Iniziare un'attività di Acconciatore o Estetista

Per avviare un’attività come acconciatore o estetista, è fondamentale soddisfare specifici requisiti professionali volti a garantire la qualità del servizio offerto ed a tutelare chi opera legalmente nel settore.

Acconciatore

L’attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174 e “comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari […] nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.”

Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale preceduta, alternativamente:

  • Dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni oppure da un periodo di inserimento di u anno presso un ‘impresa del settore da effettuare nell’arco di due anni;
  • Da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa del settore, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un corso di formazione teorica.

Nella seconda ipotesi, il periodo di inserimento è ridotto ad un anno se preceduto da un rapporto di apprendistato.

Estetista

L’attività di estetista è definita dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.”

La qualificazione professionale può essere conseguita mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente da:

  • Un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue. Dopo il corso sarà necessario un ulteriore corso di specializzazione della durata di un anno oppure un anno di inserimento presso un’impresa di estetista;
  • Un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure un’impresa di estetista successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato e seguito da un corso regionale di formazione teorica di almeno 300 ore;
  • Un periodo non interiore a tre anni di attività lavorativa in qualità di dipendente a tempo pieno presso un’impresa di estetista seguito da un corso di formazione regionale teorica di almeno 300 ore.

Acconciatori ed estetisti senza partita IVA

Per lo svolgimento di queste due attività non è possibile fare ricorso alle prestazioni occasionali trattandosi di professioni e, pertanto, possono essere esercitate solamente aprendo una partita IVA.

Nel caso degli acconciatori, il codice ATECO da indicare sarà

96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Mentre per l’attività di estetista sarà

96.02.01 – Servizi degli istituti di bellezza

Per entrambi, in caso di applicazione del regime forfettario, il coefficiente di redditività è del 67% per cui il 33% del fatturato viene riconosciuto come costo per lo svolgimento dell’attività.

Iscirizione INPS ed INAIL

Essendo due attività artigiane, per entrambe vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione INPS artigiani e commercianti ed all’apertura di una posizione assicurativa presso l’INAIL.

In particolare, ai fini INPS, salvo richiesta di riduzione del 35% dei contributi, sono dovuti:

  • I contributi fissi pari ad euro 4427,42 da versare in quattro rate annuali indipendentemente dal fatturato;
  • I contributi variabili pari al 24% dell’imponibile netto per la quota superiore a 18415 euro.

Trattandosi di due attività a basso rischio, il premio INAIL di un centinaio di euro deve essere versato entro il 16 febbraio oppure in 4 rate pari al 25% dell’importo.

Come iniziare l'attività ed i requisiti dei locali

Per iniziare l’attività di acconciatore o di estetista è necessario inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune ove sono ubicati i locali ed alla ASL competente.

I locali dove sarà esercitata l’attività devono essere in regola con i requisiti igienico-sanitari e con la normativa edilizia che varia da Regione a Regione. Tuttavia, in merito alla normativa igienico-sanitaria, generalmente è richiesto che:

  • I locali siano ben illuminati, ventilati e dotati su superfici lavabili e disinfettabili;
  • Essere dotati di lavandini fissi azionati a pedalo o elettronicamente;
  • Essere arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
  • Dotati di servizi igienici con bagno ed anti bagno.

Per quanto riguarda le superfici minime dei locali, la disciplina è lasciata ai regolamenti comunali che spesso richiedono un minimo di 10mp per posto di lavoro ed un minimo di 30mp per il primo posto di lavoro.

Entrambe le attività, inoltre, possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente oppure presso il cliente purché i locali rispettino i requisiti previsti dai regolamenti comunali. È espressamente vietata lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio.

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