Come diventare un autoriparatore

Diventare un autoriparatore può essere un valido modo per trasformare un hobby o una passione in un lavoro in un settore particolarmente richiesto. Tale attività è regolamentata da apposite norme volte a garantire la qualità e la sicurezza dei servizi offerti.

Cosa fa un autoriparatore

L’attività di autoriparazione si concretizza con “l’attività di manutenzione e di riparazione di veicoli […] a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”. In tale attività rientrato “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente […] nonché l’installazione […] di impianti e componenti fissi”. (Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche e integrazioni).

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di:

  • Autoriparazione di macchine agricole o rimorchi effettuate su mezzi propri delle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina;
  • Costruzione e la trasformazione di veicoli in quanto regolate da norme in materia di omologazione;
  • Riparazione e manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto in strada di persone o cose.

L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

  • Meccatronica;
  • Carrozzeria;
  • Gommista.

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, infatti, ha unificato nella categoria “meccatronica” le due preesistenti attività di meccanica e motoristica e di elettrauto.

I requisiti

Per l’esercizio delle suddette attività sono necessari particolari requisiti tecnico-professionali che devono essere possedute anche da chi esercita l’attività di riparazione per uso interno avente carattere strumentale o accessorio. Il tipico esempio è quello della concessionaria che prima della vendita fa manutenzione alle autovetture.

I requisiti devono essere posseduti dal cosiddetto Responsabile Tecnico che può essere designato:

-          Nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;

-          Nel lavoratore dipendente;

-          Nel socio accomandatario, nel caso di S.a.s.;

-          Nel socio lavoratore nel caso di S.n.c., S.r.l. o Società cooperative;

-          Nel familiare collaboratore;

-          Nel procuratore;

-          Nell’institore.

Non può mai essere nominato come Responsabile Tecnico un professionista o un consulente esterno e, per l’impresa che intende operare in più settore, può essere nominato un unico responsabile se in possesso dei requisiti per ogni settore di attività ovvero più preposti. Il Responsabile Tecnico non può essere nominato per più imprese o, nell’ambito della stessa impresa, per più officine a meno che non siano contigue.

Il Responsabile Tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  • Aver esercitato l’attività di autoriparazione in qualità di dipendente qualificato, titolare o amministratore d’impresa, socio partecipante, familiare collaboratore o associato in partecipazione per un periodo di almeno tre anni negli ultimi cinque;
  • Aver conseguito un titolo di studio (promozione al IV anno del corso di studi all’Istituto Tecnico Industriale nelle specializzazioni abilitanti) a carattere tecnico-professionale attinente l’attività ed aver esercitato l’attività in qualità di dipendente qualificato, titolare o amministratore d’impresa, socio partecipante, familiare collaboratore o associato in partecipazione per un periodo di almeno un anno negli ultimi cinque anni;
  • Aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da un periodo non inferiore ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, nell'arco degli ultimi cinque anni, in qualità di dipendente qualificato, titolare o amministratore di impresa, socio partecipante, familiare collaboratore, associato in partecipazione;
  • Aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, un diploma universitario o di laurea;
  • Aver esercitato professionalmente l’attività di autoriparazione, in qualità di titolare o socio dell’impresa, per una durata non inferiore ad un anno nel periodo precedente il 15.12.1994.

Come iniziare: SCIA, Partita IVA, INPS ed INAIL

Per poter esercitare l’attività di autoriparazione (meccatronica, gommista o carrozzeria) è necessario procedere all’apertura della Partita IVA se svolta in forma individuale ed inoltrare l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune dove sono ubicati i locali.

Il codice ATECO da indicare varia a seconda della specifica attività esercitata:

  • 45.20.10 – Riparazione meccaniche di autoveicoli, vi rientrano le riparazioni e le manutenzioni ordinarie di veicoli e veicoli speciali, le riparazioni di radiatori e le riparazioni di marmitte;
  • 45.20.20 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, comprende l’attività di riparazione di carrozzerie, di parti di veicoli, spruzzatura e verniciatura, riparazione di parabrezza e finestrini, riparazione di sedili, installazione di parti ed accessori non inclusi nel processo di fabbricazione;
  • 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, in questo codice rientra l’attività di elettrauto, l’installazione di autoradio ed antifurti, riparazione ed installazione di impianti GPL o metano, installazione e riparazione di climatizzatori per autoveicoli;
  • 45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, per l'attività di gommista;
  • 45.20.99 – Altre attività di manutenzione di riparazione di autoveicoli, per il montaggio di ganci traino.

Nel caso di applicazione del cosiddetto regime forfettario, per questa attività il coefficiente di redditività è pari al 40% ossia vengono considerati come costi, indipendentemente dal loro sostenimento, il 60% dell’importo fatturato.

Per quanto concerne la situazione contributiva, chi esercita l’attività di autoriparazione è obbligato all’iscrizione INPS alla gestione Artigiani e Commercianti per cui sarà soggetto al versamento dei contributi:

  • Fissi, nella misura di euro 4427,42 da versare in quattro rate annuali indipendentemente dal fatturato;
  • Variabili, pari al 24% dell’imponibile netto per la quota superiore a 18415 euro.

A seconda delle modalità e della forma di svolgimento dell’attività, quest’ultima sarà configurata come artigiana (nel caso di ditta individuale) oppure commerciale. A seconda che si tratti di attività artigiana o meno, vige l’obbligo di iscrizione ed al versamento del premio INAIL per gli artigiani mentre per i commercianti quest’ultimo onere è dovuto solamente in presenza di eventuali dipendenti.

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