L’articolo 12 del cosiddetto Decreto Sostegni ha in parte modificato la disciplina in materia di reddito d’emergenza (REM) introdotto dall’articolo 82 del Decreto Legge 34/2020. Il Decreto Sostegno riconosce tre ulteriori mensilità di reddito d’emergenza (relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021) da richiedere all’INPS entro il 30 aprile.
Non è ancora possibile presentare domanda, in quanto si attendono istruzioni dell’INPS che dovrebbero essere rese disponibili nei prossimi giorni.
Le mensilità saranno erogate in due quote, ciascuna determinata in un ammontare minimo di 400 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.
Per poter accedere al reddito d’emergenza è necessario che sia cumulativamente presenti i seguenti requisiti:
Le quote di reddito di emergenza sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra e nell’importo previsto per i nuclei familiari composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE pari o inferiore ad euro 30.000 che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021, la fruizione dell’indennità NASPI e DIS-COLL.
In quest’ultima ipotesi, permangono le incompatibilità con la fruizione delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato, di co.co.co, di una pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), nonché con la fruizione, per lo stesso periodo, del reddito di cittadinanza.
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