La risoluzione consensuale è l'accordo con cui datore e lavoratore decidono insieme di chiudere il rapporto di lavoro subordinato, in base all'art. 1372 del Codice Civile. Non è un licenziamento e non sono dimissioni: nasce dalla volontà di entrambi, spesso con un incentivo economico a favore del lavoratore. Proprio perché incide su diritti importanti, la legge prevede una forma particolare per renderla efficace.
Dal 2016 la risoluzione consensuale, come le dimissioni, deve essere formalizzata con la procedura telematica del Ministero del Lavoro (art. 26 del D.Lgs. 151/2015): il lavoratore compila il modulo online con SPID o CIE, o tramite patronato, sindacato, ente bilaterale o consulente del lavoro. Entro sette giorni può revocarla. La procedura non serve se l'accordo è firmato in una sede protetta: davanti all'Ispettorato, in sede sindacale o presso una commissione di certificazione.
L'accordo firmato in sede protetta ha un vantaggio ulteriore: le rinunce e transazioni del lavoratore su diritti derivanti da norme inderogabili diventano definitive e non sono impugnabili (art. 2113 c.c.). Se invece l'accordo con quietanza liberatoria è firmato tra le parti, il lavoratore può impugnare le rinunce entro sei mesi. Per questo, quando c'è un incentivo all'esodo e una rinuncia a pretese future, la firma in sede protetta è quasi sempre la scelta giusta per l'azienda.
La risoluzione consensuale non dà diritto, di regola, alla NASpI, perché la perdita del lavoro non è involontaria. Ci sono due eccezioni: quando l'accordo è raggiunto nella procedura di conciliazione presso l'Ispettorato prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, e quando la risoluzione segue al rifiuto del lavoratore di trasferirsi in una sede distante più di cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in più di ottanta minuti con i mezzi pubblici. È un punto da verificare prima di firmare.
L'accordo regola TFR, ferie e permessi maturati, ratei, preavviso eventualmente non lavorato ed eventuale incentivo all'esodo. Il TFR e l'incentivo all'esodo sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi anni, e l'incentivo non è soggetto a contributi. Le somme pagate a titolo transattivo, se collegate a pretese retributive, seguono invece la natura delle somme a cui si riferiscono. Conviene qualificare con precisione ogni voce.
Dati delle parti, premesse sul rapporto in essere (CCNL, qualifica, data di assunzione), data di cessazione, trattamento di fine rapporto e competenze, incentivo all'esodo con modalità e tempi di pagamento, rinunce reciproche e quietanza, eventuale patto di riservatezza o di non concorrenza, clausole da approvare specificamente.
Nella risoluzione consensuale ordinaria no; è dovuto nei casi in cui la risoluzione dà diritto alla NASpI, come quella in conciliazione presso l'Ispettorato.
Sì, ma il lavoratore deve essere nelle condizioni di esprimere un consenso libero e consapevole.
Nei tempi stabiliti dall'accordo, spesso con l'ultima busta paga o con rate.
Se è il lavoratore a voler lasciare, c'è la lettera di dimissioni con il servizio dimissioni online. Per l'iniziativa del datore c'è la lettera di licenziamento. Stima la NASpI e verifica eventuali vincoli con il patto di non concorrenza.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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