APRIRE UNA PARTITA IVA, IL REGIME FISCALE, LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Per aprire la tua partita Iva ci bastano pochi minuti. Non devi fare altro che compilare il modulo che riceverai tramite email e restituircelo assieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Verrai ricontatto per scegliere la soluzione più adeguata alla tua attività ed alla tua situazione.

Aprire una partita IVA spesso significa mettersi in regola con il fisco una volta che il proprio hobby inizia a diventare una vera e propria attività. Questo passaggio si ufficializza quando, nel corso dell’anno, viene superata la soglia dei 5000 euro dei compensi al di sotto della quale la prestazione viene ritenuta occasionale e, pertanto, non vi è necessità di aprire una partita IVA.

Aprire una partita IVA non sembra essere un grosso problema ma, fin da subito, è necessario prendere delle decisioni importanti che potranno influire notevolmente sull’andamento futuro dell’attività. L’apertura di una partita IVA non è un procedimento uguale per tutti ed anche se si può procedere in autonomia senza spendere nulla è bene affidarsi ad un professionista per evitare di incorrere in sanzioni spesso anche molto pesanti.

L’iter più semplice per aprire una partita IVA riguarda i professionisti. Per quest’ultimi non sono richiesti particolari adempimenti salvo la scelta del regime fiscale da adottare. In questo caso, la procedura viene completata in poche ore e l’unico onere ulteriori riguarda l’iscrizione all’INPS oppure alla cassa dedicata alla professione esercitata se prevista.

Più complesso è il caso degli artigiani e dei commerciati in quanto sono sottoposti ad un corollario di adempimenti più complessi e più costosi. Anche in questo caso, però, la sola attribuzione del numero di partita IVA si conclude in poche ore ma sarà necessario procedere anche all’iscrizione presso la gestione artigiani e commerciati dell’INPS ed al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Prima di iniziare l’attività è spesso richiesto procedere all’invio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune dove si intende iniziare la propria attività.

La scelta più complessa sull’apertura della partita IVA, come anticipato, riguarda il regime fiscale da adottare: regime forfettario o regime ordinario.

IL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario viene visto come una panacea per la quasi totalità dei contribuenti. Indubbiamente i vantaggi collegati a questo regime sono molteplici, primo fra tutti la tassazione tramite imposta sostitutiva del 15 o del 5 per cento.

I limiti per poter applicare tale regime non sono particolarmente stringenti soprattutto per chi ha intenzione di iniziare una nuova attività. Tali limiti si concretizzano in:

  • Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui;
  • Spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni rese dall’imprenditore o dai sui familiari non superiori, complessivamente, a 20.000 euro lordi;
  • Non percepire un reddito di lavoro dipendente o assimilato o pensione superiore a 30.000 euro annui ad eccezione dei lavoratori dismessi o licenziati.

Accanto a tali limiti che devono essere verificati ogni anno, ci sono varie cause di esclusione dal regime forfettario. Non possono accedere al regime forfettario:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di importazioni e che producano in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
  • I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Il funzionamento del regime forfettario è particolarmente agevole in quanto ha obblighi contabili semplificati e non comporta l’applicazione dell’IVA con i relativi adempimenti.

Il reddito imponibile viene determinato in modo, per l’appunto, forfettario applicando un coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata che varia dallo 0,4 allo 0,86. Una volta individuato il coefficiente di redditività, basterà moltiplicarlo per i ricavi dell’anno di riferimento per ottenere il reddito imponibile.

Ad esempio, se hai avuto ricavi per 30.000 euro ed il tuo codice ATECO prevede un coefficiente dello 0,62, il tuo reddito imponibile sarà pari a (30.000*0,62) = 18.600 euro. Ciò significa che 12.400 euro sono considerati come costi inerenti l’attività indipendente dal loro effettivo sostenimento.

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono solo ed esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Nel regime forfettario non è, dunque, possibile “scaricare” nessun altro costo.

LE ATTIVITA' ESCLUSE DAL REGIME FORFETTARIO

Non tutte le attività possono essere esercitate avvalendosi del regime forfettario. L'accesso al regime forfettario è precluso alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) o di regimi forfettari di determinaizone del reddito. I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:

  • agricoltura e attività connesse e pesca;
  • vendita sali e tabacchi;
  • commercio dei fiammiferi;
  • editoria;
  • gestione di servizi di telefonia pubblica;
  • rivendita documenti di trasporto pubblico;
  • intrattenimenti, giochi e altre attività;
  • agenzie di viaggi e turismo;
  • agriturismo;
  • vendite a domicilio;
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
  • vendita di rottami o cascami.

IL REGIME ORDINARIO

Il regime ordinario, un po' semplicisticamente, può essere definito come il regime fiscale adottato da chi non può applicare il regime forfettario. Questo, al momento, è il pensiero comune a molti.

Il regime ordinario ha invece numerosi vantaggi che a volte lo rendono di gran lunga preferibile al regime forfettario. Se da un lato è vero che il regime ordinario sconta l’applicazione dell’IVA ed ha aliquote d’imposta più elevate, dall’altro lato consente di poter “scaricare” tutte le spese sostenute durante l’anno ed è una differenza di non poco conto soprattutto per chi sostiene numerose spese o per chi deve acquistare attrezzature o macchinari e vuole potersi dedurre tali costi.

Nel regime ordinario, non solo è possibile “scaricare” tutti i costi relativi all’attività esercitata ma sono ammesse in detrazione anche le spese mediche, gli interessi sui muti, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per il lavoro autonomo, eccetera, che non sono ammesse nel regime forfettario.

UN RAPIDO CONFRONTO

Mantenendo inalterati i ricavi del calcolo precedete ossia 30.000 euro ed ipotizzando che i costi effettivamente sostenuti siano pari a 11.400 euro, la situazione che il contribuente si trova d'avanti sarà:


Forfettario

Ordinario

Ricavi

30.000

30.000

Costi

11.400

11.400

Contributi obbligatori

3.600

3.600

Reddito Imponibile

15.000

15.000

Imposta Lorda

2.250

3.4500


Fino a questo punto, il vantaggio del regime forfettario sul regime ordinario è evidente. Se però il contribuente ha anche una famiglia composta semplicemente dal coniuge fiscalmente a carico e da un solo figlio con più di tre anni, la situazione diventerà la seguente:


Forfettario

Ordinario

Imposta Lorda

2.250

3.4500

Detrazioni Coniuge

0

690

Detrazioni Figlio a carico

0

800

Detrazioni Lavoro autonomo

0

880

Imposta Netta

2.250

1.080

La situazione, dunque, si è capovolta!!!

Tale confronto che per semplicità ha tralasciato alcuni aspetti fa, però, ben comprendere come fare tutto da solo senza spendere un euro possa farti spendere cifre ben più elevate che affidarti ad un professionista per l’apertura della partita IVA perché la situazione che all’inizio può sembrare la più ovvia e scontata può nascondere delle insidie.

Per poter determinare ed avere una migliore idea su quale regime può fare al caso tuo puoi calcolare online quale dei due regimi può fare al caso tuo.

PARTITA IVA E PRESTAZIONE OCCASIONALE

Aprire una Partita IVA non è sempre necessaria fin da subito quando si decide di svolgere un’attività di lavoro autonomo.

A determinate condizioni è possibile svolgere attività di lavoro autonomo utilizzando la cosiddetta prestazione occasionale. La prestazione occasionale deve rispettare determinate regole prima tra tutte il requisito dell'occasionalità e non continuità.

Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplina le prestazioni occasionali (art. 54 bis).  In particolare, la normativa vigente ammette la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):   

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;   
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;   
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 
  • per ciascun prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Il secondo requisito riguarda la mancanza di qualsiasi legame di subordinazione con il committente che ha commissionato il lavoro e l'attività non può riguardare un'attività che già viene svolta in modo occasionale. L'attività non può riguardare l'e-commerce in quanto si configura come un'attività abituale e continuativa. La maggiore limitazione della prestazione occasionale è il divieto di fare pubblicità alla propria attività sotto qualsiasi forma.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sopra indicati. Possono fare ricorso a tale contratto: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole, sebbene con specifiche regolamentazioni.

Al termine dell’incarico dovrai rilasciare una ricevuta di prestazione occasionale che dovrà riportare i tuoi dati anagrafici e quelli del committente, il numero progressivo e la data di emissione, compenso lordo concordato tra le parti, ritenuta d’acconto del 20%, il compenso netto e, se la fattura supera i 77,47 € dovrai apporre anche la marca da bollo di 2€.

La ritenuta d’acconto trattenuta in fase di emissione della ricevuta  può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi se i compensi non superano i 4.800€. Nel caso di superamento di 5.000€ in prestazione occasionale sarà necessario iscriversi alla Gestione Separata INPS e comunicarlo ai propri committenti che dovranno pagare ⅔ dei contributi spettanti e il restante ⅓ dovrà essere trattenuto in fase di emissione della ricevuta.

COME CHIUDERE LA PARTITA IVA

Non è escluso che a un certo punto tu decida di voler cambiare strada e di voler chiudere la tua partita IVA.

Qualunque sia la ragione per cui hai deciso di chiudere la tua partita IVA hai tre possibilità:

  • lasciarla inattiva per tre anni. In questo caso la chiusura sarà automatica e, grazie al decreto 193/2016 legato alla Legge di Stabilità 2017, non dovrai pagare nessuna sanzione;
  • compilare lo stesso modello che hai utilizzato per aprire la Partita IVA (AA9/12, AA7/10 o ANR/3) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività; 
  • ricorrere al modello ComUnica, se risulti iscritto al Registro delle Imprese.

PER QUANTO TEMPO DEVO "TENERE APERTA" LA PARTITA IVA?

Non esiste un tempo minimo durante il quale una partita IVA deve "rimanere aperta". Tuttavia, con la nuova Legge di Bilancio 2023 arrivano nuove regole per le partite iva “apri e chiudi" che hanno l’obiettivo di evitare che queste possano evadere il Fisco. L’operazione di apertura e chiusura di una partita Iva in brevi periodi, per poi aprire una nuova sotto un altro nome, permette di evitare di essere trovati dal Fisco e pagare così le tasse. Questa operazione sembrerebbe essere piuttosto comune da parte di soggetti extra-Ue, che possono più facilmente diventare irrintracciabili. Chiaramente la diretta conseguenza di questo è l’evasione fiscale.

Tra le nuove misure previste dalla Legge di Bilancio 2023, c’è anche un piano per contrastare le partite Iva apri e chiudi. Il piano prevede l'avvio di controlli a tappeto sulle varie comunicazioni di apertura di nuove attività, soprattutto in caso di aperture ripetute, da parte dell’INPS, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate; la possibile chiusura d’ufficio, per quelle realtà non in grado di superare i controlli richiesti; ed infine una sanzione amministrativa pari a 3mila euro a carico del contribuente.

Ad effettuare i controlli, sarà soprattutto l’Agenzia delle Entrate che potrà richiedere al contribuente di presentarsi presso i propri uffici con una serie di documenti per dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività. La documentazione richiesta sarà principalmente di fatture, ricevute e bilanci. Nel caso i controlli risultino negativi, per aprire nuovamente una partita Iva,  il contribuente dovrà rilasciare una fideiussione bancaria o assicurativa della durata minima di tre anni e dal valore non inferiore ai 50mila euro.

Se i controlli dell’Agenzia delle Entrate non vanno a buon fine, l’apertura di una nuova Partita IVA potrà avvenire solo a seguito di una fideiussione bancaria o assicurativa di minimo tre anni e non inferiore ai 50.000 euro. In questo caso, la fideiussione viene chiesta perché il fisco non ritiene il contribuente affidabile. Viene così richiesto questo passaggio aggiuntivo e nel caso in cui ci fossero degli illeciti fiscali o violazioni contributive, la fideiussione funzionerà come garanzia. Infine, nella casistica in cui le violazioni fossero superiori ai 50.000 euro, sarà necessario anche aumentare il valore della fideiussione stessa.