Chi applica il regime forfettario non subisce la ritenuta d'acconto sui compensi pagati da aziende, studi ed enti. Lo prevede l'art. 1, comma 67, della Legge 190/2014, a una condizione: il professionista deve rilasciare al committente un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto all'imposta sostitutiva. Questo modello è quella dichiarazione, pronta da inviare a ogni cliente sostituto d'imposta.
Perché serve
Molti committenti, soprattutto aziende strutturate e pubbliche amministrazioni, applicano la ritenuta del 20% in automatico. Se la ritenuta viene trattenuta per errore, il forfettario incassa meno e deve recuperarla in dichiarazione dei redditi, con tempi lunghi. La dichiarazione scritta toglie ogni dubbio all'ufficio amministrativo del cliente e lo tutela in caso di controllo.
Cosa contiene il modello
Dati del professionista o della ditta, partita IVA, attività e codice ATECO, dichiarazione di applicare il regime forfettario per l'anno indicato, richiamo all'imposta sostitutiva del comma 64, richiesta di non applicare la ritenuta, impegno a comunicare la fuoriuscita dal regime e testo della dicitura da riportare in fattura.
La dicitura in fattura
Oltre alla dichiarazione, ogni fattura elettronica deve indicare che l'operazione è effettuata in regime forfettario e che il compenso non è soggetto a ritenuta. Sulla fattura va applicata l'imposta di bollo di 2 euro quando l'importo supera 77,47 euro: il bollo può essere addebitato al cliente.
Uscita dal regime in corso d'anno
Il regime forfettario si applica fino a 85.000 euro di ricavi o compensi. Se nel corso dell'anno si superano i 100.000 euro, si esce dal regime immediatamente e dalle operazioni successive si applicano IVA e ritenuta. Per questo il modello impegna il dichiarante a comunicare per iscritto ogni variazione ai propri committenti.
Ogni quanto rinnovarla
La dichiarazione può valere per un anno o fino a revoca. È buona prassi inviarla a inizio anno a tutti i clienti abituali e allegarla alla prima fattura per i clienti nuovi.
Domande frequenti
Vale anche per gli agenti di commercio in forfettario?
Sì: anche sulle provvigioni il forfettario non subisce ritenuta, se rilascia la dichiarazione.
Il committente può rifiutarsi di non applicare la ritenuta?
Se riceve la dichiarazione non deve operarla; in caso di dubbio può verificare la partita IVA, ma la responsabilità di quanto dichiarato è del forfettario.
E se la ritenuta è già stata trattenuta?
Si recupera nella dichiarazione dei redditi, come credito d'imposta, con la certificazione unica rilasciata dal committente.
Collegamenti utili
Approfondisci il regime nella guida al regime forfettario 2026 e calcola la convenienza del forfettario. Per incarichi continuativi usa il contratto di consulenza professionale.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Cassino. Aggiornata a ottobre 2026: il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto.