Come diventare un impiantista

L'attività di impiantistica riguarda la realizzazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti all'interno di edifici civili ed industriali, soggetti all'applicazione del D.M. 37/2008. Questa normativa coinvolge tutte le imprese, sia individuali che societarie, che operano nel settore impiantistico che svolgono tali operazioni su:

  • Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, inclusi gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  • Impianti radiotelevisivi, di trasmissione di segnali TV, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza;
  • Impianti di climatizzazione, di riscaldamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, inclusi i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense e la ventilazione dei locali;
  • Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • Impianti di protezione antincendio.

I Requisiti

Per l’esercizio dell’attività di impiantista sono necessari particolari requisiti tecnico-professionali che devono essere posseduti dal cosiddetto Responsabile Tecnico il quale può essere designato:

-          Nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

-          Nel lavoratore dipendente;

-          Nel socio accomandatario, nel caso di S.a.s.;

-          Nel socio lavoratore nel caso di S.n.c., S.r.l. o Società cooperative;

-          Nel familiare collaboratore;

-          Nel procuratore;

-          Nell’institore.

Non può mai essere nominato come Responsabile Tecnico un professionista o un consulente esterno.

Il MISE, con parere 21/02/2022, fornisce una rivisitata interpretazione dell’art. 4 del DM 37/2008 in materia di abilitazione all’attività di installazione impianti.

Si segnala che, per il Responsabile Tecnico, restano fermi i requisiti di:

  • Laurea o Diploma tecnico superiore;
  • Diploma di istruzione secondaria a cui aggiungere 2 anni di esperienza professionale (1 anno nel caso di impianti idrici e sanitari);
  • Attestato di formazione professionale a cui aggiungere 4 anni di esperienza professionale (2 anni nel caso di impianti idrici e sanitari);

A variare sono i criteri di abilitazione cosiddetti requisiti professionali puri (non abbinati cioè ad alcun titolo di studio). In particolare si segnala che abilita alla gestione tecnica:

  • L’esperienza professionale di almeno 3 anni in qualità di dipendente come operaio installatore specializzato;
  • L’esperienza professionale di almeno 6 anni (ridotta a 4 per gli impianti idrici e sanitari) svolta in forma di collaborazione tecnica continuativa in qualità di Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, collaboratore familiare, purché iscritti all’Inail per attività tecnico manuale.

Dal 2 gennaio 2023, non è pertanto più ammissibile l’esperienza professionale di 3 anni vantata da Titolare, Amministratore Lavorante, Socio Lavorante, Collaboratore Familiare, figure per le quali l’esperienza minima dovrà avere durata non inferiore ai 6 anni (4 anni per gli impianti idrici e sanitari). Fa eccezione l'esperienza triennale di coloro che hanno già iniziato a maturarla prima del 2 gennaio 2023.

Come avviare l'attività

Una volta in possesso dei requisiti, l'avvio dell'attività deve essere comunicato al Registro Imprese, mediante pratica telematica, con invio di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro Imprese che provvederà ad inoltrarla al Comune ove viene svolta l’attività.

Dichiarazione di conformità impianti

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate. È fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell'impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del D.M. 37/2008 alla quale devono essere allegati:

  • il progetto (quando necessario)
  • la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati
  • scheda di impianto.

La dichiarazione e gli altri eventuali documenti vanno depositati, dall'impresa installatrice, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto. Lo sportello unico inoltrerà copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio competente per territorio.

Fonti di Energia Rinnovabili (FER)

Per l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) è previsto che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M. 37/2008, anche dell'attestato FER conseguito al temine di un percorso formativo.

Partita IVA, INPS ed INAIL

Per poter esercitare l’attività di impiantista è necessario procedere all’apertura della Partita IVA.

Il codice ATECO da indicare varia a seconda della specifica attività esercitata. Per gli impianti elettrici:

  • 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.03 – Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.04 – Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste).

Per gli impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria:

  • 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
  • 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
  • 43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione).

Per gli altri lavori di costruzione ed installazione:

  • 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
  • 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
  • 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a..

Nel caso di applicazione del cosiddetto regime forfettario, per questa attività il coefficiente di redditività è pari all’86% ossia vengono considerati come costi, indipendentemente dal loro sostenimento, il 14% dell’importo fatturato.

Per quanto concerne la situazione contributiva, chi esercita l’attività di autoriparazione è obbligato all’iscrizione INPS alla gestione Artigiani e Commercianti per cui sarà soggetto al versamento dei contributi:

  • Fissi, nella misura di euro 4.427,42 da versare in quattro rate annuali indipendentemente dal fatturato;
  • Variabili, pari al 24% dell’imponibile netto per la quota superiore a 18.415 euro.

Tale attività è di natura artigiana per cui vige anche l’obbligo di iscrizione ed al versamento del premio INAIL per gli artigiani da effettuarsi entro il 16 settembre di ogni anno.

 

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