L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 24 del 21 aprile 2021, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni ovvero per la sua restituzione spontanea.
Per coloro che hanno optato per l’erogazione del contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, numero 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo 6941 denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art.1 DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario” e l’anno di riferimento da indicare deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto (ossia 2021).
L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto ed utilizzabile nonché l’ammontare residuo, può essere consultato accedendo al “Cassetto Fiscale” del contribuente nella sezione “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.
Nella medesima risoluzione, sono stati istituiti anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante indipendentemente dalla modalità di erogazione.
La restituzione deve essere effettuata esclusivamente tramite il modello F24 ELIDE tramite i codici:
In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
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