L'accordo di risoluzione consensuale è il documento con cui datore di lavoro e lavoratore decidono, di comune accordo, di sciogliere il rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile. A differenza del licenziamento (unilaterale del datore) e delle dimissioni (unilaterali del lavoratore), qui la cessazione nasce dalla volontà concorde di entrambe le parti. Dal 2016 anche la risoluzione consensuale deve essere convalidata in modalità telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (con SPID o PIN INPS), salvo che avvenga in sede protetta.
Il modello comprende i dati completi del datore di lavoro e del lavoratore, le premesse sul rapporto in essere (CCNL, qualifica, decorrenza), la data di cessazione e gli effetti dello scioglimento del vincolo, il trattamento economico di fine rapporto con TFR, ratei, ferie e permessi ed eventuale incentivo all'esodo, la clausola di rinuncia, transazione e quietanza liberatoria, nonché le clausole approvate specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Di regola la risoluzione consensuale non dà diritto alla NASpI, perché la perdita del lavoro non è considerata involontaria. Esistono però due eccezioni rilevanti: quando l'accordo è raggiunto nell'ambito della procedura di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 7 L. 604/1966) e quando consegue al rifiuto del trasferimento ad una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici. Verificare questo aspetto prima di firmare è decisivo per non perdere l'accesso all'indennità di disoccupazione.
La convalida telematica va effettuata nei termini di legge, direttamente o tramite patronato, consulente del lavoro o altro soggetto abilitato: la mancata trasmissione rende inefficace la risoluzione. La procedura non si applica se l'accordo è formalizzato in sede protetta (conciliazione all'ITL o commissione di certificazione), dove la transazione diventa anche non impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Se la cessazione parte da una scelta unilaterale del lavoratore, valuta invece la Lettera di Dimissioni Volontarie. Per stimare l'eventuale indennità di disoccupazione, usa il nostro calcolatore NASpI. Se il rapporto prevede vincoli successivi alla cessazione, scarica anche il modello di Patto di Non Concorrenza.
Prima di firmare, lo Studio Taglione può aiutarti a quantificare TFR e competenze, valutare l'impatto fiscale dell'incentivo all'esodo e verificare il diritto alla NASpI.
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