• venerdì 26 febbraio 2021

LAVORATORI DIPENDENTI E VACCINO ANTI COVID19: LA POSIZIONE DEL GARANTE DELLA PRIVACY

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Il Garante della Privacy si è recentemente espresso ed ha preso posizione (nel suo ambito di competenza) sul tema degli obblighi e dei diritti connessi alla vaccinazione contro il COVID19. Lo ha fatto con lo strumento delle FAQ disponibili al seguente link.

Le domande alle quali ha dato risposta sono tre.

La prima riguarda se il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione.

 La risposta del Garante è negativa: il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti COVID19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può nemmeno considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti dal momento che nel rapporto di lavoro lo squilibrio di potere tra datore e lavoratore rende il consenso non sufficiente a giustificarne il trattamento.

Il secondo quesito del Garante è se il datore di lavoro può chiedere al dipendente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Anche in questo caso, la risposta è negativa: il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati in quanto trattasi di dati sanitari che possono essere trattati, solo dal medico competente, solamente nell’ambito della sorveglianza sanitaria in sede di verifica dell’idoneità della mansione. Il datore di lavoro può acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.

La terza ed ultima domanda riguarda la possibilità che la vaccinazione anti COVID19 possa essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad esempio in ambito sanitario).

In questo caso, il Garante esclude il datore di lavoro da ogni possibile valutazione autonoma rimettendo ogni responsabilità al medico competente. Il Garante sottolinea che le normative vigenti prevedano solo che nei casi di esposizione ad agenti biologici durante il lavoro trovino applicazione le misure speciali di protezione previste per taluni ambienti lavorativi. In tale contesto, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali dei dipendenti e, nel caso, tenerne contro in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.