Il documento di trasporto, o DDT, è il documento che accompagna i beni quando escono dalla sede di chi li cede. Ha sostituito nel 1996 la vecchia bolla di accompagnamento (D.P.R. 472/1996) e oggi ha due funzioni: consente di emettere la fattura differita e prova che i beni sono stati consegnati a un determinato titolo, evitando le presunzioni di acquisto o di cessione senza fattura previste dal D.P.R. 441/1997. In questa pagina trovi il modello in Word e PDF e la spiegazione di come si compila, con un esempio completo.
1. Numero e data. Ogni DDT ha un numero progressivo, di solito per anno (ad esempio 125/2026), e la data di emissione. La numerazione non deve avere salti: un DDT annullato va conservato con l'indicazione "annullato".
2. Mittente (cedente). Denominazione, indirizzo, partita IVA e codice fiscale di chi spedisce i beni.
3. Destinatario (cessionario). Denominazione, indirizzo e partita IVA o codice fiscale di chi riceve i beni. Se il luogo di consegna è diverso dalla sede del destinatario, va indicato in un campo separato ("luogo di destinazione").
4. Causale del trasporto. Vendita, conto lavorazione, conto deposito, conto visione, reso, riparazione, omaggio, trasferimento tra sedi. La causale è obbligatoria quando il trasporto non è una vendita ed è utile anche quando lo è.
5. Descrizione dei beni. Natura, qualità e quantità: codice articolo se c'è, descrizione comprensibile, unità di misura e quantità. Non serve indicare i prezzi.
6. Dati del trasporto. Chi effettua il trasporto (mittente, destinatario o vettore, con i dati del vettore), data e ora di inizio, aspetto esteriore dei beni (scatole, pallet, sfuso), numero di colli e peso, se utili.
7. Firme. Firma di chi emette il documento e, alla consegna, del destinatario o del vettore. Il DDT si emette in almeno due copie: una resta al mittente, una va al destinatario; se c'è un vettore, una terza per lui.
Una piccola impresa che produce mobili spedisce due tavoli a un negozio con il proprio furgone: DDT n. 125/2026 del 12 ottobre 2026; mittente Rossi Arredamenti S.r.l., Isola del Liri, P.IVA 01234567890; destinatario Casa Bella di Bianchi Maria, Frosinone, P.IVA 09876543210; causale vendita; beni: 2 tavoli in rovere 160x90, codice TR160; trasporto a cura del mittente, inizio 12/10/2026 ore 9:30; 2 colli imballati, peso 84 kg; firme di mittente e destinatario. A fine mese l'impresa emette una sola fattura differita per tutte le consegne di ottobre al negozio, richiamando numero e data di ogni DDT, entro il 15 novembre.
Il DDT non è sempre obbligatorio. Lo diventa quando si vuole emettere una fattura differita, cioè un'unica fattura riepilogativa delle consegne del mese, entro il giorno 15 del mese successivo (art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972). È inoltre il modo più semplice per documentare i passaggi di beni che non sono vendite: conto lavorazione, conto deposito, conto visione, prova, trasferimenti tra sedi e resi. Se si emette una fattura immediata che accompagna la merce, il DDT non serve.
Quando il cliente restituisce la merce, il DDT lo emette chi la rispedisce, con causale "reso" e il riferimento al documento o alla fattura originale. Per il venditore è la prova del rientro dei beni, necessaria per emettere la nota di credito.
La bolla di accompagnamento è stata abolita nel 1996 e sostituita dal DDT; i prodotti soggetti ad accisa, come i carburanti, viaggiano invece con documenti specifici (e-DAS). La scheda di trasporto, che dal 2009 doveva accompagnare i trasporti di merci per conto terzi, è stata abolita nel 2012 con il decreto Semplificazioni: oggi l'autotrasportatore e il committente regolano il rapporto con il contratto di trasporto e con il DDT o la lettera di vettura. Chi cerca un modulo di scheda di trasporto, nella maggior parte dei casi, ha bisogno di un DDT. Per i trasporti internazionali su strada si usa la lettera di vettura CMR.
La fattura documenta l'operazione ai fini IVA con corrispettivi e imposta; quella immediata va emessa entro dodici giorni dall'operazione, quella differita entro il 15 del mese successivo alla consegna. Il DDT documenta la consegna fisica e la data, che per i beni mobili è il momento in cui l'operazione si considera effettuata.
Il DDT va conservato come le scritture contabili, in pratica dieci anni, e va esibito in caso di controllo. Può essere anche elettronico, purché ne siano garantite integrità e data.
No, nel commercio al dettaglio con documento commerciale non serve, salvo consegne a domicilio da documentare.
Si annota la correzione sul documento o se ne emette uno nuovo collegato, conservando quello errato: la numerazione non deve avere buchi.
Solo se vuole emettere fattura differita o documentare passaggi di beni diversi dalla vendita.
La firma non è un requisito di legge, ma è la prova più semplice dell'avvenuta consegna: conviene sempre farla apporre.
Per l'offerta al cliente usa il modello di preventivo; per le forniture ricorrenti l'accordo quadro. Approfondisci con la guida Fattura elettronica e, se vendi online, Come aprire un e-commerce.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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