Il subentro e la cessione del contratto di locazione si verificano quando una delle parti cambia ma il contratto prosegue, senza stipularne uno nuovo. Accade quando il proprietario vende l'immobile locato, quando il locatore muore e gli eredi subentrano, quando il conduttore cede il contratto a un'altra persona con il consenso del locatore o insieme alla cessione dell'azienda. In tutti questi casi l'Agenzia delle Entrate deve essere informata con il modello RLI.
Con la vendita dell'immobile locato il contratto prosegue con il nuovo proprietario, se ha data certa anteriore alla vendita (art. 1599 c.c.): l'acquirente subentra come locatore. Con la successione gli eredi subentrano al locatore defunto, o, nelle abitazioni, il coniuge, gli eredi e i parenti conviventi subentrano al conduttore. Con la cessione del contratto da parte del conduttore, nelle abitazioni serve il consenso del locatore; nelle locazioni commerciali il conduttore può cedere il contratto insieme all'azienda anche senza consenso, salvo opposizione del locatore per gravi motivi (art. 36 della Legge 392/1978).
La comunicazione va effettuata entro trenta giorni dall'evento. La cessione del contratto senza corrispettivo sconta l'imposta di registro in misura fissa di 67 euro; se è previsto un corrispettivo, l'imposta proporzionale si calcola su di esso. Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, la cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro dovuta sulla cessione del contratto. Il subentro per successione e quello del nuovo proprietario vanno comunicati anche ai fini della cedolare secca, perché l'opzione è personale: il nuovo locatore deve decidere se esercitarla.
Chi acquista un immobile già locato, o lo eredita, può scegliere la cedolare secca per sé, comunicandolo nel modello RLI e informando l'inquilino con raccomandata. La scelta del precedente proprietario non si trasferisce automaticamente. Va anche verificato il deposito cauzionale: il nuovo locatore subentra nell'obbligo di restituirlo alla fine del rapporto.
Estremi di registrazione del contratto, data del subentro o della cessione, dati del nuovo soggetto, codici fiscali, eventuale corrispettivo della cessione, scelta sulla cedolare secca, dati catastali dell'immobile, IBAN per l'addebito delle imposte.
No, subentra nel contratto esistente se questo ha data certa anteriore all'acquisto; deve però comunicare il subentro.
Nelle abitazioni, il coniuge, gli eredi e i parenti abitualmente conviventi subentrano in caso di morte; negli altri casi serve il consenso del locatore.
Il nuovo locatore, salvo accordi interni con il venditore.
Il modello completo è nella pagina del modello RLI. Puoi affidare la pratica al servizio di cessione del contratto di locazione e approfondire con la guida Proroga, risoluzione e cessione del contratto di locazione. Per le successioni leggi Successioni e donazioni.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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