• domenica 07 febbraio 2021

PROROGA AL 31 MARZO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

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Il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica dovuto al COVID-19 ha fatto slittare (per la quinta volta) il termine per l'adeguamento degli statuti sociali per gli Enti del Terzo Settore. Entro tale termine, le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le ONLUS, iscritte nei relativi registri, potranno avvalersi del cosiddetto "regime alleggerito" di cui all'articolo 101 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 ossia potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell'Assemblea ordinaria.

Le altre associazioni al di fuori di quelle su menzionate e, più in generale, che non sono iscritte in nessuno dei registri tenuti dalle Regioni o dalle Province autonome, non hanno alcun termine per adeguare i propri statuti e potranno decidere se e quanto entrare nel perimetro del Terzo Settore.

L'adeguamento degli statuti si rende necessario a causa della trasmigrazione automatica prevista dagli articoli 54 del Decreto Legislativo 117/2017 e 31-33 del Decreto Ministeriale 106/2000 ossia il passaggio dai registri gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tale registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso Regioni e Province autonome. L'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore ed è necessaria per poter accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo Settore.

Nel RUNTS devono risultare almeno le seguenti informazioni:

  • Denominazione;
  • Forma giuridica;
  • Sede legale e l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • Data di costituzione;
  • L'oggetto dell'attività di interesse generale;
  • Codice fiscale e/o Partita IVA;
  • Possesso della personalità giuridica ed ammontare del patrimonio minimo;
  • Le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;
  • Le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;

Oltre alle predette informazioni, devono anche essere iscritti al RUNTS:

  • Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • Il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e, ove previsto, il bilancio sociale (depositati entro il 30 giugno di ogni anno);
  • Le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  • Iprovvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
  • La comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;
  • Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;
  • L'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille, se successiva all'iscrizione (articolo 48 comma 1 del DLgs. 117/2017 e articolo 20 comma 1 del DM 106/2020).