Dal 1° gennaio 2025, una nuova riforma fiscale imporrà cambiamenti significativi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in Italia. La riforma riguarda principalmente il regime IVA applicabile alle prestazioni sportive, che passeranno da un regime di esclusione IVA a uno di esenzione. Questo cambiamento introduce nuovi obblighi fiscali e amministrativi che ogni ente sportivo dovrà gestire con attenzione.
La riforma nasce dall’esigenza di adeguarsi alle normative comunitarie, uniformando il regime fiscale italiano a quello europeo e risolvendo una procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia nel 2010. Se gestisci un'associazione o una società sportiva, dovrai necessariamente comprendere le nuove regole e adottare le misure necessarie per rispettarle.
In base alle norme attuali, le prestazioni sportive fornite dalle ASD e SSD sono considerate “fuori campo IVA”. Ciò significa che tali attività non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA, quindi non è necessario applicare l'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni sportive erogate ai soci o ai tesserati. Tuttavia, con l’entrata in vigore della riforma il 1° gennaio 2025, questa esclusione sarà sostituita da un regime di esenzione IVA.
È fondamentale comprendere la differenza tra esclusione e esenzione IVA. Quando un’attività è "fuori campo IVA", significa che non è soggetta alle normative IVA, quindi non è richiesto nemmeno dichiararla ai fini dell'imposta. Al contrario, con il regime di "esenzione IVA", le operazioni devono essere comunque dichiarate, anche se non si applica l'IVA. Questa distinzione comporta implicazioni significative, soprattutto a livello di contabilità e gestione amministrativa.
La riforma IVA del 2025 si fonda principalmente sulla modifica degli articoli 4 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 633 del 1972, che disciplina l'IVA in Italia. In particolare, due modifiche fondamentali influenzeranno le ASD e SSD:
L'eliminazione delle prestazioni sportive a soci e tesserati dall'articolo 4 del DPR 633/72: questo articolo definisce quali operazioni sono considerate "attività commerciali" ai fini IVA. Fino al 2025, le prestazioni sportive erogate ai soci e tesserati non rientravano in tale definizione, escludendole quindi dal campo IVA. Con la riforma, tali prestazioni saranno incluse nell'ambito delle operazioni soggette all'IVA, seppur esentate.
L'introduzione nell'articolo 10 di un'esenzione per le prestazioni connesse alla pratica sportiva fornite da ASD e SSD: l'articolo 10 del DPR 633/72 elenca una serie di operazioni esenti da IVA. Con la riforma, le prestazioni sportive dilettantistiche rientreranno in questa categoria. Questo significa che, pur essendo esenti da IVA, tali operazioni dovranno essere registrate e riportate nelle dichiarazioni fiscali.
In attesa dell’entrata in vigore della riforma completa, l’articolo 36-bis del Decreto Legge n. 75/2023 ha già introdotto una parziale esenzione IVA per le prestazioni connesse alla pratica sportiva e all’educazione fisica. Tale esenzione si applica anche alle attività didattiche e formative, comprese le lezioni e i corsi offerti dalle ASD e SSD.
Un aspetto particolarmente interessante di questo decreto è che l’esenzione IVA ha effetto retroattivo per le prestazioni rese prima della conversione in legge del decreto. Ciò significa che le ASD e SSD che hanno fornito prestazioni sportive in passato, prima del 2023, potrebbero beneficiare di questa esenzione retroattiva. Tuttavia, è consigliabile rivolgersi a un commercialista per verificare come applicare correttamente questa norma nel proprio contesto specifico.
Il Decreto Omnibus (DL n. 113 del 9 agosto 2024) ha chiarito che fino al 31 dicembre 2024, le prestazioni sportive dilettantistiche continueranno a essere considerate "fuori campo IVA". Questo offre un periodo di transizione per gli enti sportivi, che avranno tempo fino a fine anno per adeguarsi alla riforma.
Questa proroga è essenziale per permettere alle ASD e SSD di comprendere appieno le nuove normative e prepararsi a gestire i nuovi adempimenti fiscali senza subire sanzioni. Durante questo periodo transitorio, sarà fondamentale riorganizzare i propri processi amministrativi e contabili, con particolare attenzione alla fatturazione elettronica e alla memorizzazione dei corrispettivi.
Il passaggio da un regime di esclusione a un regime di esenzione IVA implica una serie di nuovi obblighi per le ASD e SSD. In particolare, le prestazioni sportive che saranno considerate esenti IVA includono:
Tutte queste prestazioni, pur essendo esenti IVA, dovranno essere riportate nelle dichiarazioni fiscali, e questo introduce una maggiore complessità nella gestione amministrativa delle ASD e SSD.
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è l'introduzione dell’obbligo di emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni connesse alla pratica sportiva, anche nei confronti di clienti non soci o occasionali. La fattura elettronica dovrà includere informazioni specifiche, tra cui:
Tuttavia, le ASD che operano in regime agevolato secondo la legge n. 398/91 rimangono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica, a meno che l’operazione non riguardi sponsorizzazioni o pubblicità. Questo esonero rappresenta un significativo vantaggio per le piccole ASD che svolgono attività limitate e non vogliono complicarsi con la gestione della fatturazione elettronica.
Un altro obbligo introdotto con la riforma è la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Questo significa che le ASD e SSD dovranno dotarsi di registratori telematici o sistemi equivalenti per registrare ogni operazione effettuata e trasmettere i dati in modo elettronico.
Anche in questo caso, le ASD in regime 398/91 sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, salvo per le operazioni legate a sponsorizzazioni o pubblicità. Pertanto, se la tua ASD rientra in questo regime, potrai continuare a gestire le operazioni in modo semplificato.
Con l’introduzione dell’esenzione IVA, alcune ASD potrebbero essere costrette ad aprire una partita IVA, soprattutto se svolgono attività commerciali o gestiscono operazioni al di fuori delle attività istituzionali. Tuttavia, le associazioni che operano esclusivamente in regime agevolato secondo la legge 398/91 possono continuare a utilizzare il solo codice fiscale, senza dover aprire una partita IVA.
In ogni caso, è importante monitorare le future circolari e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per capire meglio quali saranno gli adempimenti necessari in funzione del proprio regime fiscale.