Il Trattamento di Fine Rapporto è una delle voci più rilevanti della retribuzione differita del lavoratore dipendente, ma è anche una delle meno capite. Molti sanno che "c'è il TFR" ma non sanno come viene calcolato, quanto vale, come viene rivalutato nel tempo e — la decisione più importante — se conviene lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo pensione complementare. Questa guida risponde a tutte queste domande con precisione e con esempi numerici.
Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile ed è una forma di retribuzione differita: matura mensilmente durante tutto il rapporto di lavoro ma viene erogata al lavoratore solo alla cessazione del rapporto stesso, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento, risoluzione consensuale).
Il TFR è a carico del datore di lavoro, che lo accantona virtualmente per conto del lavoratore: nei fatti il datore trattiene mensilmente una quota della retribuzione, la rivaluta nel tempo e la corrisponde al lavoratore alla fine del rapporto. Il lavoratore non "vede" questa quota in busta paga come voce separata, ma la matura ogni mese.
Il TFR non è un bonus discrezionale né un incentivo: è un diritto soggettivo del lavoratore che non può essere eliminato dal contratto individuale né dal contratto collettivo (salvo le sole norme migliorative).
La quota di TFR che matura ogni anno si calcola dividendo la retribuzione annua utile per il coefficiente fisso di 13,5.
La retribuzione annua utile include tutte le voci retributive continuative e ricorrenti: stipendio base, scatti di anzianità, superminimo, tredicesima e quattordicesima (se prevista dal CCNL), indennità di presenza, quote variabili se continuative. Non rientrano invece le voci occasionali o non retributive: rimborsi spese, trasferte, una tantum eccezionali.
Esempio: lavoratore con retribuzione annua lorda di 27.000 euro (comprensiva di tredicesima).
Quota TFR annua = 27.000 / 13,5 = 2.000 euro
In busta paga questa quota compare raramente in modo esplicito. Dopo dieci anni di lavoro con la stessa retribuzione (senza rivalutazioni), il TFR accantonato sarebbe: 2.000 × 10 = 20.000 euro, più la rivalutazione applicata ogni anno al montante accumulato.
Il TFR mantenuto in azienda viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con un tasso fisso composto da due parti:
La rivalutazione si applica al montante di TFR già accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente (non alla quota maturata nell'anno corrente, che entra nel calcolo dall'anno successivo). In anni con inflazione elevata, il tasso di rivalutazione può essere significativo; in anni deflattivi, il tasso minimo garantito è comunque l'1,5%.
La rivalutazione del TFR in azienda è soggetta a un'imposta sostitutiva dell'11% che il datore versa ogni anno all'Erario (acconto a novembre, saldo a febbraio). Questa imposta riduce il rendimento netto della rivalutazione.
Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 non rimane in azienda ma confluisce obbligatoriamente nel Fondo di Tesoreria INPS, gestito dall'INPS per conto del lavoratore. La rivalutazione e la tassazione rimangono le stesse; cambia solo il soggetto che gestisce il montante.
Questa è la decisione che ogni lavoratore deve prendere all'assunzione (o entro 6 mesi dall'assunzione, se non lo ha fatto prima). Si tratta di una scelta destinato al futuro e in larga parte irreversibile: una volta che il TFR è stato versato al fondo pensione, non può tornare in azienda (salvo specifiche condizioni).
La scelta si fa compilando un modulo (il TFR1) che il datore di lavoro è tenuto a consegnare. Se il lavoratore non compila il modulo entro 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione negoziale di settore (se esistente) o al Fondo Pensione Residuale INPS (FondINPS).
| Aspetto | TFR in azienda | TFR al fondo pensione |
|---|---|---|
| Rendimento | 1,5% + 75% ISTAT (tasso garantito ma tendenzialmente basso) | Dipende dal comparto scelto (obbligazionario, bilanciato, azionario): storicamente superiore nel lungo periodo per comparti azionari |
| Rischio | Quasi nullo (tasso garantito dalla legge) | Variabile (rischio di mercato nei comparti azionari) |
| Deducibilità fiscale | Nessuna agevolazione aggiuntiva | Il versamento al fondo (incluso il TFR) è deducibile dall'IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (contributi volontari aggiuntivi) |
| Tassazione all'erogazione | Tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni, min. 23%) | Aliquota sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione al fondo (fino a un minimo del 9%) |
| Anticipazioni | Possibile dopo 8 anni, per specifiche causali, fino al 70% | Possibile dopo 8 anni di iscrizione al fondo (spese sanitarie e acquisto prima casa) |
| Reversibilità | Non si può portare il TFR dall'azienda al fondo dopo la scelta iniziale | Possibile riscatto del montante alla cessazione del lavoro (con tassazione) |
In termini di convenienza fiscale, il fondo pensione è quasi sempre vantaggioso: la tassazione all'erogazione al 15% (o meno) è strutturalmente inferiore alla tassazione separata del TFR in azienda (minimo 23%). Per chi ha un orizzonte temporale lungo (almeno 15–20 anni) e accetta il rischio di mercato di un comparto bilanciato, il rendimento atteso del fondo pensione è storicamente superiore alla rivalutazione del TFR in azienda. Per la guida completa alla previdenza: Pensione e partita IVA: guida alla previdenza.
Quando il lavoratore sceglie di destinare il TFR al fondo pensione, il datore di lavoro versa mensilmente la quota di TFR maturata direttamente al fondo. Il lavoratore può scegliere il comparto di investimento (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario) e può modificare la propria scelta nel tempo.
Al momento della pensione, il lavoratore può richiedere la prestazione in forma di rendita (pensione integrativa mensile per tutta la vita), in forma di capitale (fino al 50% del montante accumulato), o in forma mista. La scelta dipende dalle esigenze individuali e dalla dimensione del montante accumulato.
Il lavoratore può versare al fondo anche contributi volontari aggiuntivi oltre al TFR, deducibili dall'IRPEF fino al limite complessivo di 5.164,57 euro annui (comprensivi del TFR versato e dell'eventuale contributo del datore). Questa deducibilità è un vantaggio fiscale immediato: per un contribuente con aliquota marginale del 35%, ogni 1.000 euro versati al fondo generano 350 euro di risparmio fiscale nell'anno.
Il TFR erogato dall'azienda alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): non si cumula con gli altri redditi dell'anno, ma viene tassato con l'aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni di lavoro, calcolata dall'Agenzia delle Entrate. Questa aliquota non può essere inferiore al 23%.
La tassazione separata viene applicata in due fasi: il datore applica provvisoriamente l'aliquota del 23% al momento dell'erogazione e versa la ritenuta all'Erario. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ricalcola l'imposta effettiva sulla base dell'aliquota media degli ultimi cinque anni del contribuente e notifica l'eventuale conguaglio (a debito o a credito) entro quattro anni dalla presentazione della dichiarazione del datore.
Il TFR erogato dal fondo pensione è invece tassato con l'aliquota sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Chi ha versato al fondo per 30 anni paga: 15% − (15 anni × 0,3%) = 10,5%.
Il lavoratore che ha maturato almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere un'anticipazione del TFR, fino a un massimo del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge sono tassative:
Il datore di lavoro non è obbligato a concedere l'anticipazione: deve soddisfare le richieste nei limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. In caso di rifiuto motivato, il lavoratore non ha un rimedio immediato ma può riproporre la richiesta. L'anticipazione è tassata con le stesse regole del TFR erogato a fine rapporto.
Se il datore di lavoro diventa insolvente (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato) e non è in grado di pagare il TFR maturato, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia dell'INPS (istituito dalla L. 297/1982). Il Fondo copre l'intero TFR maturato e non corrisposto, senza limiti di importo, a condizione che il datore si trovi in stato di insolvenza accertata giudizialmente.
La procedura richiede che il lavoratore si insinui nel passivo della procedura concorsuale come creditore privilegiato per il TFR (che ha privilegio generale sui beni mobili del datore ex art. 2751-bis c.c.) e presenti domanda all'INPS allegando la documentazione della procedura concorsuale. L'INPS eroga l'anticipazione e si surroga nei diritti del lavoratore verso il datore insolvente.
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