Nel protrarsi dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19, sono numerosi gli interventi legislativi che sono più volte intervenuti sul tema dei termini decadenziali.
In particolare, si è verificato uno sdoppiamento tra emissione e notifica degli avviso di accertamento per i quali rimane il disposto dell’articolo 157 del DL 34/2020 secondo il quale “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza […] scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022”.
Il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 ed IRAP, riguardanti le dichiarazioni presentate nel 2016 riferite al periodo d’imposta 2015, scaduto il 31 dicembre 2020, è slittato al 28 febbraio 2022 sempre che l’atto sia stato emesso nel termine ultimo del 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, i termini disciplinati dall’artico 35 del D.P.R. 602/1973 secondo cui la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di liquidazione automatica, ovvero il quarto anno successivo in caso di controllo formale, sono stati ulteriormente prorogati dal DL 41/2021.
In sostanza, il termine per la cartella di pagamento da liquidazione automatica relativa alle dichiarazioni presentate nel 2018, periodo d’imposta 2017, non scadrà il 31 dicembre 2021 ma, per effetto della proroga, il 31 dicembre 2023. Similarmente, in caso di controllo formale delle medesime dichiarazioni, il termine di scadenza per la cartella di pagamento sarà il 31 dicembre 2024.
A complicare ulteriormente la situazione, è stata prevista una proroga ad hoc per le cartelle di pagamento da liquidazione automatica sulle dichiarazioni presentate nel 2019 riferite all’anno d’imposta 2018 per cui il termine non scadrà il 31 dicembre 2022 bensì il 31 dicembre 2023.
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