Lo statuto ASD è l'atto che regola un'associazione sportiva dilettantistica e le consente di essere riconosciuta ai fini sportivi e di accedere alle agevolazioni fiscali del settore. Con la riforma dello sport, il D.Lgs. 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023, il contenuto degli statuti è stato ridefinito dall'art. 7 e le ASD hanno dovuto adeguarsi. Il modello è pensato per un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, affiliata a una federazione, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva.
Lo statuto deve indicare nella denominazione la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica; l'oggetto sociale, con l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza; l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili anche indirettamente; le norme sull'ordinamento interno ispirate a democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche; l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario; le modalità di approvazione da parte degli organi statutari; la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi.
L'art. 9 del decreto consente di svolgere attività diverse da quelle principali, purché lo statuto lo preveda e siano secondarie e strumentali secondo i criteri fissati dalla normativa attuativa. Le sponsorizzazioni, la cessione di diritti e la pubblicità non concorrono al calcolo dei limiti. Per questo il modello contiene una clausola sulle attività secondarie.
Il riconoscimento ai fini sportivi passa dall'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport tramite la piattaforma di Sport e Salute, che avviene attraverso l'organismo affiliante. L'iscrizione è condizione per accedere ai benefici e ai contributi pubblici riservati al settore.
La riforma ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, che può essere dipendente, autonomo o collaboratore coordinato. Per le collaborazioni coordinate in ambito dilettantistico i compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono a formare il reddito imponibile e, ai fini previdenziali, la contribuzione è dovuta solo sulla parte eccedente 5.000 euro. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentati e, entro limiti di legge, rimborsi forfettari. Lo statuto non deve regolare questi rapporti, ma deve consentire all'associazione di stipularli.
Le ASD che rispettano i requisiti statutari applicano l'art. 148 del TUIR per i corrispettivi specifici dai soci e possono optare per il regime forfettario della Legge 398/1991 se i proventi commerciali non superano 400.000 euro. Dal punto di vista IVA il settore è interessato dalla riforma che ha portato alcune operazioni dal regime di esclusione a quello di esenzione. Lo statuto deve essere registrato e il modello EAS trasmesso all'Agenzia delle Entrate.
La riforma e i successivi decreti correttivi hanno ridefinito i rapporti tra cariche sociali e compensi: la possibilità di retribuire un consigliere, e in quale forma, va verificata caso per caso.
Deve essere conforme ai regolamenti dell'organismo affiliante, che spesso fornisce indicazioni specifiche.
No, la società sportiva dilettantistica è una società di capitali o cooperativa e ha uno statuto societario con le clausole dell'art. 7.
Per le associazioni non sportive c'è lo statuto di associazione non riconosciuta. Il codice fiscale dell'ente si chiede con il modello AA5/6. Per la parte IVA leggi Riforma IVA 2025 per ASD e SSD.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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