Le recenti modifiche normative relative al ravvedimento operoso introducono una sostanziale differenziazione nell’applicazione delle sanzioni, a seconda della data in cui è stata commessa l'infrazione. Questa distinzione si basa su un concetto cruciale: non è la data in cui viene irrogata la sanzione o in cui viene effettuato il ravvedimento a determinare quale normativa si applichi, bensì la data dell'infrazione stessa. Questo approccio ha generato una situazione particolare, caratterizzata dalla mancata applicazione del principio di "favor rei", il quale prevede l'applicazione della norma più favorevole al contribuente.
Le regole di riduzione delle sanzioni nel contesto del ravvedimento operoso sono state anch'esse oggetto di revisione. Anche in questo caso, la data di commissione dell'infrazione sarà determinante per stabilire quale normativa applicare.
Questa situazione riflette una scelta normativa specifica che esclude il principio di specialità, generalmente applicato per garantire l’uso della norma più favorevole al contribuente (favor rei). Tale esclusione può generare casi in cui due contribuenti, colpevoli della stessa infrazione ma in date diverse, potrebbero vedersi applicare sanzioni significativamente diverse.
In sintesi, la normativa sul ravvedimento operoso ha subito modifiche che richiedono un’attenta considerazione della data dell’infrazione per determinare quale sanzione e quale regime di riduzione applicare. Le differenze tra vecchio e nuovo regime potrebbero avere un impatto notevole, richiedendo ai contribuenti e ai loro consulenti una maggiore attenzione alle scadenze e alle norme in vigore.
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