Fringe benefit: guida completa per imprese e lavoratori

Negli ultimi anni, il panorama della retribuzione accessoria ha subito una trasformazione significativa, con i fringe benefit che sono progressivamente divenuti uno strumento centrale nelle strategie di welfare aziendale. Non più semplici "extra" marginali, i benefit in natura rappresentano oggi una componente qualificante del pacchetto retributivo, capace di incidere tanto sulla soddisfazione dei dipendenti quanto sulla pianificazione fiscale dell'impresa.

La presente guida intende offrire un quadro completo e aggiornato al 2026 della disciplina dei fringe benefit, analizzando la definizione e le tipologie di beni e servizi riconducibili a tale categoria, il regime fiscale e contributivo applicabile sia dal lato del dipendente che dal lato del datore di lavoro, nonché le strategie di pianificazione più efficaci per ottimizzare il ricorso a questi strumenti.

Cosa sono i fringe benefit

I fringe benefit costituiscono una particolare tipologia di retribuzione in natura o in servizi non monetari che il datore di lavoro corrisponde al dipendente, in aggiunta o in alternativa alla retribuzione monetaria ordinaria. Si tratta, in altri termini, di beni e servizi concessi al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, che rappresentano una forma di compenso accessorio rispetto alla retribuzione fissa e variabile.

L'elemento distintivo del fringe benefit risiede nella sua natura non monetaria. Rientrano in questa categoria l'auto aziendale concessa in uso promiscuo, i buoni pasto, i buoni acquisto e carburante, i telefoni e computer concessi anche per uso personale, il pagamento di utenze domestiche, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per l'affitto dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo alla stessa.

La disciplina fiscale di riferimento è contenuta nell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il quale stabilisce il principio generale secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma di erogazione. Tale principio di onnicomprensività della base imponibile trova, tuttavia, importanti eccezioni e limiti di esenzione specificamente previsti per i fringe benefit.

Il regime fiscale per il dipendente

La soglia ordinaria di esenzione

Il comma 3 dell'articolo 51 del TUIR introduce una soglia massima di non imponibilità per i beni e servizi di modico valore concessi ai dipendenti in natura. Ordinariamente, il valore dei fringe benefit non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, né ai fini IRPEF né ai fini contributivi, entro il limite di 258,23 euro per ciascun periodo d'imposta.

Questa soglia rappresenta il regime ordinario, applicabile in assenza di disposizioni speciali. La sua misura, modestia, riflette la ratio originaria della norma, volta a esentare solo i benefit di valore contenuto, considerati strumenti di miglioramento delle condizioni di lavoro piuttosto che forme occulte di retribuzione.

Le soglie elevate per il triennio 2025-2027

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una disciplina derogatoria, successivamente confermata dalla Legge di Bilancio 2026, che innalza significativamente i limiti di esenzione per il triennio 2025-2027.

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, infatti, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 1.000 euro, i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale) e per le spese relative all'abitazione principale (locazione o interessi sul mutuo).

La soglia è elevata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, includendo i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR.

Secondo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2023, la condizione per beneficiare del limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore, nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento dell'assegno unico e universale.

La regola del "tutto o niente"

Un aspetto cruciale della disciplina, che richiede particolare attenzione nella gestione operativa, è il meccanismo cosiddetto del "tutto o niente". Se il valore complessivo dei fringe benefit erogati nel periodo d'imposta supera anche di un solo euro il limite previsto (1.000 o 2.000 euro a seconda dei casi), l'intero importo diventa imponibile, e non soltanto la parte eccedente.

Questo principio, più volte richiamato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, impone una pianificazione attenta delle erogazioni, soprattutto in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto di lavoro, per evitare il superamento involontario delle soglie con conseguente tassazione integrale dei benefit concessi.

La tassazione in caso di superamento della soglia

Qualora il valore complessivo dei fringe benefit superi la soglia di esenzione applicabile, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente. Il valore da assoggettare a tassazione è determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 51 del TUIR, che variano a seconda della natura del bene o servizio concesso.

Per i beni e servizi diversi dalle auto aziendali, il valore normale è determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, con riferimento al prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza.

L'auto aziendale ad uso promiscuo: un regime speciale

L'auto concessa in uso promiscuo al dipendente rappresenta una delle tipologie di fringe benefit più diffuse e, al contempo, più complesse dal punto di vista fiscale. Per tale fattispecie, il legislatore ha previsto una disciplina speciale derogatoria rispetto al regime ordinario basato sul valore normale.

L'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR stabilisce che, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il valore da assoggettare a tassazione è determinato con un criterio forfetario, basato su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle elaborate annualmente dall'Automobile Club d'Italia.

Le percentuali applicabili variano in funzione della tipologia del veicolo. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in relazione a veicoli immatricolati dal 2025, si assume a riferimento il 50% del valore corrispondente alla percorrenza convenzionale. La percentuale si riduce al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Le tabelle ACI per il 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 e sono suddivise per tipologia di veicolo: autoveicoli in produzione (benzina, gasolio, benzina-GPL, ibrido-benzina, ibrido-gasolio, ibridi plug-in, elettrici), autoveicoli fuori produzione, motoveicoli e autocaravan.

È importante sottolineare che il fringe benefit così determinato è assoggettato sia a IRPEF che a contributi previdenziali, e va calcolato a prescindere dall'effettiva percorrenza annuale, non rilevando i chilometri realmente percorsi dal dipendente.

La riduzione del fringe benefit per somme trattenute al dipendente

Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda la possibilità di ridurre il valore imponibile del fringe benefit auto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. L'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR prevede che il valore forfetario debba essere calcolato "al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente".

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 326/1997 e da ultimo con la risposta a interpello n. 14/2026, ha chiarito che tale riduzione è ammessa esclusivamente per le somme richieste al lavoratore quale corrispettivo per l'uso personale del veicolo, determinate sulla base del valore convenzionale del fringe benefit (cioè secondo le tabelle ACI).

In altri termini, se il dipendente contribuisce al costo dell'auto aziendale mediante una trattenuta mensile pari al valore convenzionale determinato con le tabelle ACI, tale trattenuta è idonea ad azzerare il fringe benefit imponibile. Le eventuali somme ulteriori richieste al dipendente a copertura del costo effettivamente sostenuto dall'azienda (ad esempio, la differenza tra il canone di noleggio e il valore convenzionale) non possono invece essere sottratte dal fringe benefit e concorrono a formare reddito imponibile in capo al lavoratore ai sensi del principio di onnicomprensività di cui all'articolo 51, comma 1 del TUIR.

Tali somme, anche se recuperate mediante riduzione della retribuzione variabile, costituiscono a tutti gli effetti utilizzo di reddito imponibile da parte del lavoratore e devono pertanto concorrere alla formazione del reddito complessivo.

I buoni pasto

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una novità significativa in materia di buoni pasto. L'articolo 1, comma 14 della legge n. 199/2025 ha elevato la soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro giornalieri.

Restano ferme le disposizioni riguardanti i buoni pasto cartacei, esenti fino alla soglia giornaliera di 4 euro, nonché l'indennità sostitutiva della mensa erogata in busta paga, esclusa da contributi e tasse fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro per le categorie specificamente previste (addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione).

I prestiti agevolati

I finanziamenti riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti, o da terzi convenzionati con l'azienda, generano un reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi determinato secondo specifici criteri.

Per i prestiti a tasso fisso, il reddito imponibile è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato. Per i prestiti a tasso variabile, il calcolo è effettuato con riferimento al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.

Il reddito così determinato è tassato con ritenuta d'acconto al momento del pagamento delle singole rate del prestito, come risultano dal piano di ammortamento.

I fabbricati concessi in uso

I fabbricati di proprietà del datore di lavoro, o dallo stesso presi in locazione, concessi in locazione, uso o comodato ai dipendenti rilevano per il calcolo di contributi e tasse in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato e quanto corrisposto dal dipendente per l'utilizzo del medesimo.

Il regime fiscale per l'impresa

La deducibilità dei costi

Dal lato dell'impresa, i costi sostenuti per l'erogazione di fringe benefit sono generalmente deducibili dal reddito d'impresa, secondo le regole ordinarie previste dal TUIR. La deducibilità segue la natura del bene o servizio concesso.

Per i beni e servizi diversi dalle auto aziendali, il costo sostenuto è integralmente deducibile, nel rispetto dei principi di inerenza e competenza. Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità segue le regole previste per i beni strumentali, con le limitazioni e le percentuali di deducibilità previste dall'articolo 164 del TUIR.

Gli adempimenti del sostituto d'imposta

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a gestire correttamente la fiscalità dei fringe benefit, sia sotto il profilo della determinazione del valore imponibile, sia sotto il profilo degli obblighi dichiarativi e di versamento delle ritenute.

Il valore dei fringe benefit deve essere indicato nella Certificazione Unica, nella sezione relativa ai redditi di lavoro dipendente, e concorre alla determinazione del reddito complessivo del lavoratore. Le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali devono essere operati in busta paga, secondo le scadenze ordinarie.

Particolare attenzione deve essere prestata alla gestione dei fringe benefit erogati a cavallo d'anno. Trova applicazione il principio di cassa allargato, in base al quale i beni e servizi concessi entro il 12 gennaio dell'anno successivo si considerano percepiti nell'anno precedente. Ciò implica che il datore di lavoro dovrà valutare con attenzione le erogazioni effettuate a cavallo d'anno, per evitare il superamento involontario delle soglie di esenzione.

La documentazione necessaria

Per beneficiare della soglia di esenzione elevata a 2.000 euro, il lavoratore con figli a carico deve rendere al datore di lavoro un'apposita dichiarazione, indicando i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico. La dichiarazione ha valore per l'intero periodo d'imposta ed è funzionale alla corretta applicazione della soglia più elevata già in fase di erogazione dei benefit.

Il datore di lavoro deve acquisire e conservare tutta la documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta e la sua inclusione nel limite di esenzione. In alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva che attesti il ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati.

La distinzione tra fringe benefit e welfare aziendale

È opportuno operare una distinzione concettuale e operativa tra fringe benefit e welfare aziendale, disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR.

I fringe benefit sono erogazioni individuali, che possono essere riconosciute anche a singoli dipendenti o a categorie specifiche, e sono soggetti ai limiti di esenzione sopra descritti. Il welfare aziendale, invece, è caratterizzato da una logica collettiva: i servizi di utilità sociale (come gli asili nido, le borse di studio, i servizi di assistenza familiare) devono essere offerti a tutti i dipendenti o a categorie omogenee, e non hanno limite di importo per l'esenzione.

Questa distinzione ha rilevanti implicazioni pratiche. Il welfare aziendale consente di erogare benefici anche di importo significativo senza generare imposizione fiscale in capo al dipendente, a condizione che siano rispettati i requisiti di generalità e omogeneità delle categorie beneficiarie. I fringe benefit, pur offrendo maggiore flessibilità nella personalizzazione delle erogazioni, sono soggetti ai limiti quantitativi sopra illustrati.

Le novità della Legge di Bilancio 2026

Oltre alle conferme delle soglie di esenzione per il triennio 2025-2027, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune novità di rilievo in materia di fringe benefit e welfare aziendale.

L'innalzamento della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici a 10 euro giornalieri rappresenta un intervento significativo, che consente alle aziende di offrire un benefit di maggiore valore senza oneri fiscali aggiuntivi.

Per il biennio 2026-2027, è stata inoltre prevista una riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d'impresa, che scende all'1% entro il limite massimo complessivo di 5.000 euro annui. Questa misura, sebbene non riguardi direttamente i fringe benefit, si inserisce nel più ampio quadro delle agevolazioni volte a incrementare il potere d'acquisto dei lavoratori.

Non è stata invece prorogata la misura agevolativa in favore dei lavoratori neoassunti che trasferiscono la residenza, relativa al rimborso esentasse dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dell'immobile (c.d. "bonus affitti"). Tale agevolazione resta applicabile, nel 2026, solo per i lavoratori assunti nel 2025, fermo restando il diritto a fruire del beneficio per i due anni successivi all'assunzione.

La pianificazione dei fringe benefit

La verifica periodica delle soglie

Considerata la regola del "tutto o niente", è consigliabile che le imprese adottino sistemi di monitoraggio costante del valore dei fringe benefit erogati a ciascun dipendente. Un controllo periodico, anche mensile, consente di verificare l'avvicinamento alle soglie di esenzione e di pianificare eventuali erogazioni aggiuntive in modo da non superare involontariamente i limiti.

Particolare attenzione va prestata ai casi di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o di riconoscimento di benefit da parte di più datori di lavoro, situazioni in cui il rischio di superamento delle soglie è maggiore.

La scelta tra fringe benefit e welfare

La decisione se erogare un benefit sotto forma di fringe benefit individuale o nell'ambito di un piano di welfare collettivo dipende da molteplici fattori: il numero dei dipendenti, la composizione della forza lavoro, le risorse disponibili, gli obiettivi aziendali.

I fringe benefit offrono maggiore flessibilità e personalizzazione, consentendo di premiare specifiche categorie di dipendenti o di rispondere a esigenze individuali. Il welfare aziendale, pur richiedendo una logica collettiva, consente di erogare benefici di importo anche significativo senza generare imposizione fiscale.

In molti casi, la soluzione ottimale è rappresentata da un approccio integrato, che combina fringe benefit entro le soglie di esenzione con piani di welfare collettivo per i servizi di utilità sociale.

La gestione delle auto aziendali

Le auto concesse in uso promiscuo meritano un'attenzione particolare, sia per la complessità della disciplina che per la rilevanza economica del benefit. Le imprese che intendono strutturare car policy efficienti dal punto di vista fiscale dovrebbero considerare attentamente:

  • la scelta della tipologia di veicolo, con particolare riguardo ai veicoli elettrici e ibridi plug-in che beneficiano delle percentuali ridotte (10% e 20%);

  • la possibilità di richiedere al dipendente un contributo economico, sotto forma di trattenuta in busta paga, per ridurre o azzerare il fringe benefit imponibile;

  • la corretta gestione delle somme eccedenti il valore convenzionale, che devono essere trattate come trattenute sulla retribuzione netta e non riducono il fringe benefit.

La recente prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione del dipendente al costo dell'auto aziendale è efficace, ai fini della riduzione del fringe benefit, solo per le somme trattenute a titolo di corrispettivo per l'uso personale del veicolo, determinate sulla base delle tabelle ACI. Le somme ulteriori, anche se recuperate mediante riduzione della retribuzione variabile, restano imponibili.

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