Il Conflitto di Interessi dell'Amministratore e le Operazioni con Parti Correlate nella S.r.l. (art. 2475-ter c.c.)

L'amministratore di una S.r.l. agisce nell'interesse della società; ma può accadere che, in una determinata operazione, egli sia portatore di un interesse proprio o di terzi in contrasto con quello sociale. È il terreno del conflitto di interessi, che il codice civile disciplina per la S.r.l. con una norma sintetica ma densa di conseguenze, l'art. 2475-ter c.c., e che si intreccia con il tema sempre più rilevante delle operazioni con parti correlate: contratti tra la società e i suoi stessi soci, amministratori, familiari o società del gruppo. Capire quando l'interesse personale vizia l'atto, quali rimedi esistono e come documentare correttamente queste operazioni è essenziale per amministrare senza esporsi a impugnazioni e azioni di responsabilità.

La norma: le due fattispecie dell'art. 2475-ter c.c.

L'art. 2475-ter c.c. disciplina due situazioni distinte. La prima riguarda i contratti: i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima società, possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. La seconda riguarda le decisioni collegiali: le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti cui spetta il controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

La nozione di conflitto di interessi

Il conflitto rilevante è quello in cui l'amministratore persegue, nella singola operazione, un interesse incompatibile con quello della società, agendo per conto proprio o di un terzo. Non basta una generica posizione di potenziale divergenza: occorre che nell'atto concreto l'interesse personale e quello sociale si pongano in antitesi, così che il vantaggio dell'uno si traduca nel sacrificio dell'altro. Rispetto alla società per azioni, dove l'art. 2391 c.c. impone all'amministratore un articolato obbligo di disclosure di ogni interesse, anche solo potenziale, e una specifica procedura, la disciplina della S.r.l. è più snella; ciò non esonera però l'amministratore dai doveri generali di correttezza e buona fede e dall'obbligo di perseguire l'interesse sociale, la cui violazione resta fonte di responsabilità.

L'autocontratto

Una manifestazione tipica del conflitto è l'autocontratto, disciplinato in via generale dall'art. 1395 c.c.: il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, è annullabile salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia predeterminato in modo da escludere la possibilità di conflitto. È l'ipotesi, frequentissima nelle società a ristretta base, dell'amministratore che stipula con la propria società un contratto di locazione, un finanziamento, una compravendita o un incarico in cui egli figura, direttamente o indirettamente, anche come controparte. La cautela impone di predeterminare le condizioni a valori di mercato e di far autorizzare l'operazione dall'organo competente, documentandone la congruità.

Le operazioni con parti correlate

Il conflitto di interessi è il nucleo giuridico di un fenomeno più ampio: le operazioni con parti correlate, ossia i rapporti tra la società e soggetti a essa legati, come i soci, gli amministratori, i loro familiari e le società del gruppo. Si pensi ai finanziamenti dei soci, ai compensi degli amministratori, alle locazioni di immobili di proprietà dei soci, alle prestazioni di servizi infragruppo, alle cessioni di beni tra società collegate. Sono operazioni lecite e spesso fisiologiche, ma che presentano un rischio strutturale di estrazione di valore a danno della società, dei soci di minoranza e dei creditori. Nelle S.r.l. non quotate non si applica la disciplina regolamentare dettata per le società quotate, ma operano i presidi del codice: l'art. 2475-ter c.c., i doveri di corretta gestione, la responsabilità ex art. 2476 c.c. e, quando l'operazione si colloca in un gruppo, la disciplina della direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c., con il relativo vaglio dei vantaggi compensativi.

Doveri di astensione e trasparenza

Benché la S.r.l. non conosca l'obbligo procedurale espresso dettato per la S.p.a., la buona prassi – e la prudenza difensiva – suggerisce all'amministratore in conflitto di comportarsi come se quell'obbligo esistesse: dichiarare il proprio interesse, farne constare la natura e la portata, astenersi dalla decisione quando l'interesse è incompatibile, e in ogni caso motivare analiticamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società. La verbalizzazione di questi passaggi non è un formalismo: è lo strumento che consente, in caso di contestazione, di dimostrare la correttezza sostanziale dell'operato e di sottrarsi all'accusa di aver fatto prevalere l'interesse personale.

I rimedi

Il sistema offre rimedi graduati. Sul piano dell'atto, il contratto concluso dall'amministratore con rappresentanza in conflitto è annullabile su domanda della società quando il conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal terzo, mentre restano salvi i diritti dei terzi in buona fede; l'autocontratto segue la disciplina dell'art. 1395 c.c. Sul piano delle decisioni del consiglio, quelle adottate con il voto determinante dell'amministratore in conflitto e produttive di danno patrimoniale sono impugnabili entro novanta giorni. Sul piano della responsabilità, l'amministratore che abbia agito in conflitto arrecando danno alla società risponde ai sensi dell'art. 2476 c.c., con azione promuovibile anche dal singolo socio; e i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'operazione dannosa rispondono in solido. L'onere di provare il danno e il nesso con la condotta in conflitto grava, di regola, su chi agisce.

Il caso dell'amministratore unico

Una questione ricorrente nelle S.r.l. a ristretta base riguarda l'amministratore unico che contratti con la società. L'annullabilità prevista dall'art. 2475-ter c.c. per i contratti presuppone la rappresentanza e un conflitto conosciuto o riconoscibile dalla controparte; quando l'amministratore è anche la controparte, il terreno naturale diventa quello dell'autocontratto ex art. 1395 c.c. e dei doveri di correttezza, con la conseguente annullabilità dell'atto in difetto di autorizzazione o di predeterminazione del contenuto, oltre alla responsabilità per l'eventuale danno. La soluzione prudente è sempre la stessa: condizioni di mercato, autorizzazione dell'organo competente o dei soci, documentazione della congruità.

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