno precedente (o nei 12 mesi precedenti) ha effettuato operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del volume d'affari.

  • Fornitore riceve la dichiarazione d'intento elettronica dal cliente esportatore abituale;
  • Verifica sul portale AdE la validità della dichiarazione d'intento;
  • Emette fattura N3.3 indicando gli estremi della dichiarazione d'intento nel campo descrizione.

N3.4 Non imponibili — operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (artt. 8-bis e 9 DPR 633/72)

Operazioni che la legge assimila alle esportazioni pur senza esportazione fisica di beni, tipicamente per operazioni legate a navigazione marittima, aerea internazionale e organismi internazionali.

  • Cessioni di navi e aeromobili destinati alla navigazione internazionale;
  • Servizi internazionali (trasporto aereo internazionale, noleggio di aeromobili usati per linee internazionali);
  • Forniture di vettovagliamento e rifornimento a navi o aeromobili internazionali;
  • Prestazioni rese ad organismi internazionali riconosciuti (Nazioni Unite, NATO ecc.).

N3.5 Non imponibili — a seguito di dichiarazioni d'intento (regime sospensivo)

Usato storicamente per distinguere le operazioni ex N3.3 basate su dichiarazioni d'intento. Dal 2021 la distinzione si è chiarita con il sistema delle dichiarazioni d'intento elettroniche: N3.3 è ora la categoria standard per le cessioni verso esportatori abituali con dichiarazione d'intento. N3.5 rimane in uso per alcune casistiche particolari legate a depositi IVA.

N3.6 Non imponibili — altre operazioni non imponibili (artt. 71 e 72 DPR 633/72)

Operazioni con soggetti con privilegi diplomatici o consolari, con organismi internazionali, con le Forze Armate NATO, con organismi UE per le loro attività istituzionali.

  • Forniture a ambasciate straniere in Italia per ufficio ufficiale (non per uso personale del personale);
  • Forniture alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo e alle altre istituzioni UE;
  • Forniture alle Forze Armate degli Stati NATO di stanza in Italia.
Imposta di bollo: le fatture con codici N3.x sono soggette a imposta di bollo di 2 euro se l'importo supera 77,47 euro. — Diritto di detrazione: le operazioni N3 non pregiudicano la detrazione IVA del fornitore: sono operazioni "attive" nell'ambito IVA, anche se con aliquota zero.

N4 Esenti IVA — art. 10 DPR 633/1972

Art. 10, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (numeri 1–27)
Le operazioni esenti sono prestazioni o cessioni che rientrano nel campo IVA ma che la legge dispensa dall'imposta per motivi di interesse sociale, economico o per ragioni tecniche. A differenza delle non imponibili, le operazioni esenti limitano o annullano il diritto alla detrazione IVA del prestatore (pro-rata di detraibilità). Chi effettua prevalentemente operazioni esenti può detrarre solo una quota proporzionale dell'IVA sugli acquisti.
Esempi pratici per numero dell'art. 10
  • Art. 10 n.1 — Operazioni finanziarie: concessioni di credito, mutui, prestiti, operazioni su valute, titoli, azioni; servizi di gestione di fondi; garanzie fideiussorie. Tipicamente banche, finanziarie, società di leasing;
  • Art. 10 n.2 — Operazioni assicurative: premi di assicurazione, riassicurazione, contratti di rendita vitalizia. Compagnie assicurative, agenti, broker;
  • Art. 10 n.8 — Locazioni immobiliari abitative: affitto di fabbricati a uso abitativo da parte di imprese o società (non il privato, che è fuori campo). La persona fisica che affitta con P.IVA di imprenditore è esente N4; quella che affitta come privato è fuori campo N2.1;
  • Art. 10 n.8-bis — Locazioni commerciali in esenzione: locazioni di fabbricati strumentali per i quali il locatore non ha optato per l'imponibilità IVA (possibile solo se locatario ha detrazione IVA inferiore al 25%);
  • Art. 10 n.18 — Prestazioni sanitarie: prestazioni mediche, chirurgiche, di diagnosi, cura e riabilitazione rese da medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ostetriche, ottici, veterinari. La prestazione deve avere finalità terapeutica; le prestazioni estetiche o di benessere senza scopo terapeutico non sono esenti;
  • Art. 10 n.20 — Istruzione: prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciute (pubblici e paritari); corsi di aggiornamento professionale riconosciuti. Sono esenti i corsi universitari, le scuole di lingue riconosciute, i master accreditati;
  • Art. 10 n.21 — Prestazioni rese da professionisti in ambito culturale e sportivo dilettantistico: in combinazione con la normativa sulle ASD/SSD;
  • Art. 10 n.22 — Assistenza sociale: prestazioni rese da enti di diritto pubblico o organismi riconosciuti di assistenza sociale;
  • Art. 10 n.27-ter — Prestazioni propedeutiche all'apprendimento: ripetizioni private rese da insegnanti e altri educatori, a condizione che siano strettamente correlate all'istruzione scolastica.
Imposta di bollo: le fatture esenti N4 sono soggette a imposta di bollo di 2 euro se l'importo supera 77,47 euro. — Pro-rata: chi effettua sia operazioni imponibili che esenti deve calcolare ogni anno il pro-rata di detrazione IVA (rapporto tra operazioni che danno diritto alla detrazione e volume d'affari totale) e applicarlo all'IVA sugli acquisti. Chi effettua esclusivamente operazioni esenti non detrae nulla. — Dichiarazione IVA: anche chi emette solo fatture esenti è tendenzialmente obbligato alla dichiarazione IVA annuale, salvo dispensa specifica.

N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura Regime speciale

DL 23 febbraio 1995, n. 41 (artt. 36–40 bis); art. 74-ter DPR 633/72
Il regime del margine è un regime IVA speciale per la cessione di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. In questo regime l'IVA si applica non sul prezzo pieno di vendita, ma solo sul margine (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto). L'IVA è inclusa nel prezzo e non viene esposta in fattura: il cliente non la vede e non la può detrarre. Codice N5 va indicato e in fattura si scrive "Regime del margine — beni usati" o altra dicitura prevista.
Esempi pratici
  • Concessionarie di auto usate che applicano il regime del margine sulle vetture acquistate da privati e rivendute;
  • Rivenditori di opere d'arte (dipinti, sculture) acquistati da artisti o privati;
  • Commercianti di francobolli da collezione, monete, libri antichi;
  • Agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime margine ai pacchetti turistici (art. 74-ter): l'IVA sul margine dell'agenzia non è detraibile dal cliente.
Divieto di detrazione per il cessionario: la fattura N5 non consente al cliente di detrarre l'IVA (che comunque non è indicata). — Due metodi: il regime del margine può essere applicato con il metodo analitico (margine operazione per operazione) o globale (margine calcolato sull'insieme degli acquisti e vendite del periodo). Il metodo globale è più semplice per i rivenditori con molte operazioni.

N6 Inversione contabile (Reverse Charge) — sette sottocategorie Reverse charge

Art. 17 co. 5 e 6, art. 74 DPR 633/1972; artt. 46–47 DL 331/1993
Con il reverse charge (inversione contabile) l'obbligo di versare l'IVA si sposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Il fornitore emette fattura senza IVA con codice N6 e dicitura "inversione contabile"; il destinatario integra la fattura con l'IVA, la annota sia nel registro acquisti (con IVA a credito) che nel registro vendite (con IVA a debito). Il risultato è che l'IVA è "neutra" per il destinatario che ha pieno diritto di detrazione, e il versamento all'Erario è garantito senza dipendere dal fornitore.

N6.1 RC — cessione di rottami e altri materiali di recupero (art. 74 co. 7 e 8)

  • Vendita di rottami di metallo (ferro, rame, alluminio, acciaio) tra soggetti IVA;
  • Carta da macero, scarti di carta e cartone;
  • Rifiuti industriali, scarti di lavorazione destinati al recupero;
  • Plastica da riciclo.

Si applica tra soggetti passivi IVA; non si applica alle vendite a privati consumatori finali.

N6.2 RC — oro e argento puro (art. 17 co. 5)

  • Cessione di oro da investimento (oro in forma di lingotti, placchette, monete) tra operatori del settore;
  • Cessione di oro diverso da investimento (oro per uso industriale/gioielleria) tra soggetti IVA;
  • Cessione di argento puro tra soggetti IVA.

N6.3 RC — subappalto nel settore edile (art. 17 co. 6 lett. a)

Prestazioni di servizi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e completamento di edifici rese da subappaltatori a soggetti appaltatori del settore edile. Entrambe le parti (subappaltatore e appaltatore) devono operare nel settore edile con codici ATECO F.

  • Impresa edile A (appaltatore) subappalta opere murarie all'impresa B (subappaltatore): B emette fattura N6.3 ad A;
  • Subappalto di opere di demolizione, scavo, posa di pavimenti, tinteggiatura nell'ambito di un cantiere;
  • Prestazioni di lattoneria, carpenteria metallica, impianti (solo se subappaltate nell'ambito edile).

Non si applica se l'appaltatore non opera nel settore edile (es. supermercato che commissiona ristrutturazione): in quel caso si applica il normale regime IVA con aliquota ordinaria.

N6.4 RC — cessione di fabbricati (art. 17 co. 6 lett. a-bis)

Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato che rientrano nel campo IVA (cedute da imprese costruttrici o ristruttratrici) per le quali il cedente ha optato per l'imponibilità IVA, ma con applicazione del reverse charge.

  • Vendita di un immobile commerciale da una società immobiliare a un'altra impresa, con opzione per l'IVA;
  • Cessione di un capannone industriale tra soggetti IVA con reverse charge.

N6.5 RC — cessione di telefoni cellulari (art. 17 co. 6 lett. b)

Cessioni di dispositivi a circuito integrato (telefoni cellulari, tablet, microprocessori) nella fase distributiva precedente al commercio al dettaglio, cioè tra grossisti e rivenditori, non verso il consumatore finale.

  • Distributore grossista vende 500 smartphone a una catena di telefonia: reverse charge N6.5;
  • Non si applica alla vendita al cliente finale nel negozio al dettaglio.

N6.6 RC — cessione di prodotti elettronici (art. 17 co. 6 lett. c)

Cessioni di console da gioco, laptop, PC e altri dispositivi elettronici nella fase anteriore al commercio al dettaglio, tra soggetti passivi IVA (stessa logica di N6.5 ma per elettronica di consumo più ampia).

  • Grossista di informatica vende console a rivenditori: N6.6;
  • Distributore cede PC e laptop a catene retail: N6.6.

N6.7 RC — prestazioni di servizi tramite portali digitali (art. 17 co. 6 lett. d)

Prestazioni di servizi rese tramite piattaforme o portali digitali (marketplace, piattaforme di intermediazione) da fornitori a soggetti passivi IVA, dove la piattaforma agisce come intermediario e si considera committente ai fini IVA.

  • Prestazioni di pubblicità online rese tramite piattaforme digitali a soggetti IVA italiani;
  • Servizi di intermediazione digitale tra soggetti IVA con piattaforma che applica reverse charge.

N6.8 RC — operazioni del settore energetico (art. 17 co. 6 lett. d-bis)

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, di elettricità e gas, di certificati verdi e garanzie di origine tra soggetti passivi IVA nel settore energetico.

  • Cessione di quote ETS (Emission Trading System) tra operatori autorizzati;
  • Cessioni di gas naturale e di energia elettrica nella rete di distribuzione tra grossisti e distributori;
  • Cessione di certificati bianchi (TEE — Titoli di Efficienza Energetica) e certificati verdi.

N6.9 RC — altri casi di inversione contabile (residuale)

Categoria residuale per tutti i casi di reverse charge non ricompresi nelle sottocategorie precedenti, previsti da norme specifiche o da decisioni di autorizzazione UE.

  • Reverse charge applicabile in base ad autorizzazioni UE specifiche (art. 395 Direttiva 2006/112/CE);
  • Acquisti intracomunitari di beni (dove l'acquirente italiano applica reverse charge e registra la fattura estera con IVA italiana);
  • Acquisti di servizi da fornitori esteri (reverse charge esterno, art. 17 co. 2 DPR 633/72).
Imposta di bollo: le fatture con codici N6.x non sono soggette a imposta di bollo (operazioni imponibili IVA con inversione contabile). — Dicitura obbligatoria: in fattura deve comparire la scritta "inversione contabile" o la corrispondente dicitura nella lingua del destinatario. — Errore di reverse charge: se il fornitore applica l'IVA invece del reverse charge (o viceversa) entrambe le parti possono essere sanzionate.

N7 IVA assolta in altro Stato UE (MOSS / OSS / IOSS) 

Artt. 74-quinquies e 74-sexies DPR 633/1972; Reg. UE 2021/2024 (OSS/IOSS)
Codice N7 si usa quando l'IVA è dovuta in un altro Stato UE e viene assolta tramite i regimi OSS (One Stop Shop) o IOSS (Import One Stop Shop), mediante dichiarazione IVA presentata allo Stato di registrazione (in Italia: Agenzia delle Entrate). Il cedente italiano non applica l'IVA italiana, ma l'IVA del Paese di consumo, che raccoglie e riversa agli Stati di destinazione.
Esempi pratici:
  • E-commerce italiano che vende beni a consumatori privati in Francia, Germania e Spagna e ha superato la soglia UE di 10.000 euro di vendite B2C: usa il regime OSS, paga l'IVA francese, tedesca, spagnola tramite dichiarazione OSS in Italia, emette fattura con codice N7;
  • Venditore italiano su marketplace che importa beni di valore ≤ 150 euro direttamente da magazzino extra-UE a consumatori UE: regime IOSS, IVA assolta tramite dichiarazione IOSS, codice N7;
  • Prestatore di servizi elettronici (software SaaS, streaming, app) a privati in altri Paesi UE: OSS obbligatorio sopra i 10.000 euro annui di vendite cross-border B2C.
Imposta di bollo: le fatture N7 sono soggette a imposta di bollo di 2 euro se l'importo supera 77,47 euro. — Registrazione OSS: il regime OSS è facoltativo per chi resta sotto la soglia di 10.000 euro di vendite B2C cross-border UE; obbligatorio solo sopra tale soglia (altrimenti si registra ogni IVA nello Stato UE di destinazione singolarmente).
 
Imposta di bollo da 2 euro (art. 13 co. 1 Tariffa allegata DPR 642/1972): si applica alle fatture che non espongono IVA quando il totale supera 77,47 euro. Riguarda i codici N1, N2, N3, N4, N7. Non si applica ai codici N5 e N6 (operazioni imponibili in regime speciale o reverse charge). Il bollo non va incassato dal cliente: viene versato trimestralmente tramite F24 con il portale Fatture e Corrispettivi che calcola automaticamente il totale dovuto. L'importo si versa entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il regime forfettario e la fattura elettronica

Il contribuente in regime forfettario ha alcune specificità nella fattura elettronica che lo distinguono dal soggetto in regime ordinario. È fondamentale conoscerle perché gli errori più comuni riguardano proprio i forfettari.

Non espone l'IVA — ma non usa N4

Il forfettario non addebita IVA sulle proprie fatture, ma non perché le sue operazioni siano esenti (N4) o non imponibili: la ragione è il regime speciale previsto dall'art. 1, commi 54–89 della L. 190/2014. Il campo <AliquotaIVA> vale 0.00, il campo <Natura> non viene compilato (è lasciato vuoto o non presente) e il codice <RegimeFiscale> è RF19. Il software di fatturazione gestisce questa logica automaticamente quando si imposta il regime forfettario.

La dicitura obbligatoria

In ogni fattura emessa in regime forfettario deve comparire la dicitura specifica prevista dalla legge. La formulazione più comune e corretta è:

"Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi 54–89 della Legge n. 190/2014 (regime forfettario). Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della medesima legge."

La seconda parte (esonero dalla ritenuta) è rilevante: il forfettario non subisce ritenuta d'acconto, anche quando presta servizi a soggetti che normalmente la opererebbero. Il cliente che riceve una fattura forfettaria non deve trattenere la ritenuta.

Il bollo virtuale per il forfettario

Le fatture dei forfettari non espongono IVA e l'importo spesso supera 77,47 euro. In questi casi si applica l'imposta di bollo da 2 euro, che il forfettario deve versare trimestralmente tramite il portale Fatture e Corrispettivi (il sistema calcola automaticamente il totale). Non va richiesta al cliente né indicata come voce separata in fattura.

Il forfettario non presenta la dichiarazione IVA

Il regime forfettario esenta dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, dalle liquidazioni periodiche e dal versamento dell'IVA. Tuttavia, il forfettario deve emettere fattura elettronica tramite SDI come qualsiasi altro soggetto IVA. Per una guida completa al regime: Regime forfettario 2026: guida completa e il modello per la dichiarazione dei redditi: Modello Redditi PF forfettari.

L'autofattura: quando si emette e perché

L'autofattura è una fattura che il soggetto emette a se stesso. Non è un documento "finto": ha validità giuridica piena e serve per regolarizzare situazioni in cui il fornitore non può emettere la fattura (fornitore estero, forfettario che acquista da soggetti non obbligati, ecc.) o in cui la normativa impone che sia il destinatario a documentare l'operazione.

Tipo documento Codice TD Quando si usa
Autofattura per acquisti da fornitori esteri TD17 Acquisto di servizi da fornitore UE o extra-UE (reverse charge esterno, art. 17 co. 2 DPR 633/72). Il committente italiano emette TD17 integrando l'IVA italiana.
Autofattura per acquisti intracomunitari di beni TD18 Acquisto di beni da fornitore UE con trasferimento fisico in Italia (art. 46 DL 331/93). Il cessionario integra la fattura estera con IVA italiana tramite TD18.
Autofattura per acquisti da soggetti extra-UE di beni già in Italia TD19 Acquisto di beni già presenti nel territorio italiano da un soggetto estero non identificato in Italia (art. 17 co. 2 DPR 633/72).
Autofattura per mancata ricezione fattura TD20 Se il cessionario non riceve la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione deve autofatturarsi entro il 30° giorno successivo per regolarizzare la posizione e versare l'IVA dovuta.
Autofattura per estrazione da deposito IVA TD22 / TD23 Estrazione di beni da deposito IVA con pagamento dell'imposta (TD22) o senza pagamento (TD23) per specifiche operazioni.
Autofattura per autoconsumo o cessioni gratuite TD27 Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (autoconsumo personale del titolare) o cessioni gratuite a terzi soggette a IVA.

Le autofatture TD17, TD18 e TD19 vanno trasmesse al SDI con partita IVA mittente e destinatario coincidenti (quella del soggetto che si autofattura). Nel campo <CedentePrestatore> vanno i dati del fornitore estero e nel campo <CessionarioCommittente> i propri dati. Il SDI le gestisce correttamente proprio per questi tipi documento.

Il reverse charge: interno ed esterno

Il reverse charge è stato trattato nei codici N6 per il lato del fornitore. Dal lato del destinatario, è utile capire come gestire correttamente la ricezione di una fattura in reverse charge.

Reverse charge interno (fornitore italiano)

Quando si riceve una fattura italiana con codice N6.x, il destinatario deve:

  1. Integrare la fattura: aggiungere l'IVA all'aliquota applicabile (tipicamente 22%, o altra aliquota in base alla natura del bene/servizio);
  2. Registrarla nel registro acquisti con l'IVA a credito;
  3. Registrarla nel registro vendite con l'IVA a debito;
  4. Il saldo tra IVA a credito e IVA a debito sulle stesse operazioni è zero: il meccanismo è neutro per chi ha piena detrazione.

Per le fatture elettroniche in reverse charge interno, l'integrazione avviene emettendo un documento TD16 (integrazione fattura reverse charge interno) che va trasmesso al SDI con i propri dati sia come mittente che come destinatario.

Reverse charge esterno (fornitore estero)

Quando si ricevono servizi da un fornitore estero (UE o extra-UE), il committente italiano deve emettere autofattura TD17 applicando l'IVA italiana. Il fornitore estero emette la propria fattura senza IVA italiana (per i fornitori UE) o con la propria imposta locale (per i fornitori extra-UE). La doppia registrazione neutralizza l'effetto per il soggetto con piena detrazione.

Fattura verso privati (B2C) e scontrino elettronico

Le fatture emesse verso privati consumatori finali (B2C) hanno alcune specificità rispetto alle fatture B2B:

  • Il codice destinatario nell'XML vale 0000000 (sette zeri); se si conosce la PEC del privato si può indicarla nel campo apposito;
  • Il codice fiscale del privato (non la partita IVA) va indicato nel campo <CodiceFiscale>;
  • La fattura va resa disponibile al privato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi o inviandogli una copia PDF via email (la copia PDF non ha valore legale originale, ma è la copia di cortesia per il cliente).

Scontrino elettronico vs fattura B2C

Le attività che effettuano operazioni al dettaglio con clienti privati (negozi, bar, ristoranti, professionisti con clientela prevalentemente privata) possono scegliere tra due modalità di documentazione:

  • Registratore di cassa telematico (RT): emette lo scontrino elettronico (documento commerciale) che viene trasmesso automaticamente all'Agenzia delle Entrate. Non transita per il SDI. Non è una fattura e non consente al cliente di detrarre l'IVA o di portarla in detrazione fiscale;
  • Fattura elettronica B2C: emessa tramite SDI con codice destinatario 0000000. Consente al privato di usarla per le detrazioni 730 (spese mediche, ristrutturazioni ecc.) purché l'operazione sia detraibile.

Il cliente privato può richiedere la fattura in luogo dello scontrino, e il fornitore è obbligato a emetterla. La richiesta va fatta prima dell'operazione (per le attività con RT) o può avvenire entro i termini di emissione (per le attività che fatturano ordinariamente).

Fattura verso clienti esteri

Le fatture emesse verso soggetti non residenti in Italia (clienti esteri, sia UE che extra-UE) non transitano normalmente per il SDI. Tuttavia, dal 1° luglio 2022 esiste l'obbligo — per i soggetti tenuti alla fattura elettronica — di trasmettere al SDI anche i dati delle fatture verso clienti esteri, tramite il sistema Esterometro (ora abolito) o direttamente tramite fattura elettronica con codice destinatario XXXXXXX (sette X maiuscole).

Tipo cliente estero Codice TD Codice Natura tipico Note
Soggetto passivo IVA UE (B2B) TD01 N2.2 Servizi: territorialità nel Paese del committente. Beni: N3.2 se cessione intracomunitaria.
Privato UE (B2C) sotto soglia OSS TD01 IVA 22% italiana Sotto 10.000 € annui: si applica IVA italiana ordinaria.
Privato UE (B2C) sopra soglia OSS TD01 N7 IVA del Paese del consumatore, assolta tramite OSS.
Soggetto extra-UE (servizi) TD01 N2.2 Servizi fuori campo IVA italiana per mancanza del presupposto territoriale.
Soggetto extra-UE (esportazione beni) TD01 N3.1 Non imponibile ex art. 8 DPR 633/72. Necessaria la prova di esportazione.

La trasmissione delle operazioni con l'estero al SDI con codice destinatario XXXXXXX sostituisce l'obbligo dell'Esterometro trimestrale, abolito dal 1° luglio 2022. Il termine di trasmissione è il 15° giorno del mese successivo all'operazione per le fatture attive emesse verso esteri; per le fatture passive ricevute dall'estero si usa invece l'autofattura (TD17, TD18, TD19) con termine al 15° del mese successivo alla registrazione.

Note di credito e note di debito

Quando una fattura già emessa deve essere parzialmente o totalmente annullata o rettificata, si emette una nota di variazione:

  • Nota di credito (TD04): storna in tutto o in parte una fattura precedente. Riduce l'IVA a debito del cedente e l'IVA a credito del cessionario. Si usa per: resi di merce, sconti non previsti in fattura, errori di importo, annullamento della fattura;
  • Nota di debito (TD05): rettifica in aumento una fattura precedente. Aumenta l'IVA a debito del cedente. Si usa quando la fattura originale era di importo inferiore al dovuto.

La nota di credito non ha un termine temporale fisso per la sua emissione, ma l'IVA stornata è recuperabile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione (art. 26 DPR 633/72). Oltre tale termine, il recupero è possibile solo in caso di procedure concorsuali del debitore o di accordi di ristrutturazione del debito.

La nota di credito deve fare riferimento alla fattura originale: è buona prassi indicare nel campo descrizione il numero e la data della fattura stornata, anche se non è un campo obbligatorio del tracciato XML.

La conservazione sostitutiva: regole e servizi

La fattura elettronica ricevuta tramite SDI non è "conservata" automaticamente dal fatto di essere digitale. La normativa (art. 39 DPR 633/72, D.Lgs. 82/2005 CAD, DPCM 3/12/2013) impone una conservazione sostitutiva a norma che garantisca per almeno 10 anni:

  • Autenticità dell'origine: certezza dell'identità del soggetto emittente;
  • Integrità del contenuto: il documento non è stato alterato dopo l'emissione;
  • Leggibilità: il documento è leggibile per tutto il periodo di conservazione.

Questi requisiti si soddisfano con l'apposizione di firma digitale e marca temporale ai pacchetti di archiviazione, operazioni che non si possono fare semplicemente salvando le fatture in una cartella locale. I servizi disponibili sono:

Servizio Costo Note
Agenzia delle Entrate — Fatture e Corrispettivi Gratuito Conserva automaticamente tutte le fatture transitate per il SDI. Accesso tramite SPID/CIE. Da attivare esplicitamente nelle impostazioni del portale. Conserva per 10 anni.
Software di fatturazione con conservazione inclusa (Fattura24, Aruba, Zucchetti…) Incluso o a pagamento Molti software includono la conservazione sostitutiva nel canone. Verificare che sia certificata secondo le specifiche AgID.
Conservatori accreditati AgID A pagamento Per aziende con volumi elevati o con esigenze specifiche di integrazione con sistemi ERP. Elenco accreditati su agid.gov.it.

Le sanzioni per fattura errata, tardiva o omessa

Il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di fattura elettronica è disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche. Le sanzioni variano significativamente in base alla tipologia di violazione e alla circostanza che l'operazione sia imponibile IVA o meno.

Violazione Sanzione ordinaria Note e riduzioni
Omessa o tardiva emissione della fattura — operazione imponibile Dal 90% al 180% dell'IVA relativa all'operazione non documentata Minimo 500 euro per violazione. È la sanzione più grave del sistema.
Omessa o tardiva emissione della fattura — operazione non imponibile, esente o esclusa (senza IVA) Da 250 a 2.000 euro per ciascuna violazione Sanzione fissa: non dipende dall'importo dell'operazione.
Fattura con indicazioni errate o incomplete che incidono sulla liquidazione IVA Dal 90% al 180% della differenza di imposta Es. aliquota sbagliata, imponibile errato, codice natura errato su operazione imponibile.
Fattura con dati formalmente errati che non incidono sulla liquidazione IVA Da 250 a 2.000 euro Es. descrizione insufficiente, indirizzo errato, codice natura sbagliato su operazione non imponibile già corretta.
Mancata conservazione sostitutiva Da 1.000 a 50.000 euro Sanzione del D.Lgs. 82/2005 (CAD), applicabile per mancata istituzione del sistema di conservazione.
Omessa trasmissione operazioni con l'estero (ex Esterometro) 2 euro per fattura, max 400 euro/mese Ridotta a 1 euro (max 200 euro/mese) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi.

Quando le sanzioni si riducono

Le sanzioni per fatturazione elettronica sono riducibili tramite:

  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): per le violazioni già commesse ma non ancora contestate. Riduce le sanzioni secondo le stesse finestre temporali delle sanzioni sui versamenti. Guida completa al ravvedimento operoso;
  • Definizione agevolata in accertamento con adesione: riduzione a un terzo delle sanzioni in sede di accordo con l'Agenzia delle Entrate;
  • Recidiva: in caso di recidiva (stessa violazione commessa più di una volta nel triennio), la sanzione minima viene aumentata del 50%.

Per approfondire il regime fiscale più adatto alla propria attività: Guida al regime forfettario 2026 e Calcolatore convenienza forfettario. Per i modelli commerciali da allegare o citare in fattura: Modelli commerciali — contratti, NDA, lettere di incarico.

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