Il modello EAS è la comunicazione con cui gli enti associativi trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali. È stato introdotto dall'art. 30 del D.L. 185/2008 e serve a un obiettivo preciso: consentire all'ente di applicare le agevolazioni sulle quote e sui corrispettivi specifici versati dai soci (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R. 633/1972). Senza la comunicazione, quelle entrate perdono il trattamento di favore e diventano proventi commerciali tassabili.
Lo presentano le associazioni, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, e gli altri enti di tipo associativo non commerciali che vogliono considerare non imponibili i corrispettivi specifici, le quote supplementari e i contributi ricevuti dagli associati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Lo statuto deve contenere le clausole richieste dalla legge: divieto di distribuire utili, devoluzione del patrimonio, democraticità, rendiconto annuale, intrasmissibilità della quota.
Sono esonerati, tra gli altri, gli enti che non ricevono corrispettivi specifici dai soci, le associazioni pro loco in regime forfettario, le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alcune associazioni di categoria. Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute che non svolgono attività commerciale compilano solo alcuni campi. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS il quadro è cambiato con l'entrata in vigore della parte fiscale del Codice del Terzo settore: la posizione va verificata caso per caso.
Il modello va trasmesso entro sessanta giorni dalla costituzione dell'ente. Le variazioni dei dati comunicati vanno trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo, presentando un nuovo modello completo; alcune variazioni, relative ad esempio agli importi annuali di proventi, erogazioni e contributi, non richiedono un nuovo invio. La perdita dei requisiti va comunicata entro sessanta giorni, compilando la sezione apposita.
La trasmissione è solo telematica, direttamente con le credenziali dell'Agenzia o tramite un intermediario abilitato, che compila l'impegno alla presentazione nell'ultima sezione. Questa versione PDF compilabile serve a raccogliere e controllare i dati prima dell'invio e a conservarne copia. I codici fiscali si scrivono di seguito e si distribuiscono da soli nelle caselle; il codice fiscale dell'ente inserito a pagina 2 viene riportato automaticamente in testa a pagina 3.
Chi non ha presentato il modello in tempo può rimediare con la remissione in bonis (art. 2 del D.L. 16/2012): invio entro il termine della prima dichiarazione utile e versamento della sanzione minima con F24, a condizione che non siano già iniziati controlli. È una possibilità da usare subito, perché la mancata comunicazione può costare all'associazione la tassazione di tutte le entrate dai soci.
Indicare dati non coerenti con lo statuto registrato; dichiarare l'assenza di attività commerciale quando l'ente ha sponsorizzazioni o vendite; dimenticare le variazioni dopo la modifica dello statuto o il cambio del rappresentante legale; non presentare il modello pensando che basti il codice fiscale dell'ente.
Sì, entro sessanta giorni dalla costituzione, se intende applicare le agevolazioni sulle entrate dai soci.
No, solo in caso di variazioni rilevanti o di perdita dei requisiti.
Sì, in forma semplificata, salvo che non ricevano alcun corrispettivo specifico dai soci.
Per costituire l'ente usa lo statuto di associazione non riconosciuta o lo statuto ASD. Il codice fiscale dell'ente si chiede con il modello AA5/6 e lo statuto si registra con il modello RAP. Per lo sport leggi Riforma IVA 2025 per ASD e SSD.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
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