Negli ultimi anni, il trust immobiliare è emerso come uno degli strumenti più efficaci e versatili per la protezione del patrimonio familiare e la pianificazione successoria nel nostro ordinamento. Sebbene di origine anglosassone, questo istituto è stato pienamente recepito nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, avvenuta con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ed è operativo dal 1° gennaio 1992.
Nonostante la sua piena legittimità, il trust soffre ancora di una scarsa diffusione nel tessuto economico nazionale, principalmente a causa di una limitata conoscenza delle sue potenzialità e di una certa resistenza culturale. La presente guida intende offrire un quadro completo e aggiornato al 2026 del trust immobiliare, analizzando la struttura, il funzionamento, il regime fiscale e le strategie di utilizzo per la protezione del patrimonio immobiliare.
Il trust immobiliare è uno strumento giuridico con cui un soggetto, denominato disponente, trasferisce la proprietà di beni immobili a un altro soggetto, il trustee, con l'obbligo per quest'ultimo di amministrarli, gestirli o disporne secondo le istruzioni impartite nell'atto istitutivo, a beneficio di uno o più soggetti detti beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo specifico.
L'elemento caratterizzante e fondante del trust è la segregazione patrimoniale. I beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari. Questa separazione produce un effetto giuridico di straordinaria rilevanza: i beni così segregati non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, non rientrano nella massa ereditaria in caso di successione e non sono confondibili con il patrimonio del trustee.
Nel trust immobiliare intervengono quattro figure principali, di cui una facoltativa.
Il disponente è colui che possiede i beni e li trasferisce nel trust. Può essere una persona fisica o giuridica, e può anche essere uno dei beneficiari. Il disponente stabilisce le regole di funzionamento del trust nell'atto istitutivo e determina quali beni conferire e a quali condizioni.
Il trustee è il soggetto incaricato di amministrare i beni conferiti in trust secondo le volontà espresse dal disponente. Può essere una persona fisica (tipicamente un professionista come un avvocato o un commercialista) o una persona giuridica (come una società fiduciaria). Il trustee ha la proprietà formale dei beni, ma non ne è il beneficiario sostanziale; è tenuto ad agire nell'interesse dei beneficiari e secondo le disposizioni dell'atto istitutivo. La sua posizione giuridica di proprietario formale e gestore di beni segregati assume una funzione decisiva ai fini della corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili .
I beneficiari sono i soggetti destinatari dei vantaggi derivanti dal trust. Possono essere individuati dal disponente come persone fisiche determinate (ad esempio, i figli) o come categorie di soggetti (ad esempio, "i discendenti"). I beneficiari hanno diritto a ricevere i frutti dei beni, l'uso diretto degli immobili o il trasferimento finale dei beni al termine del trust, secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo.
Il guardiano, figura facoltativa ma spesso raccomandata, è il soggetto incaricato di vigilare sul corretto operato del trustee. Può essere un professionista indipendente o un familiare di fiducia. Il guardiano ha il potere di sostituire il trustee in caso di inadempimento, autorizzare determinate operazioni e risolvere eventuali conflitti tra beneficiari.
Il funzionamento del trust immobiliare si articola in tre fasi successive: la costituzione, la gestione e la fase finale.
Nella fase di costituzione, il disponente redige l'atto istitutivo del trust con l'assistenza di un notaio e di professionisti specializzati. L'atto deve specificare chiaramente i beni conferiti, l'identità del trustee e dei beneficiari, le regole di gestione, i poteri del trustee, i diritti dei beneficiari e la durata del trust. L'atto deve essere redatto in forma scritta e, trattandosi di beni immobili, richiede l'atto pubblico notarile a pena di nullità, con successiva trascrizione presso i registri immobiliari.
Nella fase di gestione, il trustee amministra gli immobili secondo le istruzioni ricevute. Può, a seconda di quanto previsto nell'atto istitutivo, locare gli immobili, riscuotere i canoni, effettuare manutenzioni, investire i proventi, e in generale compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio. I proventi derivanti dagli immobili possono essere accumulati a capitale, reinvestiti o distribuiti periodicamente ai beneficiari.
Nella fase finale, al termine del trust, il trustee trasferisce i beni ai beneficiari secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo. Il termine può essere determinato (ad esempio, dopo 30 anni) o coincidere con il verificarsi di un evento specifico (ad esempio, il raggiungimento di una certa età da parte dei beneficiari).
Il trust immobiliare rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la protezione del patrimonio dai rischi legati all'attività imprenditoriale, alle crisi familiari o alle vicende personali del disponente.
Una volta che gli immobili sono stati conferiti in trust, essi non fanno più parte del patrimonio personale del disponente. Di conseguenza, i creditori personali del disponente, siano essi creditori fiscali, commerciali o finanziari, non possono aggredire direttamente gli immobili segregati nel trust. Il trust, se correttamente strutturato, costituisce uno scudo patrimoniale che protegge i beni familiari da eventi avversi futuri.
È fondamentale, tuttavia, comprendere i limiti di questa protezione. Il trust non può essere utilizzato come strumento fraudolento per sottrarsi al pagamento di debiti già esistenti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il trust è legittimo se costituito come strumento di pianificazione preventiva, ma può essere dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile se costituito in frode ai creditori. In altri termini, il trust protegge il patrimonio da rischi futuri, non da debiti già maturati al momento della sua costituzione.
La Cassazione ha chiarito che il trust è legittimo ma soggetto a revocatoria in presenza di pregiudizio ai creditori, e che l'effetto segregativo non può pregiudicare diritti già sorti. Il principio consolidato è che il trust è strumento di pianificazione preventiva, non di protezione emergenziale.
Uno degli utilizzi più frequenti del trust immobiliare è la pianificazione successoria. Il trust consente di stabilire con certezza a chi e come verranno trasferiti gli immobili, evitando conflitti tra eredi e garantendo continuità nella gestione del patrimonio.
A differenza del testamento, che può essere oggetto di impugnazione e di liti tra eredi, il trust offre una maggiore stabilità e certezza. Le volontà del disponente, una volta incorporate nell'atto istitutivo, vincolano il trustee e i beneficiari, riducendo significativamente il rischio di contestazioni.
Il trust consente inoltre di pianificare il passaggio generazionale con prospettiva multigenerazionale. Nulla impedisce di istituire un trust con durata lunghissima, ad esempio 70 o 80 anni, garantendo che gli immobili rimangano nella famiglia per molte generazioni e non vengano dispersi da eredi poco accorti.
Un esempio classico è quello della villa di famiglia, considerata dal disponente di particolare valore non solo economico ma anche affettivo. Il conferimento della stessa in un trust con beneficiari figli, nipoti e pronipoti consente di avere la certezza che il bene non sia venduto dagli eredi e continui ad essere utilizzato dalla famiglia. L'atto istitutivo può disciplinare analiticamente l'utilizzo dell'immobile: l'uso potrebbe essere riservato in via esclusiva al disponente fino a che fosse in vita, e successivamente a tutti i beneficiari, o soltanto ad alcuni di essi.
La fiscalità del trust immobiliare ha subito un'evoluzione significativa negli ultimi anni, con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che ha chiarito i principi fondamentali in materia. La corretta individuazione dei regimi fiscali applicabili al trust e al trustee deve fondarsi sulla distinzione tra intestazione formale dei beni destinati e riferibilità sostanziale degli effetti economici, riconducendo i regimi di favore ai soggetti che esprimono la reale capacità contributiva – disponente e beneficiari – e non al trustee quale mero gestore del patrimonio segregato .
La distinzione più importante in materia di fiscalità del trust è quella tra trust opaco e trust trasparente .
Un trust è opaco quando i beneficiari non hanno un diritto immediato e automatico ai redditi, il reddito resta nel trust e il trustee decide se e quando distribuire. Fiscalmente, il trust è un soggetto autonomo che paga le imposte in proprio, di regola l'IRES, e i beneficiari, finché non ricevono nulla, non dichiarano nulla .
Un trust è trasparente quando i beneficiari sono individuati e hanno diritto al reddito, che viene loro imputato. Fiscalmente, il trust "passa" il reddito ai beneficiari, i quali dichiarano quel reddito come reddito di capitale ai fini IRPEF . Non basta che nell'atto siano indicati dei beneficiari: conta se hanno un diritto attuale al reddito, non solo un'aspettativa futura .
Il regime impositivo applicabile al trust muta a seconda che l'atto istitutivo identifichi o meno i beneficiari. I trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust, sono definiti "trust opachi". I trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi, sono definiti "trust trasparenti". Esistono anche trust che sono al contempo opachi e trasparenti, ad esempio quando l'atto prevede che una parte del reddito sia accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai beneficiari .
Il trust opaco è incluso tra i soggetti passivi IRES . Un trust fiscalmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione dei redditi anche se non svolge attività, anche se non incassa canoni, anche se "sta fermo". Il modello normalmente utilizzato è il Modello Redditi SC, riservato agli enti non commerciali .
Per espressa disposizione normativa, i trust sono considerati residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni), hanno radicato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario specifiche presunzioni legali relative, che pongono in capo al soggetto di diritto estero l'onere di dimostrare di essersi realmente stabilito all'estero .
Una frase ricorrente è "il trust non fa redditi, possiede solo immobili". Dal punto di vista fiscale, però, gli immobili possono produrre reddito anche se non sono locati: la rendita catastale è comunque un reddito fondiario. Pertanto, trust residente con immobili italiani non locati genera reddito fondiario, e se il trust è opaco, tale reddito è tassato in capo al trust con IRES . La nuda proprietà, invece, non produce reddito .
L'orientamento oggi prevalente della Corte di Cassazione è che l'imposta di donazione proporzionale si applica al momento dell'attribuzione definitiva ai beneficiari e non al momento del trasferimento al trustee, se non vi è arricchimento immediato. Il trasferimento al trustee è considerato atto "strumentale" e non realizza di per sé un trasferimento definitivo di ricchezza.
Le sentenze più rilevanti in materia sono la Cassazione n. 8082/2020, n. 10256/2020, n. 19167/2019 e n. 975/2018, che hanno affermato questo principio con chiarezza.
Di particolare rilevanza è l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 novembre 2019, che ha chiarito che nel trust il trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. L'atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi.
Pertanto, in fase di conferimento degli immobili nel trust, si applicano:
imposta di registro in misura fissa;
imposta ipotecaria in misura fissa;
imposta catastale in misura fissa.
L'imposta proporzionale (donazione o successione) si applica solo al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari.
Per quanto riguarda le imposte di donazione e successione, che si applicheranno al momento del trasferimento finale ai beneficiari, le aliquote variano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
Per il coniuge e i parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea retta), l'aliquota è del 4% sull'importo che eccede la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. Per i fratelli e le sorelle, l'aliquota è del 6% con una franchigia di 100.000 euro. Per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini in linea retta, l'aliquota è del 6% senza franchigia. Per le persone non legate da alcun rapporto di parentela, l'aliquota è dell'8%.
Il decreto legislativo 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto importanti novità in materia, tra cui il principio della doppia franchigia: si pagherà sull'eccedenza di 1.000.000 per le donazioni e di 1.000.000 per le successioni, per un totale di 2.000.000 di euro senza tasse per coniuge e parenti in linea retta.
Il disponente (o, in caso di trust testamentario, il trustee) ha la facoltà di optare per il pagamento dell'imposta di donazione in occasione del conferimento dei beni nel trust, anziché attendere il trasferimento finale ai beneficiari. In tal caso, la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento.
Questa opzione può essere strategicamente vantaggiosa in due situazioni. In primo luogo, se si prevede che in futuro le aliquote possano aumentare, cristallizzare l'imposta all'attualità può risultare conveniente. In secondo luogo, se al momento del conferimento il valore degli immobili è relativamente basso e si prevede una loro rivalutazione nel tempo, pagare l'imposta sul valore attuale anziché su quello futuro può rappresentare un risparmio fiscale significativo.
Il trust fiscalmente residente in Italia ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello Redditi SC (enti non commerciali), anche quando non svolge alcuna attività e non percepisce redditi . La dichiarazione deve essere presentata entro i termini ordinari previsti per i soggetti IRES.
Nella dichiarazione devono essere indicati tutti i redditi prodotti dal trust, distinti per categoria: redditi fondiari (derivanti dagli immobili, anche se non locati, sulla base della rendita catastale), redditi di capitale (derivanti da eventuali investimenti finanziari), redditi diversi (plusvalenze da cessione di beni). La base imponibile è determinata secondo le regole previste per gli enti non commerciali.
Tra gli adempimenti che il trustee deve esercitare nell'ambito del suo ufficio ci sono anche quelli relativi alla rappresentazione contabile degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio segregato in trust . L'adozione di un impianto contabile fondato sulla partita doppia potrebbe rappresentare una prerogativa delle sole trust companies strutturate, ma anche nella gestione di un singolo trust più complesso tale metodo può essere la scelta vincente. Per la gestione di strutture elementari di patrimoni in trust, quali immobili e attività finanziarie, è più utile ricorrere a un metodo di contabilizzazione elementare che consenta la rappresentazione dei dati necessari per adempiere correttamente agli obblighi fiscali .
Il trustee deve tenere una contabilità separata per ciascun trust, distinguendo analiticamente:
il patrimonio conferito (beni e valori all'atto della costituzione);
i redditi prodotti annualmente (canoni di locazione, interessi, plusvalenze);
le spese sostenute (manutenzioni, imposte, compenso del trustee);
le distribuzioni effettuate ai beneficiari.
Particolarmente importante è la distinzione tra reddito e capitale. Il trustee deve tenere due sezioni contabili separate: un Income Account per i redditi prodotti e un Capital Account per il patrimonio originario. Ogni distribuzione ai beneficiari deve essere accompagnata da una delibera che specifica se la somma proviene dalla riserva di utili o dal capitale .
Il trust è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute all'estero. Se nel trust sono presenti conti esteri, immobili esteri, partecipazioni estere o polizze estere, si pone il tema della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. A seconda dei casi, può doverlo compilare il trust, il beneficiario, oppure entrambi .
Per i trust esteri con beneficiari residenti in Italia, il monitoraggio fiscale assume particolare rilevanza. Il beneficiario residente deve dichiarare nel quadro RW il valore delle attività estere di cui è titolare effettivo .
Il trust può essere soggetto all'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) e all'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero). L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 84/2026, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE nei confronti del beneficiario di un trust estero "trasparente" .
L'IVAFE è un'imposta patrimoniale pari allo 0,2% applicata ai prodotti finanziari detenuti all'estero, dovuta dai soggetti residenti e da indicare nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale .
Nell'ambito delle misure antiriciclaggio, di particolare importanza è l'individuazione del titolare effettivo. I titolari effettivi nel trust sono il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il guardiano o i guardiani ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari, e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi .
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i fiduciari di trust espressi, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana devono:
ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust;
conservare tali informazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e renderle prontamente accessibili alle Autorità competenti;
dichiarare il proprio stato ai soggetti obbligati in caso di instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero di esecuzione di una prestazione occasionale;
comunicare tali informazioni al Registro delle Imprese mediante autodichiarazione ai fini dell'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione autonoma .
Il trustee ha l'obbligo di comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari e alle attribuzioni effettuate, secondo le modalità previste dalla prassi. In particolare, devono essere comunicati:
l'identità dei beneficiari;
l'ammontare delle somme o il valore dei beni attribuiti;
la natura dell'attribuzione (reddito o capitale).
Queste comunicazioni sono funzionali al corretto incrocio dei dati e alla verifica degli adempimenti dichiarativi dei beneficiari.
Un trust può essere perfetto dal punto di vista civilistico, ma inesistente fiscalmente se il disponente mantiene il controllo sostanziale, se il trustee non è realmente autonomo, o se il trust è di fatto reversibile a piacere. In questi casi, il fisco può considerare il trust interposto e tassare direttamente la persona .
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 81 del 18 marzo 2026, ha ribadito che ai fini fiscali italiani è determinante verificare l'effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente e l'autonomia gestionale del trustee. Se il disponente o i beneficiari mantengono un significativo potere di influenza sulla destinazione finale del patrimonio, tale elemento è sufficiente a configurare una limitazione sostanziale dei poteri del trustee, il cui operato risulta di fatto condizionato. Ne consegue che il trust viene qualificato come "interposto", con conseguente imputazione dei redditi direttamente in capo al disponente o ai beneficiari .
La risposta conferma un orientamento rigoroso dell'Agenzia, volto a valorizzare la sostanza economica e l'effettiva autonomia del trust rispetto a elementi meramente formali .
Quando il trust è estero, l'Italia guarda soprattutto a due cose: se il trust produce redditi in Italia e se ci sono beneficiari residenti in Italia . In molti casi, il problema non è tanto il trust in sé, ma cosa succede quando i beneficiari italiani ricevono attribuzioni.
Per i trust stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata (dove la tassazione nominale è inferiore al 50% di quella italiana), scatta una presunzione relativa ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR: le distribuzioni sono considerate reddito di capitale salvo prova contraria. Il beneficiario residente ha l'onere di dimostrare, mediante idonea documentazione contabile, che le somme ricevute costituiscono capitale e non reddito .
L'Agenzia delle Entrate applica ormai sistematicamente l'approccio "look-through" (trasparenza) per i trust situati in giurisdizioni non collaborative, ribaltando l'onere della prova sul contribuente per dimostrare che le somme ricevute sono "capitale" e non "reddito" .
Il trust immobiliare offre una protezione patrimoniale efficace, poiché gli immobili conferiti non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, né dai creditori del trustee, né dai creditori dei beneficiari (salvo i crediti sorti in relazione allo scopo del trust).
Consente una pianificazione successoria certa e flessibile, permettendo di stabilire con precisione a chi e come verranno trasferiti gli immobili, evitando conflitti tra eredi e garantendo continuità nella gestione del patrimonio.
Presenta vantaggi fiscali significativi, con applicazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in fase di conferimento, e differimento dell'imposta proporzionale al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari.
Offre una grande flessibilità gestionale, consentendo di disciplinare analiticamente l'utilizzo degli immobili, la distribuzione dei proventi e le modalità di trasferimento finale.
Garantisce una durata potenzialmente molto lunga, potendo il trust essere istituito per periodi anche superiori ai 90 anni o per tutta la durata della vita dei beneficiari.
Il trust comporta costi di costituzione e gestione non trascurabili. La complessità dell'atto istitutivo richiede l'assistenza di professionisti specializzati (notai, avvocati, commercialisti), con costi che variano a seconda della complessità della struttura, generalmente a partire da qualche migliaio di euro.
È caratterizzato da una complessità strutturale e gestionale superiore rispetto ad altri strumenti come la società semplice o il vincolo di destinazione, richiedendo competenze specialistiche per la sua corretta implementazione.
Comporta una perdita del controllo diretto sugli immobili da parte del disponente, poiché la gestione è affidata al trustee. Sebbene il disponente possa mantenere un certo controllo attraverso il guardiano o riservandosi poteri specifici nell'atto istitutivo, la proprietà formale è trasferita al trustee.
È soggetto a un rischio di contestazione in caso di trust costituito in frode ai creditori, con possibile declaratoria di inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 del Codice Civile, o in caso di trust interposto privo di effettivo spossessamento.
Chi intende proteggere il proprio patrimonio immobiliare si trova spesso a dover scegliere tra trust e società semplice, entrambi strumenti validi ma con caratteristiche profondamente diverse.
In termini di fiscalità in fase di conferimento, il trust presenta un vantaggio significativo. Il conferimento di immobili in trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, con applicazione dell'imposta proporzionale solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari. Il conferimento di immobili in società semplice, invece, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale del 9% sul valore dell'immobile conferito.
In termini di protezione patrimoniale, entrambi gli strumenti offrono segregazione patrimoniale. Nel trust, gli immobili sono segregati e protetti dai creditori personali del disponente. Nella società semplice, i beni sociali non sono aggredibili dai creditori personali dei soci, salvo quanto previsto dall'articolo 2270 del Codice Civile.
In termini di struttura e governance, il trust è caratterizzato da una maggiore complessità iniziale ma da una maggiore flessibilità nella disciplina della gestione e del passaggio generazionale. La società semplice è più semplice da costituire ma richiede l'atto pubblico per il conferimento immobiliare e prevede regole di amministrazione standard (disgiuntiva o congiuntiva).
In termini di durata, il trust può avere durata molto lunga, anche multigenerazionale, mentre la società semplice ha durata determinata o indeterminata ma, in caso di morte di un socio, può richiedere la liquidazione della quota o lo scioglimento.
Il decreto legislativo 139/2024 ha introdotto importanti chiarimenti in materia di trust, stabilendo che l'imposta di successione standard si applica anche ai trust, anche quando il bene si trova in Italia e il disponente all'estero o viceversa. Inoltre, si potrà decidere quando pagare l'imposta, se al momento dell'attribuzione finale dei beni e dei diritti ai beneficiari o alla costituzione del trust.
Dal 1° gennaio 2026, il tasso degli interessi legali è stato fissato all'1,60% annuo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Questo tasso può rilevare in alcune operazioni del trust, come i finanziamenti infruttiferi o le operazioni di natura finanziaria.
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