Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, l’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) prevede un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni e dal regime fiscale che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Per poter accedere al credito d’imposta, è necessario che l’investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023 purché entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento id acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ambito oggettivo di applicazione riguarda gli investimenti in:
Per gli esercenti arti o professioni sono ammessi al credito d’imposta solamente gli investimenti che hanno ad oggetto beni ordinari ossia i beni non inclusi negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016.
Per quanto concerne i beni ordinari, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione di:
In via non esaustiva, i beni di cui agli allegati A e B ammessi al credito d’imposta riguardano:
Alle imprese che effettuano investimenti i beni “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del costo su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti ed i dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile. Per gli investimenti effettuati nel 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% fermo restando i precedenti limiti d’importo.
Per le imprese che effettuano investimenti in beni materiali 4.0 del 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, il redito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
In caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 alle consuete condizioni, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 non c’è alcuna discriminazione temporale ed il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo dell’investimento calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di parti importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti 4.0. Il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro.
Chi fruisce del credito d’imposta è tenuto alla conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione attestante l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Per gli investimento 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tali da essere inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000 euro, la perizia o l’attestato di conformità può essere adempiuto da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono altresì tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico nei termini e nelle modalità che saranno resi noti con apposito decreto direttoriale.
Potrebbe interessarti anche: