L'articolo 13 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, numero 137, l'articolo 11 del Decreto Legge 9 novembre 2020, numero 149, e l'articolo 2 del Decreto Legge del 30 novembre 2020, numero 157, hanno introdotto misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a causa dell'emergenza epidemiologica.
La sospensione ha riguardato i datori di lavoro privati aventi sede operativa nelle cosiddette zone "arancione" e "rossa" che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Ristori-bis nonché, limitatamente ai datori di lavoro privati con unità produttive o sedi operativi nelle zone rosse, ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo Decreto. I soggetti interessati, in sostanza, sono i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale nel periodo novembre-dicembre 2020, le attività di ristorazione (nelle zone arancione e rossa) e le attività alberghiere, di agenzia di viaggio o tour operator nei territori della zona rossa.
I contributi oggetto di sospensione possono essere versati - senza sanzioni od interessi - in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio.
Potrebbe interessarti anche: