L'aggiornamento ISTAT è l'adeguamento periodico del canone di locazione all'aumento dei prezzi al consumo, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi). Non è automatico: è dovuto solo se il contratto lo prevede, nella misura stabilita, e, in molti casi, solo dal momento in cui il locatore lo chiede per iscritto. Questa lettera serve proprio a richiederlo, con il calcolo in chiaro.
Nelle locazioni abitative a canone libero (4+4) la misura è quella pattuita nel contratto, spesso il 75% o il 100% della variazione ISTAT. Nei contratti a canone concordato e transitori segue quanto previsto dagli accordi territoriali, di solito il 75%. Nelle locazioni commerciali l'aggiornamento non può superare il 75% della variazione annuale dell'indice (art. 32 della Legge 392/1978). Se il contratto non dice nulla, il canone resta fermo.
Il locatore che ha scelto la cedolare secca rinuncia, per tutto il periodo dell'opzione, a chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, compresa la variazione ISTAT. È la condizione dell'opzione, comunicata all'inquilino con raccomandata. Prima di inviare la lettera, quindi, verifica il regime fiscale del contratto: chiedere l'ISTAT con la cedolare attiva è illegittimo.
Si prende la variazione percentuale dell'indice FOI tra il mese precedente la decorrenza della nuova annualità e lo stesso mese dell'anno prima, la si moltiplica per la percentuale prevista dal contratto e la si applica al canone in vigore. Esempio: canone annuo 7.200 euro, variazione ISTAT 1,8%, aggiornamento al 75%: variazione applicata 1,35%, aumento annuo 97,20 euro, nuovo canone 7.297,20 euro, rata mensile 608,10 euro. I dati sono pubblicati dall'ISTAT ogni mese e la lettera contiene la tabella per riportare ogni passaggio.
La regola prevalente, soprattutto per le locazioni commerciali, è che l'aggiornamento decorra dalla richiesta del locatore e non possa essere preteso per gli anni passati in cui non è stato chiesto. Alcuni contratti abitativi prevedono l'aggiornamento automatico, ma anche in quel caso una comunicazione scritta evita contestazioni. Inviare la lettera con raccomandata o PEC prima della scadenza annuale è la soluzione più sicura.
In regime ordinario l'aggiornamento non va comunicato all'Agenzia delle Entrate, ma l'imposta di registro delle annualità successive si calcola sul canone aggiornato, e il canone aggiornato è quello da dichiarare ai fini IRPEF.
Nelle locazioni commerciali la giurisprudenza lo esclude; nelle abitative dipende dalla clausola. In genere si parte dalla richiesta.
Dipende dal contratto; molte clausole prevedono solo l'adeguamento in aumento, ma va verificato il testo.
Se il contratto lo prevede e il calcolo è corretto, no: il mancato pagamento della differenza è un inadempimento.
Rileggi la clausola nel tuo contratto 4+4, 3+2 concordato o commerciale 6+6. Se valuti di passare alla cedolare secca, leggi Cedolare secca: quando conviene. Per i pagamenti c'è la ricevuta del canone.
Per documentare lo stato dell'immobile all'inizio e alla fine del rapporto c'è il verbale di consegna e riconsegna; la stessa lettera si può usare per il box o posto auto, se il contratto prevede l'aggiornamento.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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