Finanziamenti e Versamenti dei Soci nella SRL: Postergazione, Fiscalità degli Interessi e Rinuncia ai Crediti

Quando una S.r.l. ha bisogno di risorse, i soci sono spesso la prima fonte a cui si attinge: si “mette del denaro nella società”. Dietro questa espressione semplice si nascondono però operazioni giuridicamente ed economicamente molto diverse tra loro, con conseguenze opposte su rimborsabilità, interessi, tassazione e trattamento in caso di crisi. Confondere un finanziamento con un versamento in conto capitale è uno degli errori più frequenti e più costosi. In questa guida distinguiamo con precisione le forme dell’apporto dei soci, spieghiamo la regola della postergazione, la fiscalità degli interessi e il trattamento – civilistico e fiscale – della rinuncia al credito.

Due mondi diversi: finanziamento e versamento

La prima distinzione, decisiva, è tra ciò che entra nella società come debito e ciò che vi entra come patrimonio netto.

Il finanziamento soci è un vero e proprio prestito: la società iscrive un debito verso il socio, che ha diritto alla restituzione della somma e, salvo diversa pattuizione, agli interessi. È capitale di terzi, non capitale di rischio.

Il versamento in conto capitale (o “a fondo perduto”), il versamento in conto futuro aumento di capitale e il versamento a copertura perdite sono invece apporti al patrimonio netto: non generano un debito della società, non danno diritto alla restituzione come credito e non producono interessi. Confluiscono in apposite riserve e possono essere utilizzati per coprire perdite o per aumentare il capitale. La restituzione al socio è possibile solo attraverso le regole del netto, cioè con una riduzione del capitale o una distribuzione, non come rimborso di un prestito.

La differenza non è nominalistica: cambia la rimborsabilità, cambia la produzione di interessi, cambia il trattamento nella crisi e cambia l’effetto sul patrimonio netto rilevante ai fini della disciplina delle perdite. È essenziale, perciò, che la natura dell’apporto risulti chiaramente dalla contabilità e dai documenti (delibera, lettera del socio, iscrizione in bilancio): è da qui che si desume, in caso di contestazione, se le somme erano un prestito o un apporto.

La postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.)

Il finanziamento soci, proprio perché proviene da chi è anche titolare del capitale di rischio, riceve dalla legge un trattamento particolare. L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se è avvenuto nell’anno precedente l’apertura della liquidazione giudiziale della società, deve essere restituito.

La regola non si applica a qualunque prestito del socio, ma ai finanziamenti concessi in un momento particolare: quando, anche in considerazione del tipo di attività, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento e non un prestito. In sostanza, la legge guarda con sospetto il socio che, invece di patrimonializzare una società sottocapitalizzata, le presta denaro pretendendo poi di essere rimborsato come un creditore qualsiasi: in quelle condizioni, il suo credito è posposto a quello degli altri. La stessa logica è estesa dall’art. 2497-quinquies c.c. ai finanziamenti effettuati nei gruppi da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

La conseguenza pratica è che il finanziamento soci, in una società con patrimonio fragile, non è la comoda scorciatoia che sembra: in caso di difficoltà, il socio rischia di non recuperare le somme e, se rimborsato a ridosso della crisi, di doverle restituire.

La fiscalità del finanziamento soci: la presunzione di fruttuosità

Sul piano fiscale il finanziamento soci nasconde un’insidia: la presunzione di onerosità. L’art. 46 del TUIR stabilisce che le somme versate dai soci alle società si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che il versamento è stato effettuato ad altro titolo; e l’art. 45 del TUIR presume che i capitali dati a mutuo producano interessi, in mancanza di determinazione scritta, nella misura del saggio legale. Ne discende che, se il finanziamento non è espressamente infruttifero, il Fisco può imputare al socio interessi “figurativi” e tassarli.

Per evitarlo occorre che l’infruttuosità risulti in modo inequivoco dai documenti: dalla delibera o dalla lettera con cui il socio effettua il versamento e, soprattutto, dal bilancio della società. È una cautela semplice ma spesso dimenticata, con conseguenze fiscali evitabili.

Se invece il finanziamento è volutamente fruttifero, gli interessi corrisposti al socio costituiscono per lui reddito di capitale e sono soggetti alla ritenuta del 26% operata dalla società ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 600/1973. Per la società, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti previsti dall’art. 96 del TUIR (deducibilità nel limite del 30% del ROL, per i soggetti IRES). Anche la scelta tra finanziamento fruttifero e infruttifero, quindi, va ponderata: il primo genera un costo deducibile ma con ritenuta e tassazione in capo al socio, il secondo è neutro ma richiede attenzione formale.

I versamenti a patrimonio netto

I versamenti in conto capitale, a fondo perduto o in conto futuro aumento seguono una logica opposta. Non sono debiti, non producono interessi e non danno luogo ad alcuna imputazione fiscale di interessi. Affluiscono a una riserva del patrimonio netto e rafforzano immediatamente la solidità della società: sono, insieme all’aumento di capitale, lo strumento tipico per coprire le perdite o per patrimonializzare l’impresa. Il rovescio è che il socio non ha un diritto di credito alla restituzione: potrà rientrare delle somme solo con le procedure previste per il netto. Il “conto futuro aumento di capitale” ha una destinazione ancora più vincolata, essendo finalizzato a un aumento già programmato: se l’aumento non si realizza, la restituzione è ammessa secondo le condizioni pattuite.

La rinuncia al credito del socio

Un’operazione molto usata, e altrettanto delicata, è la rinuncia del socio al proprio credito da finanziamento. Con la rinuncia, il debito della società verso il socio si estingue e si trasforma in un apporto: sul piano civilistico e contabile la posta esce dai debiti e va a incrementare il patrimonio netto (una riserva), migliorando immediatamente la situazione patrimoniale. È per questo che la rinuncia è uno strumento prezioso per ricapitalizzare senza esborso di cassa, ad esempio per coprire perdite che avrebbero imposto interventi sul capitale.

Sul piano fiscale, la disciplina è contenuta nell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR. Per la società, la rinuncia del socio al credito non genera sopravvenienza attiva imponibile nei limiti del valore fiscale del credito; l’eventuale eccedenza (quando il valore fiscale del credito è inferiore al suo valore nominale) costituisce invece sopravvenienza tassabile. A tal fine il socio deve comunicare alla società, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito; in assenza di tale comunicazione, il valore si assume pari a zero e l’intera rinuncia diventa sopravvenienza tassabile. Per il socio, la rinuncia comporta un corrispondente incremento del costo fiscale della partecipazione (art. 94, comma 6, del TUIR), nei limiti del valore fiscale del credito rinunciato: la ricchezza apportata non si perde, ma si trasferisce sul valore della quota.

Esempio. Un socio ha finanziato la propria S.r.l. per 50.000 euro. La società ha accumulato perdite che erodono il capitale. Anziché versare nuova liquidità, il socio rinuncia al credito da finanziamento: i 50.000 euro escono dai debiti e diventano una riserva di patrimonio netto, utilizzabile per coprire le perdite. Se il valore fiscale del credito è pari al nominale (50.000), la società non registra alcuna sopravvenienza tassabile e il socio incrementa di 50.000 euro il costo fiscale della propria partecipazione. L’operazione ripristina l’equilibrio patrimoniale senza movimenti di cassa.

Forma, adempimenti e cautele

La sostanza di queste operazioni va sempre accompagnata dalla forma corretta. È opportuno documentare per iscritto ogni apporto, precisandone la natura (finanziamento fruttifero o infruttifero, versamento in conto capitale, in conto futuro aumento, a copertura perdite) e riflettendola coerentemente in contabilità e bilancio. La rinuncia va formalizzata con un atto scritto e accompagnata dalla dichiarazione del socio sul valore fiscale del credito. I versamenti vanno effettuati con mezzi tracciabili, anche per gli obblighi antiriciclaggio. Quando l’apporto è destinato a diventare capitale, occorre poi la delibera di aumento con i relativi adempimenti.

La cautela più importante riguarda le società in difficoltà: proprio lì dove il finanziamento soci sembra la soluzione più rapida, esso è anche il più esposto alla postergazione e all’obbligo di restituzione in caso di crisi. In quelle situazioni, un apporto a patrimonio netto o una rinuncia al credito è spesso una scelta più solida e coerente di un nuovo prestito, sia per la tenuta patrimoniale della società sia per la posizione dello stesso socio.

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