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Il Decreto Legge n.7 del 30 gennaio 2021 (cosiddetto decreto "Riscossione-bis") ha introdotto alcune misure in materia di riscossione esattoriale e, in particolare, la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.
In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 (cosiddetto decreto "Riscossione").
I pagamenti derivanti da cartelle di pagamento i cui termini scadono dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 devono avvenire, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2021. Tale differimento riguarda tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all'Agenzia di Riscossione.
L'Agenzia di Riscossione, fino al 29 febbraio 2021, sospenderà le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del Decreto Legge 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Allo stesso modo, non vengono adottate misure cautelari come, ad esempio, ipoteche e fermi delle auto, anche nel caso in cui fosse già stato notificato il relativo preavviso.
E' sospesa fino al 28 febbraio 2021 la procedura di cui all'articolo 48-bis del DpR 602/73 per cui gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro devono verificare presso l'Agenzia di Riscossione se il creditore risulta moroso.
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19 maggio 2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Non viene modificata la disposizione secondo cui tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento scaduti nel corso del 2020 vengono prorogati di due anni.
Gli avvisi di accertamento nonché tutti gli atti impositivi che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 vanno emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dall'1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
Entro il 31 dicembre 2020 sono stati emessi gli accertamenti riguardanti le imposte sui redcditi, IVA ed IRAP relativi all'annualità 2015 che saranno notificati dall'1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
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