I Libri Sociali Obbligatori della SRL: Quali Tenere, Numerazione e Bollatura, Imposta di Bollo e Tassa Annuale di Concessione Governativa

Ogni S.r.l., appena costituita, si trova a dover impostare correttamente i propri libri: un adempimento che sembra formale ma che ha ricadute concrete, perché la regolare tenuta dei libri sociali è condizione per l’opponibilità delle decisioni, per il buon esito di un controllo e, in alcuni casi, per la difesa in giudizio. In questa guida vediamo quali libri la S.r.l. deve tenere, quali vanno numerati e bollati e quali no, quanto si paga di imposta di bollo e come funziona la tassa annuale di concessione governativa, con gli importi aggiornati al 2026.

Quali libri deve tenere una SRL

Gli obblighi si collocano su due piani. Da un lato ci sono le scritture contabili proprie di ogni imprenditore commerciale, elencate dall’art. 2214 c.c.: il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, oltre alla corrispondenza. Dall’altro lato ci sono i libri sociali obbligatori, specifici delle società e indicati, per la S.r.l., dall’art. 2478 c.c.:

  • il libro delle decisioni dei soci, in cui si trascrivono i verbali delle assemblee e le decisioni assunte per iscritto (consultazione scritta o consenso espresso);
  • il libro delle decisioni degli amministratori;
  • il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, quando l’organo di controllo è nominato ai sensi dell’art. 2477 c.c.

È utile ricordare che per le S.r.l. il libro dei soci è stato abolito (dal 2009): la compagine sociale si desume oggi dal Registro delle Imprese. A questi si affiancano, sul piano fiscale, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili (quest’ultimo può essere sostituito da annotazioni sul libro giornale o sul libro degli inventari).

Numerazione e bollatura: che cosa si vidima e che cosa no

Qui si annida l’errore più comune. Occorre distinguere nettamente tra libri contabili e libri sociali.

Il libro giornale e il libro degli inventari – come pure i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili – non sono più soggetti a bollatura e vidimazione iniziale: da tempo è sufficiente la numerazione progressiva delle pagine, con l’assolvimento della relativa imposta di bollo.

I libri sociali obbligatori (libro delle decisioni dei soci, degli amministratori e dell’organo di controllo) devono invece essere, prima dell’uso, numerati progressivamente e bollati (vidimati) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio oppure presso un notaio.

Sia i libri contabili sia i libri sociali possono essere tenuti in modalità cartacea oppure con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., nel rispetto delle regole tecniche sulla conservazione digitale a norma.

L’imposta di bollo sui libri

Per i libri e registri tenuti in forma cartacea, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione, nella misura di 16 euro per le società di capitali (che assolvono la tassa di concessione governativa) e di 32 euro per gli altri soggetti che non vi sono tenuti.

Se i libri sono tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo si assolve in modo virtuale: è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione, con versamento tramite modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La tassa annuale di concessione governativa (vidimazione libri sociali)

È l’adempimento che ogni S.r.l. deve ricordare a inizio anno. La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali è prevista dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 ed è dovuta da tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), comprese quelle in liquidazione. Ha importo fisso e forfettario, dovuto a prescindere dal numero di libri o di pagine effettivamente utilizzati.

Per il 2026 gli importi sono:

  • 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2026 è pari o inferiore a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro se il capitale sociale supera tale soglia.

Il parametro di riferimento è il capitale risultante al 1° gennaio dell’anno: eventuali variazioni successive rilevano solo per l’anno seguente. La tassa va versata entro il 16 marzo di ogni anno con modello F24, codice tributo 7085, esclusivamente in via telematica (con possibilità di compensazione con eventuali crediti). L’importo è deducibile ai fini IRES e IRAP nell’esercizio di pagamento.

Regole particolari valgono per le società neocostituite: il primo versamento va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Dall’anno successivo si torna alla scadenza ordinaria del 16 marzo con F24.

Perché non trascurare questo adempimento

La regolare tenuta, numerazione e vidimazione dei libri non è un mero formalismo. Un libro delle decisioni dei soci tenuto correttamente è ciò che rende ordinate e opponibili le delibere sociali; l’omesso versamento della tassa di concessione governativa comporta sanzioni e va sanato tempestivamente, se del caso con il ravvedimento operoso. In una S.r.l., dove le decisioni degli amministratori e dei soci scandiscono la vita della società, avere i libri in ordine significa anche essere pronti a un controllo, a un finanziamento o a un’operazione straordinaria senza sorprese.

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