La ricevuta del canone di locazione è la quietanza con cui il locatore attesta di aver ricevuto il pagamento di uno o più canoni. Per l'inquilino è la prova dell'avvenuto pagamento (art. 1199 c.c.: il debitore che paga ha diritto alla quietanza); per il proprietario è un modo ordinato di tenere traccia degli incassi, utile in dichiarazione dei redditi e in caso di contestazioni.
Per le locazioni di abitazioni la legge (L. 147/2013) richiede che i canoni siano corrisposti con modalità che ne assicurino la tracciabilità, escludendo il contante, salvo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dell'Economia ha chiarito che la norma serve soprattutto a fornire una prova certa del pagamento, anche ai fini delle agevolazioni fiscali, e che pagamenti in contanti entro i limiti generali di legge restano possibili se documentati per iscritto. In pratica, il bonifico o l'assegno sono la scelta più sicura; se si paga in contanti, la ricevuta è indispensabile.
Se il locatore è un privato e il canone non è soggetto a IVA, sulla ricevuta di importo superiore a 77,47 euro va applicata una marca da bollo da 2 euro. Il bollo è a carico di chi rilascia la ricevuta, salvo diverso accordo; la mancata applicazione è sanzionata. Se il locatore è un soggetto IVA, al posto della ricevuta emette fattura.
L'inquilino può avere diritto a detrazioni IRPEF per il canone pagato sull'abitazione principale, ad esempio per i giovani tra 20 e 31 anni, per i contratti a canone concordato o per chi si trasferisce per lavoro. Le ricevute, insieme al contratto registrato, sono la documentazione da conservare per il 730 o per i bonus locali sull'affitto. Possono servire anche per l'ISEE e per le domande di contributo al canone.
Il canone è tassato secondo quanto risulta dal contratto registrato, anche se non incassato, salvo le eccezioni previste dalla legge. Le ricevute numerate e conservate in ordine consentono di ricostruire gli incassi, documentare le morosità e, in caso di sfratto, provare quali mensilità risultano non pagate. Per i contratti in cedolare secca è utile indicare che il canone non è soggetto ad aggiornamento ISTAT.
La ricevuta riporta i dati del locatore e dell'inquilino, gli estremi di registrazione del contratto, l'indirizzo dell'immobile, il periodo di riferimento, l'importo del canone e quello delle eventuali spese accessorie indicate separatamente, il mezzo di pagamento, la data e la firma. Il numero progressivo aiuta a non saltare mensilità.
Non è obbligatoria, perché la contabile bancaria prova il pagamento, ma l'inquilino può comunque chiederla.
Sì, indicando le singole mensilità e i relativi pagamenti; la marca da bollo si applica sulla ricevuta.
Possono esserci, ma è meglio indicarle separatamente dal canone.
Se il contratto non è ancora registrato, usa il modello RLI o il servizio di registrazione. Per gli affitti turistici c'è la dichiarazione del locatore per affitti brevi. Leggi anche Detrazioni fiscali 2026 e Affittare casa senza problemi.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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