Lettera di Assunzione a Tempo Determinato

La lettera di assunzione a tempo determinato formalizza un rapporto di lavoro subordinato con una scadenza prefissata. La disciplina è contenuta negli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, modificati più volte: dal Decreto Dignità del 2018, dal Decreto Lavoro del 2023 e, per il periodo di prova, dalla Legge 203/2024. Per il contratto a termine la forma scritta non è facoltativa: il termine deve risultare da atto scritto, altrimenti il rapporto si considera a tempo indeterminato. Copia dell'atto va consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio.

Quando serve la causale

Il contratto a termine può essere stipulato senza indicare una ragione, la cosiddetta causale, se non supera i dodici mesi. Oltre i dodici mesi, e fino al limite massimo di ventiquattro, serve una causale tra quelle ammesse: i casi previsti dai contratti collettivi, la sostituzione di altri lavoratori e, nei periodi e nei limiti consentiti dalla legge, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Quest'ultima possibilità è stata prorogata più volte: prima di usarla va verificato che sia ancora in vigore alla data della firma. Una causale generica equivale a nessuna causale.

I limiti da rispettare

La durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni dello stesso livello, non può superare ventiquattro mesi, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi e salvo un ulteriore contratto di massimo dodici mesi stipulato presso l'Ispettorato del Lavoro. Le proroghe sono al massimo quattro nell'arco dei ventiquattro mesi. Salvo diversa previsione del CCNL, i lavoratori a termine non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti al 1° gennaio dell'anno. Tra un contratto e il successivo vanno rispettati intervalli minimi di dieci o venti giorni, secondo la durata del primo.

Il periodo di prova proporzionato

Per i contratti a termine la Legge 203/2024 ha fissato una regola precisa, salvo disposizioni più favorevoli del CCNL: un giorno di prova ogni quindici giorni di calendario di durata del contratto, con un minimo di due giorni. Per i contratti fino a sei mesi la prova non può superare quindici giorni; per quelli tra sei e dodici mesi, trenta giorni. In caso di rinnovo per le stesse mansioni non può essere previsto un nuovo periodo di prova.

I costi in più del tempo determinato

Il datore paga un contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile, che aumenta di mezzo punto a ogni rinnovo. Il contributo non si applica, tra gli altri, ai contratti per sostituzione e al lavoro stagionale, e in caso di trasformazione a tempo indeterminato viene in parte restituito. È un elemento da considerare quando si confrontano le due forme di assunzione.

Cosa contiene il modello

Il modello indica i dati delle parti, la data di inizio e di fine, l'eventuale causale, le mansioni e il livello, il CCNL, la retribuzione, l'orario, il periodo di prova calcolato secondo le nuove regole, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per chi ha lavorato più di sei mesi e tutte le informazioni previste dal decreto Trasparenza.

Domande frequenti

Cosa succede se si superano i 24 mesi?

Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Si può recedere prima della scadenza?

Solo per giusta causa, salvo il periodo di prova. Il recesso ingiustificato obbliga a risarcire il danno, di norma pari alle retribuzioni fino alla scadenza.

Al termine spetta la NASpI?

Sì, la scadenza naturale del contratto è una perdita involontaria del lavoro.

Collegamenti utili

Per allungare il rapporto usa il modello di proroga del contratto a tempo determinato; per stabilizzarlo, la lettera di assunzione a tempo indeterminato. Confronta i costi con il calcolatore del costo aziendale e leggi la guida Contratto a tempo determinato: regole, proroghe, conversione e diritti del lavoratore.

Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.

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★★★★★ 5,0 su Google — Dott. Giorgio Taglione, Commercialista Modello ufficiale aggiornato 2026

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