L'attività di impiantistica riguarda la realizzazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti all'interno di edifici civili ed industriali, soggetti all'applicazione del D.M. 37/2008. Questa normativa coinvolge tutte le imprese, sia individuali che societarie, che operano nel settore impiantistico che svolgono tali operazioni su:
Per l’esercizio dell’attività di impiantista sono necessari particolari requisiti tecnico-professionali che devono essere posseduti dal cosiddetto Responsabile Tecnico il quale può essere designato:
- Nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- Nel lavoratore dipendente;
- Nel socio accomandatario, nel caso di S.a.s.;
- Nel socio lavoratore nel caso di S.n.c., S.r.l. o Società cooperative;
- Nel familiare collaboratore;
- Nel procuratore;
- Nell’institore.
Non può mai essere nominato come Responsabile Tecnico un professionista o un consulente esterno.
Il MISE, con parere 21/02/2022, fornisce una rivisitata interpretazione dell’art. 4 del DM 37/2008 in materia di abilitazione all’attività di installazione impianti.
Si segnala che, per il Responsabile Tecnico, restano fermi i requisiti di:
A variare sono i criteri di abilitazione cosiddetti requisiti professionali puri (non abbinati cioè ad alcun titolo di studio). In particolare si segnala che abilita alla gestione tecnica:
Dal 2 gennaio 2023, non è pertanto più ammissibile l’esperienza professionale di 3 anni vantata da Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare, figure per le quali l’esperienza minima dovrà avere durata non inferiore ai 6 anni (4 anni per gli impianti idrici e sanitari). Fa eccezione l'esperienza triennale di coloro che hanno già iniziato a maturarla prima del 2 gennaio 2023.
Una volta in possesso dei requisiti, l'avvio dell'attività deve essere comunicato al Registro Imprese, mediante pratica telematica, con invio di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro Imprese che provvederà ad inoltrarla al Comune ove viene svolta l’attività.
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate. È fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M. 37/2008 alla quale devono essere allegati:
La dichiarazione e gli altri eventuali documenti vanno depositati, dall'impresa installatrice, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto. Lo sportello unico inoltrerà copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio competente per territorio.
Per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) è previsto che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M. 37/2008, anche dell'attestato FER conseguito al temine di un percorso formativo.
Per poter esercitare l’attività di impiantista è necessario procedere all’apertura della Partita IVA.
Il codice ATECO da indicare varia a seconda della specifica attività esercitata. Per gli impianti elettrici:
Per gli impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria:
Per gli altri lavori di costruzione ed installazione:
Nel caso di applicazione del cosiddetto regime forfettario, per questa attività il coefficiente di redditività è pari all’86% ossia vengono considerati come costi, indipendentemente dal loro sostenimento, il 14% dell’importo fatturato.
Per quanto concerne la situazione contributiva, chi esercita l’attività di autoriparazione è obbligato all’iscrizione INPS alla gestione Artigiani e Commercianti per cui sarà soggetto al versamento dei contributi:
Tale attività è di natura artigiana per cui vige anche l’obbligo di iscrizione ed al versamento del premio INAIL per gli artigiani da effettuarsi entro il 16 settembre di ogni anno.