• marted 04 maggio 2021

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE

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Nella bozza del nuovo decreto “Sostegni-bis” che dovrebbe essere approvata la prossima settimana è previsto un nuovo contributo a fondo perduto e delle novità riguardanti il credito d’imposta sui canoni di locazione.

Il nuovo contributo a fondo perduto dovrebbe essere previsto per tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto e che hanno presentato istanza ed ottenuto l’erogazione del precedente contributo previsto dal “Decreto Sostegni”. Non vi è, dunque, un ampliamento della platea dei beneficiari ma per i medesimi dovrebbero essere previste due misure alternative.

Il nuovo contributo è previsto nella stessa misura del precedente e, pertanto, dovrebbe essere riconosciuto in automatico senza la necessità di presentare una nuova istanza. I beneficiari, però, potranno veder riconosciuto un maggior valore del contributo – in questo caso, presentando una nuova istanza – se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A tale differenza si applicheranno le aliquote previste per i diversi scaglioni di ricavi e compensi (60% fino a 100.000; 50% fino a 400.000; 40% fino ad 1 milione; 30% fino a 5 milioni; 20% fino a 10 milioni).

Per quanto concerne il credito d’imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo dovrebbe essere prorogato fino al 31 maggio 2021 per le imprese turistico-ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio, sempre nella misura del 60% per la locazione e del 50% per l’affitto d’azienda a prescindere dall’ammontare dei ricavi. Per tali soggetti, dunque, viene ampliato di un’ulteriore mensilità.

Il credito d’imposta sui canoni di locazione dovrebbe vedere, però, un ampliamento dei soggetti beneficiari includendo, oltre ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (anno 2019), anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per i soggetti che esercitano attività economica, il credito d’imposta dovrebbe essere riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il credito d’imposta dovrebbe spettare anche in assenza del requisito del calo del fatturato. L’ammontare del credito d’imposta dovrebbe essere pari al 60% per le locazioni di immobili e 30% in caso di affitto d’azienda per le mensilità da gennaio a maggio 2021.