Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o co.co.co., regola un rapporto in cui il collaboratore lavora per il committente in modo continuativo, prevalentemente personale e coordinato con l'organizzazione aziendale, ma senza essere subordinato. È previsto dall'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile; la Legge 81/2017 ha chiarito che la collaborazione è coordinata quando le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo e il collaboratore organizza autonomamente la propria attività.
L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che alle collaborazioni le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro, si applica la disciplina del lavoro subordinato. In pratica: se il committente decide orari, presenza in sede e modalità operative, la co.co.co. non regge, e in caso di controllo il rapporto viene trattato come lavoro dipendente con recupero di contributi e differenze retributive. Il contratto deve quindi descrivere un'attività con obiettivi e risultati, e un coordinamento fatto di verifiche concordate, non di direttive quotidiane.
La regola dell'etero-organizzazione non si applica, tra l'altro, alle collaborazioni disciplinate da accordi collettivi nazionali che ne regolano trattamento economico e normativo, alle professioni intellettuali per cui è richiesta l'iscrizione in un albo, all'attività di amministratori e sindaci e ai componenti di collegi e commissioni, e alle collaborazioni nello sport dilettantistico secondo la disciplina della riforma dello sport. Fuori da questi casi bisogna verificare con attenzione come si svolge il rapporto.
Il compenso del collaboratore è reddito assimilato al lavoro dipendente: il committente applica le ritenute IRPEF con le detrazioni spettanti e versa i contributi alla Gestione Separata INPS, per due terzi a proprio carico e per un terzo a carico del collaboratore, con aliquote diverse se il collaboratore è pensionato o iscritto a un'altra previdenza obbligatoria. Prima dell'inizio il committente invia la comunicazione obbligatoria UNILAV al Centro per l'Impiego, registra il collaboratore nel Libro Unico del Lavoro, gli consegna il cedolino e, a fine anno, la Certificazione Unica. Se ricorrono i presupposti va attivata l'assicurazione INAIL.
Il collaboratore ha tutele per malattia, infortunio e maternità, con sospensione del rapporto senza perdita dell'incarico nei limiti di legge, e, alla fine del rapporto, può chiedere la DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, se ha i requisiti contributivi. Il contratto non può contenere clausole che gli impongano termini di pagamento eccessivi o recessi senza preavviso.
Oggetto dell'incarico, autonomia e modalità di coordinamento concordate, durata, compenso e modalità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, strumenti e luoghi, sospensione per malattia e maternità, riservatezza, proprietà dei risultati e dati personali, recesso, sicurezza e foro.
Se il lavoro è nei fatti organizzato dal committente, no: il rischio di riqualificazione è alto e i costi del contenzioso superano il risparmio.
Sì, salvo un patto di esclusiva espresso, che va compensato.
La co.co.co. è continuativa e coordinata; la prestazione occasionale riguarda attività episodiche e senza coordinamento stabile.
Per incarichi episodici usa il contratto di prestazione d'opera occasionale; per i professionisti con partita IVA il contratto di consulenza professionale; per un rapporto subordinato la lettera di assunzione. Confronta i costi con il calcolatore del costo aziendale e leggi la guida all'assunzione di un dipendente.
Per i rimborsi delle trasferte del collaboratore usa la nota spese con rimborso chilometrico; per un dipendente con orario ridotto, l'accordo di trasformazione in part-time.
Scheda a cura del Dott. Giorgio Taglione, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino (n. 658, sez. A). Aggiornata a ottobre 2026. Il modello è uno schema di partenza da adattare al caso concreto: non sostituisce una consulenza sulla situazione specifica.
Inserisci la tua email: ti inviamo subito il modello. Per scaricarlo basta cliccare il pulsante nel messaggio che riceverai.
Bastano 30 secondi: una recensione su Google ci aiuta a continuare a offrire questi strumenti gratis a privati e imprese.
Lascia una recensione Ti basta un account Google, nessuna registrazione necessaria.Partita IVA: istruzioni per l'uso
Il manuale operativo 2026 per aprire, gestire e far crescere la tua attività: regimi fiscali, contributi, IVA e adempimenti spiegati con 15 casi pratici calcolati.
Scarica gratis Ti basta lasciare la tua email.Non hai tempo per compilare il modulo o vuoi essere sicuro che sia tutto corretto? Il nostro team si occupa di tutto: compilazione, invio e assistenza post-pratica.
Scopri il servizio Elaborazione e Gestione Paghe e Contributi