Il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica dovuto al COVID-19 ha fatto slittare (per la quinta volta) il termine per l'adeguamento degli statuti sociali per gli Enti del Terzo Settore. Entro tale termine, le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le ONLUS, iscritte nei relativi registri, potranno avvalersi del cosiddetto "regime alleggerito" di cui all'articolo 101 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 ossia potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell'Assemblea ordinaria.
Le altre associazioni al di fuori di quelle su menzionate e, più in generale, che non sono iscritte in nessuno dei registri tenuti dalle Regioni o dalle Province autonome, non hanno alcun termine per adeguare i propri statuti e potranno decidere se e quanto entrare nel perimetro del Terzo Settore.
L'adeguamento degli statuti si rende necessario a causa della trasmigrazione automatica prevista dagli articoli 54 del Decreto Legislativo 117/2017 e 31-33 del Decreto Ministeriale 106/2000 ossia il passaggio dai registri gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tale registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso Regioni e Province autonome. L'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore ed è necessaria per poter accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo Settore.
Nel RUNTS devono risultare almeno le seguenti informazioni:
Oltre alle predette informazioni, devono anche essere iscritti al RUNTS:
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