L’8 dicembre 2025 è entrata in vigore una delle novità più importanti per contribuenti e professionisti: la Delega Unica. Introdotta dal Decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) e regolamentata dall’Agenzia delle Entrate, questo nuovo strumento cambia radicalmente il modo in cui possiamo autorizzare il nostro commercialista o intermediario abilitato a operare per noi online.
Fino a prima di questa data, per delegare un professionista su servizi diversi servivano procedure separate: una per il Cassetto Fiscale, un’altra per la fatturazione elettronica, ancora un’altra per la riscossione. Oggi invece con un’unica comunicazione si può gestire tutto, con scadenze uniformi e molta meno burocrazia.
La domanda che molti clienti ci pongono è: "E se non ho SPID, non ho la CIE e non ho la firma digitale? Posso comunque delegare il mio commercialista?"
La risposta è sì, e in questa guida spiego proprio come funziona, con tutte le modalità previste dalla legge, comprese quelle per chi non possiede strumenti digitali.
La Delega Unica è una procedura esclusivamente telematica che consente al contribuente di conferire con un’unica operazione l’autorizzazione al proprio intermediario per utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, si possono delegare il Cassetto fiscale delegato, che permette di consultare dichiarazioni, versamenti ed estratti conto fiscali; la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici, inclusa la consultazione delle fatture, la registrazione dell’indirizzo telematico e la gestione della conservazione; infine i dati ISA e il Concordato Preventivo Biennale, per consentire all’intermediario di acquisire i dati necessari.
Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’area Equipro, la delega permette di consultare la situazione debitoria con tutte le cartelle e gli avvisi a partire dal 2000, visualizzare e gestire i piani di rateizzazione, effettuare pagamenti, richiedere online la rateizzazione fino a 120 mila euro, inviare istanze di sospensione legale della riscossione e gestire le definizioni agevolate come la rottamazione.
Uno degli aspetti più apprezzabili della riforma è l’uniformità della durata. Le nuove deleghe conferite dall’8 dicembre 2025 rimangono valide fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento. Per fare un esempio concreto, se si conferisce la delega nel 2026, sarà valida fino al 31 dicembre 2030, coprendo così quasi cinque anni di rapporto.
Per quanto riguarda le deleghe già esistenti prima dell’8 dicembre 2025, queste restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Dopo quella data, tutte le deleghe dovranno essere obbligatoriamente riconfermate con la nuova procedura unificata.
La normativa prevede tre modi diversi per attivare la delega, in modo da venire incontro alle diverse situazioni dei contribuenti.
Se si possiede lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi, si può procedere in autonomia con l’attivazione diretta. Basta accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno di questi strumenti, scegliere la funzione per la gestione delle deleghe, indicare l’intermediario che si intende delegare, selezionare i servizi che si vogliono affidargli e confermare l’operazione. La delega diventa attiva immediatamente e non richiede alcun passaggio aggiuntivo da parte del professionista.
Se si dispone di una firma digitale, su smart card o token USB, oppure della CIE con lettore NFC e uno smartphone, si può optare per l’attivazione tramite intermediario. In questo caso il commercialista prepara un file XML con i dati della delega e lo invia al cliente. Quest’ultimo provvede a firmarlo elettronicamente, con la propria firma digitale o con la CIE utilizzando l’app CIE ID. Una volta firmato, il file torna al commercialista che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. È importante ricordare che se il file è firmato con la CIE, il professionista deve poi apporre anche la propria firma digitale prima dell’invio.
Per i professionisti che si trovano a gestire clienti privi di SPID, CIE o firma digitale, il flusso operativo è ben definito. Innanzitutto è opportuno predisporre un modulo di mandato cartaceo che contenga i dati del cliente, i dati dello studio, l’elenco dei servizi delegati con le relative spunte, la data e il luogo di stipula, e naturalmente lo spazio per la firma autografa del cliente.
Il cliente firma il modulo e allega la copia del documento d’identità. A questo punto il commercialista conserva il mandato nel proprio archivio, ricordando che l’obbligo di conservazione è decennale. Successivamente trasmette telematicamente la delega all’Agenzia delle Entrate utilizzando i propri canali professionali, e conserva la ricevuta di trasmissione associandola al mandato cartaceo.
Tra le domande che riceviamo più spesso, la prima è naturalmente se si può delegare il commercialista senza SPID, CIE o firma digitale. Come abbiamo visto, la risposta è sì: basta conferire un mandato cartaceo con firma autografa e sarà il commercialista a trasmettere telematicamente la delega.
Molti chiedono poi se sia necessario recarsi fisicamente nello studio per firmare. In realtà non è obbligatorio: il mandato cartaceo può essere firmato di persona presso lo studio, oppure firmato e scansionato per essere inviato via email, purché la firma sia autografa originale e poi scannerizzata.
Un altro dubbio comune riguarda l’invio del mandato cartaceo all’Agenzia delle Entrate. Il mandato cartaceo non va mai inviato all’Agenzia: rimane in possesso del commercialista, mentre all’Agenzia viene trasmessa solo la comunicazione telematica dei dati della delega.
Per quanto riguarda i tempi di attivazione, se si utilizza l’attivazione diretta con SPID o CIE la delega è immediatamente attiva. Con la modalità cartacea, invece, il commercialista deve trasmettere la delega e l’attivazione avviene solitamente entro 24 o 48 ore.
Infine, una precisazione importante: le deleghe già attive prima dell’8 dicembre 2025 non vanno rifatte immediatamente, ma restano valide fino alla loro scadenza naturale e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Dopo quella data, andranno riconfermate con la nuova procedura, anche utilizzando la modalità cartacea.
Prima dell’8 dicembre 2025, per delegare un professionista su più servizi erano necessarie procedure separate, con scadenze variabili da monitorare singolarmente e con una gestione frammentata tra Cassetto, Fatture, ISA e Riscossione.
Oggi invece con la Delega Unica si utilizza una sola comunicazione, con durata uniformata al 31 dicembre del quarto anno successivo, un rinnovo semplificato e tutti i servizi inclusi nella stessa delega a scelta del contribuente. Inoltre, mentre prima gli strumenti digitali erano necessari solo per il professionista, oggi il cliente può usarli ma non è obbligatorio, grazie alla possibilità del mandato cartaceo.
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