Lavoro autonomo occasionale e prestazioni occasionali

Il lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è un’attività lavorativa svolta in modo sporadico e saltuario e, pertanto, non necessità dell’apertura di una Partita IVA. Tale attività, in genere di vocazione prevalentemente intellettuale, viene svolta dal prestatore senza alcun vincolo di subordinazione verso il committente. L’autonomia della prestazione è riscontrabile anche nella libertà di determinare il compenso che non prevede alcun importo minimo ed è lasciato alla libera contrattazione tra le parti. Solitamente, per un lavoro occasionale si stipula un accordo verbale senza dover ricorre ad un contratto vero e proprio. In alcuni casi, però, si può redigere un accordo in forma scritta che riporti almeno:

  1. La descrizione dell’attività;
  2. I tempi e le modalità di esecuzione dell’attività;
  3. Il compenso pattuito, i tempi e le modalità di pagamento;
  4. Le possibilità e le modalità del recesso anticipato dal contratto.

Le prestazioni autonome occasionali possono essere svolte praticamente da qualsiasi soggetto – sono ammessi anche i minorenni tra i 16 ed i 18 anni a determinate condizioni – salvo che da soggetti titolari di partita IVA o iscritti ad Albi professionali indipendentemente dal numero di prestazioni e dall’importo se rientranti nell’oggetto della professione esercitata.

Le attività di lavoro autonomo occasionale comprendono qualsiasi lavoro caratterizzato dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. Non sono identificabili parametri quantitativi per determinare questi aspetti venendo meno i limiti economici e di durati previsti dalla normativa precedente quali:

  • Una durata massima di 30 giorni per committente durante l’anno;
  • Un compenso non superiore a 5.000 euro lordi.

La mancanza di limiti quantitativi non significa che non vi siano obblighi legati al superamento di determinate soglie. Il limite di 5.000 euro lordi, sebbene non sia determinante ai fini della definizione dell’occasionalità della prestazione, assume rilevanza ai fini contributivi.

Obblighi contributivi per compensi superiori a 5.000 euro

Al superamento della soglia dei 5 mila euro, infatti, il prestatore è obbligato ad iscriversi alla gestione separata INPS ed al versamento dei contributi che sono identici per ogni settore produttivo ed ammontano a:

  • 24% per pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (8% a carico del lavoratore, 16% a carico del committente);
  • 33.72% di cui 0.72% per prestazioni temporanei di malattia o maternità come assicurazione IVS (11,24% a carico del lavoratore e 22,48% a carico del committente) per gli altri soggetti.

Tale carico contributivo non viene applicato sulla totalità dei redditi ma solo sui compensi eccedenti i 5.000 euro lordi.

Dato che gli obblighi contributivi sono anche a carico del committente, il prestatore ha l’obbligo di:

  1. Segnalare al committente, all’inizio di ogni prestazione, il superamento della soglia di 5.000 euro annui;
  2. Informare in maniera tempestiva il committente nel momento in cui, durante il rapporto di lavoro, si oltrepassa la soglia dei 5.000 euro.

A fronte dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi occasionali beneficiano della copertura previdenziale ed assistenziale garantita dall’INSP. In particolare, i contributi versati sono finalizzati sia all’ottenimento della prestazione pensionistica che alla copertura dei rischi legati ad infortuni, malattie professionali, invalidità e malattia.

Ritenuta d'acconto e trattamento fiscale dei compensi

Il limite di 5.000 euro lordi implica che possono esserci dei casi in cui questo compenso non sia quello effettivamente incassato. A seconda che il committente sia o meno un sostituto d’imposta, al compenso deve essere applicata o meno una ritenuta del 20% a titolo d’acconto.

Semplificando, i soggetti che possono operare come sostituti d’imposta sono:

  • Imprese e professionisti (che non applicano il regime forfettario);
  • Società di persone e di capitali;
  • Associazioni ed enti;
  • Condomini.

Se la prestazione è effettuata in favore di uno di tali soggetti, al compenso deve essere detratto il 20% a titolo di ritenuta d’acconto che il committente verserà all’erario. Tali somme sono degli importi anticipati sull’IRPEF che sarà determinata nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui viene effettuata la prestazione.

Non è raro che alcuni soggetti abbiano percepito solamente redditi di collaborazioni occasionali al di sotto della soglia di 4.800 euro lordi annui. Al di sotto di tale soglia, il reddito percepito non può essere inserito in dichiarazione in quanto l’IRPEF viene di fatto azzerata. In questa fattispecie, l’importo della ritenuta subita verrà di fatto restituito trasformandosi in crediti di imposta che potranno essere, alternativamente:

  • Chiesti a rimborso;
  • Utilizzati in compensazione per il pagamento di altre imposte o contributi.

Il lavoro autonomo occasionale è compatibile con la NASPI

Questo regime presenta compatibilità con la NASPI. Infatti, nel caso in cui venga effettuata un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito fino a 3.000 euro il beneficiario ha la possibilità di continuare a percepire la NASPI, con importo ridotto, pari all’80% dell’importo previsto, rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio dell’attività autonoma e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità. Di particolare importanza è l’obbligo posto a carico del soggetto che svolge attività autonoma, il quale è tenuto ad informare l’INPS, entro il termine di un mese dall’inizio dell’attività, oppure entro un mese dalla domanda di NASPI, dichiarando il reddito annuo che si prevede di percepire dall’attività autonoma esercitata.

La riduzione viene calcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure (se non si è obbligati alla presentazione della dichiarazione) il soggetto beneficiario dell’indennità è chiamato a presentare all’INPS una autocertificazione con l’indicazione dell’effettivo reddito percepito. Tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno (con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente). In mancanza di tale informazione, il soggetto è chiamato a restituire la NASPI percepita dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo effettuata.

La ricevuta non fiscale

Trattandosi di prestazioni occasionali, il lavoratore non dovrà rilasciare fattura o parcella ma è tenuto a rilasciare una ricevuta non fiscale. Tale documento dovrà contenere:

  • numero e data di emissione della ricevuta;
  • dati anagrafici del prestatore (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
  • dati del committente (denominazione sociale o nome e il cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);
  • descrizione dell’attività svolta e compenso concordato;
  • ritenuta d’acconto nel caso il committente possa agire come sostituto d’imposta;
  • riferimenti normativi (esenzione IVA ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 633/1972 e, se si applica la ritenuta d’acconto, art. 25, D.P.R. 600/1973).

L’emissione della ricevuta non fiscale non è obbligatoria se il pagamento viene effettuato con mezzi tracciabili a meno che non sia richiesta dal committente. Tale documento assume anche il titolo di quietanza di pagamento e, se di importo superiore a 77,47 euro, prevista l’applicazione di una marca da bollo di 2 euro con data anteriore rispetto alla data di emissione del documento.

Prestazioni occasionali

Diverse dal lavoro autonomo occasionale sono le prestazioni occasionali che riguardano attività sporadiche e saltuarie ma legate ad un singolo committente con un vincolo di subordinazione. La similitudine con il lavoro autonomo occasionale è solamente nell’aggettivo finale in quanto le attività sono molto più simili ad un contratto di lavoro subordinato.

A seconda degli utilizzatori ed alla tipologia di lavoro si può distinguere: il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO); il Libretto di Famiglia.

Libretto di famiglia

Il Libretto di Famiglia si rivolge a persone fisiche che non esercita attività professionali o di impresa.

Si tratta di un libretto nominativo composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro finalizzati a pagare le attività lavorative di durata non superiore ad un’ora. Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento:

  • 8 euro costituiscono il compenso del prestatore;
  • 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;
  • 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL;
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione Separata ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi ed i premi versati per tali assicurazioni sono compresi nei titoli di pagamento.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il Libretto famiglia sono indicate in modo tassativo dalla legge e consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici (riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa):

  • pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • non superiori a 10.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • pari a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Contratto di prestazione occasionale

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari - professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, onlus e associazioni - che possono acquisire prestazioni di lavoro, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

Tali limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 10.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
  • per ciascun utilizzatore appartenente a uno dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per i compensi resi da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università,    persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora. Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale. Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto:

  • per i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato;
  • per i soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento con più di 25 dipendenti a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte delle imprese del settore agricolo.

Come funziona

Per poter accedere a tali prestazioni, prestatori ed utilizzatori devono registrarsi sulla piattaforma INPS (Libretto di famiglia o prestazioni occasionali) dove avranno accesso ad un portafoglio virtuale. Gli utilizzatori potranno alimentare tale portafoglio tramite versamenti F24-Elide (causale CLOC per i contratti di prestazione occasionale o LIFA per il libretto di famiglia) oppure tramite il portale dei pagamenti. Il contratto di prestazione occasionale deve essere attivato almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

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